Pesanti critiche del Consiglio di Stato al decreto di semplificazione delle attività degli EPR (n. 329)

decreto-semplificazione-eprMartedì 25 ottobre è stato finalmente pubblicato il parere formulato dal Consiglio di Stato sullo schema di Decreto legislativo sulla Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, approvato in “zona Cesarini” dal Consiglio dei Ministri lo scorso 25 agosto, in attuazione della delega contenuta nell’art. 13 della Legge 124/2015 (la c.d. Legge Madia).

Il Consiglio di Stato, dopo una attenta analisi del quadro costituzionale, internazionale e legislativo e dei criteri della legge delega e delle finalità della riforma, pone innanzitutto dei seri rilievi e condizioni generali, quali:

  • la necessità di integrare l’attività di consultazione, che risulta assolutamente carente, cosicché, “da un lato, l’individuazione dei problemi da risolvere con l’intervento normativo in oggetto appare del tutto sconnessa dalla fase di consultazione e di analisi di impatto, laddove dovrebbe essere l’opposto” e, dall’altro, “manca una ricognizione adeguata ed effettiva delle problematiche del sistema di ricerca italiano e un’interlocuzione con il mondo scientifico “esterno” a quello degli enti”;
  • la necessità di prevedere un’attività di monitoraggio sugli effetti della riforma, definendo un compiuto meccanismo di monitoraggio con una nuova norma ad hoc, i cui indicatori principali dovrebbero essere l’“effettiva realizzazione della libertà di ricerca”, la “portabilità dei progetti”, la “valorizzazione professionale” e la “tutela della proprietà intellettuale”;
  • la necessità di provvedere a un riordino normativo complessivo, dato l’ampio numero di normative preesistenti.

Il Consiglio di Stato entra poi nel merito delle singole norme contenute nello schema, e anche qui i suoi rilievi sono “sostanziosi”. In particolare, il Consiglio:

  • premesso che “la Carta europea dei ricercatori e il documento European Framework for research careers svolgono a livello internazionale un ruolo di estrema importanza perché, tra l’altro, garantiscono alcuni principi di carattere generale all’attività di ricerca (peraltro, in perfetta coerenza con l’articolo 33 Costituzione) e permettono di creare una disciplina comune delle carriere dei ricercatori”, reputa opportuno modificare l’art. 2, comma 1, in quanto non esaustivo di quanto contenuto nell’art. 13, comma 1, lettera a) della delega, ossia “il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers”. Il Consiglio di Stato suggerisce quindi di riformulare così il comma 1 dell’art. 2 del decreto: “Gli enti di cui al comma 1 dell’articolo 1, recepiscono nei propri statuti e regolamenti la Raccomandazione della Commissione Europea EUR 21620 dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori per garantire, tra l’altro, libertà di ricerca, portabilità dei progetti, valorizzazione professionale, tutela della proprietà intellettuale, adeguati sistemi di valutazione e la più ampia partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e l’attuazione della ricerca”;
  • ritiene che il fondo destinato al finanziamento premiale, coperto dalla riduzione del fondo ordinario, risulta inadeguato allo scopo di promuovere e sostenere il prioritario obiettivo dell’incremento qualitativo dell’attività scientifica e consiglia di istituire, “con decorrenza posticipata, magari dal 2018”, “un autonomo fondo premiale”;
  • rileva che deve “essere meglio chiarito il rapporto tra il limite dell’80% di bilancio e i vincoli al cd. turn over”, in quanto la cumulabilità di tali limiti “rischia di inficiare […] l’autonomia e la funzionalità degli Enti”. Inoltre, la norma non tiene “conto del fatto che la tipologia di enti è estremamente diversificata” e “che il rapporto tra numero di dipendenti ed entità di bilancio può variare (e di molto) a seconda se le ricerche finanziate siano svolte prevalentemente in house”. Essa, “dovrebbe, pertanto, tener conto del quadro non omogeneo su cui va ad incidere, ed essere modulabile con maggiore flessibilità in considerazione della struttura, della missione e delle caratteristiche dei singoli ERP”;
  • ritiene che la costituzione della Consulta dei presidenti, “seppure opportuna, non appare contenuta nella legge delega” e che “una consulta limitata ad esponenti rappresentativi degli Enti esistenti non elimina il rischio di una possibile autoreferenzialità dell’organismo e delle sue indicazioni”. Inoltre, tale Consulta “potrebbe avere un ruolo più incisivo nel monitoraggio dei “profili strutturali” della riforma” ma “non può costituire un nuovo livello di verifica delle “scelte tecnico-programmatiche” di ciascun Ente, poiché ciò verrebbe a creare un meccanismo ulteriore – non previsto dalla delega – a quello già esercitato dai ministeri competenti e perché le competenze dei diversi enti sono altamente specializzate nelle rispettive materie”;
  • ritiene che il testo del decreto non rechi “una semplificazione significativa rispetto al regime attuale”, quando invece la semplificazione è “una delle finalità fondanti della riforma”. Quindi, “si raccomanda al Governo di operare una riflessione ulteriore, e se del caso di potenziare la portata semplificatoria della riforma”, avvalendosi eventualmente anche di una nuova consultazione e quantomeno evidenziando meglio “i benefici della nuova disciplina in termini di minori oneri amministrativi: benefici, che, allo stato, appaiono quantomeno inespressi”;
  • ritiene che “l’innalzamento della soglia per le chiamate dirette al 10% va quantomeno compensata con criteri più rigorosi di selezione, per non rendere inutile il riferimento ai “meriti eccezionali” che pure la norma prevede”;
  • ritiene che la previsione che un Ente sia commissariato nel caso in cui “non possa garantire l’assolvimento delle proprie funzioni indispensabili oppure in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per i quali è stato istituito” meriti una riflessione in quanto “si tratta di una disposizione che, data la delicatezza del tema, richiederebbe una migliore specificazione dei due presupposti ivi indicati che possono dare luogo al commissariamento, nonché del soggetto competente a rilevarli”.

Quasi una sonora bocciatura, quindi, allo schema di decreto approvato dal Governo dato che i rilievi mossi e le richieste avanzate riguardano sia importanti aspetti di carattere generale che molte delle norme specifiche che sostanziano il decreto.

Di fatto, il Consiglio di Stato riprende e rilancia alcune delle osservazioni critiche che l’ANPRI aveva esposto nel corso dell’audizione alla VII Commissione della Camera (in seduta congiunta con la 7a Commissione del Senato) del 29 settembre ( href=”http://webtv.camera.it/evento/9999″>qui disponibile). Nel corso dell’audizione, infatti, il Segretario Generale dell’ANPRI aveva lamentato, tra le altre cose, sia il “difetto di delega” insito nell’art. 2 (che invece di normare le modalità di recepimento da parte degli Enti della Carta europea dei ricercatori si limitava a delegare questo compito agli Statuti e ai Regolamenti dei singoli Enti), sia l’assenza, nello schema di decreto, di qualunque riferimento al documento European Framework for Research Careers.

La parola passa ora alle Commissioni parlamentari competenti che, in attesa di ricevere il parere del Consiglio di Stato, hanno proseguito i loro lavori.

In particolare, il 13 ottobre, presso le Commissioni riunite VII della Camera e 7a del Senato, si è svolta l’audizione (v. video) del presidente della Conferenza dei Presidenti degli Enti di ricerca (CoPER) Inguscio, del Presidente dell’ENEA Testa, del Commissario e Presidente designato dell’ISFOL Sacchi, del Presidente dell’ISPRA De Bernardinis, del Presidente dell’ISS Ricciardi e del Presidente dell’Istat Alleva.

Come risulta dalle dichiarazioni e dalle memorie presentate, i Presidenti hanno principalmente criticato la norma che vincola al tetto massimo dell’80% del finanziamento ordinario la spesa per il personale, che in diversi enti impedirebbe di fatto qualsiasi possibilità di reclutamento. Critiche inoltre sono state formulate al tetto del 30% del finanziamento ordinario per la spesa per il personale tecnico e amministrativo. Inguscio ha anche affermato l’intenzione dei Presidenti degli Enti di elaborare ulteriori documenti sulle materie presenti nelle bozze preliminari del decreto ma poi non entrate nel testo approvato dal Governo, quali lo stato giuridico dei ricercatori e il reclutamento.

Due giorni prima, l’11 ottobre, il relatore per la 5a Commissione Bilancio del Senato, il sen. Lai (PD), illustrando lo schema di decreto ha rilevato una serie di punti critici sotto il profilo finanziario, tra i quali la possibilità che lo storno di 68 milioni dal FOE al nuovo fondo per il finanziamento premiale della ricerca, introdotto dall’art. 5, comprometta il funzionamento ordinario degli Enti di ricerca. Su tali punti critici Lai ha chiesto che il Governo fornisca gli opportuni riscontri, ottenendo assicurazioni in merito dal vice ministro Morando.

Infine, la Commissione Agricoltura della Camera, chiamata a dare un parere consultivo alla VII Commissione, ha valutato favorevolmente lo Schema di decreto legislativo, chiedendo che per il CREA si preveda la salvaguardia delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 381, della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) per quanto riguarda l’attuazione dello statuto e dei piani della ricerca e della razionalizzazione della rete di ricerca (si veda a tal riguardo lo specifico articolo pubblicato su questa stessa Newsletter).

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