A fine novembre è stata pubblicata una ordinanza della Corte di Cassazione, sez. lavoro, che è intervenuta in merito al riconoscimento dell’anzianità pregressa maturata nel corso di contratti a tempo determinato antecedenti l’assunzione in ruolo.
Con tale Ordinanza, la Corte ha rigettato il ricorso presentato dal CNR e confermato la sentenza del 27.4.2012 della Corte di Appello di Trieste che, a sua volta, aveva confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che, applicato il principio di non discriminazione, aveva “accertato il diritto di D.S.M., dipendente del CNR assunta a seguito di procedura di stabilizzazione, al riconoscimento della anzianità maturata nel precedente quinquennio in cui il rapporto di lavoro si era svolto a tempo determinato”.
Il CNR è stato condannato anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ci auguriamo che tale ordinanza, contro la quale il CNR non può fare ulteriore ricorso, spinga l’Ente a più miti consigli nell’opporsi alla ricostruzione della carriera dei suoi R&T.
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Questa notizia è stata pubblicata nella Newsletter ANPRI n. 1 del 24 gennaio 2018
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