Durante il fine settimana ci sono giunte indiscrezioni che confermano la nostra (triste) ipotesi che il Consiglio di Amministrazione del CNR è chiamato domani a modificare il comma 2 dell’art. 15 dello Statuto dell’Ente nel tentativo di “sanare” l’incresciosa e illegittima posizione di Massimo Inguscio che non si sarebbe posto in aspettativa presso l’Università di Firenze una volta nominato Presidente del CNR.
Le nuove indiscrezioni che abbiamo raccolto raccontano anche di come Inguscio e il suo entourage stiano cercando di motivare la richiesta di apportare “modifiche correttive allo Statuto del CNR”: il tutto è racchiuso nell’aggettivo “correttive”, usato subdolamente per far credere a chi legge l’ordine del giorno della riunione del CdA, e in particolare ai Consiglieri di Amministrazione che domani sono chiamati ad esprimersi sulla questione, che la norma di incompatibilità presente nell’art. 15 dello Statuto sia illegittima e, quindi, necessiti di correzione.
A detta dell’entourage di Inguscio, infatti, la presenza nello Statuto del CNR di una norma illegittima sarebbe dovuta ad una mera “distrazione” del MIUR che, nell’approvare il 15 marzo 2015 lo Statuto dell’Ente, non si sarebbe accorto della presenza della norma di incompatibilità in oggetto, incompatibilità non espressamente contenuta nel D.Lgs. n. 213 del 2009 di Riordino degli enti di ricerca che però riconosce l’autonomia statutaria al CNR e agli altri Enti di ricerca vigilati dal MIUR.
Ipotizzare una distrazione da parte del ministero vigilante ci sembra alquanto bizzarro ed azzardato, innanzitutto perché il MIUR ha impiegato più di 4 mesi per approvare definitivamente lo Statuto del CNR, approvazione avvenuta solo dopo aver inviato, a febbraio 2015, una prima nota contenente osservazioni e richieste di modifica. Inoltre, se l’ipotesi della mera distrazione del MIUR fosse esatta, ci troveremmo di fronte ad una “distrazione” patologica del Ministero dato che identiche norme di incompatibilità sono contenute anche nello Statuto dell’INAF e nel precedente Statuto del CNR, entrambi approvati dal MIUR nel febbraio 2011. In più di 5 anni, inoltre, nessun altro, se non l’entourage di Inguscio, si sarebbe accorto della presenza negli Statuti del CNR e dell’INAF di una norma illegittima!
Ovviamente, al di là degli aspetti di legittimità o meno della norma statutaria di incompatibilità (e della eventuale violazione degli obblighi statutari da parte di Inguscio nei suoi primi 4 mesi di Presidenza), il CdA dovrebbe valutare l’opportunità che il Presidente di un Ente di ricerca grande come il CNR, con oltre 8 mila dipendenti, possa lavorare part time per l’Ente e continuare a svolgere l’attività di docente universitario. Opportunità che per l’ANPRI, come già scritto, non sussiste assolutamente, ritenendo anzi opportuno che, come già previsto nello Statuto dell’Ente, anche i Direttori di Dipartimento e di Istituto, se professori universitari, siano collocati in aspettativa.
D’altronde, è anche l’ammontare dell’indennità spettante al Presidente del CNR, circa 160 mila euro annui, a giustificare l’obbligo statutario di collocarsi in aspettativa, obbligo non previsto, coma già da noi scritto, per la Presidenza dell’INRiM la cui indennità è di poco inferiore ai 56 mila euro.
Gianpaolo Pulcini
Segretario Nazionale, Responsabile CNR