Il recente Decreto 17 ottobre 2017 n. 206 pubblicato sulla GU n. 302 del 29 dicembre 2017 ha regolamentato le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità. Il Regolamento avrebbe dovuto uniformare la disciplina del settore pubblico e del settore privato sia per quanto riguarda le fasce orarie di reperibilità sia per le modalità di svolgimento degli accertamenti medico legali.
La visita fiscale può essere richiesta dal datore di lavoro fin dal primo giorno di assenza dal servizio e può essere disposta anche su iniziativa dell’INPS; le fasce orarie di reperibilità valide anche nei giorni non lavorativi e festivi sono fissate dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, diversamente da quanto avviene nel settore privato. Diventano invece simili tra settore pubblico e privato le cause di esclusione dalla reperibilità: patologie gravi che richiedono terapie salvavita, stati patologici connessi a invalidità pari o superiore al 67%, assenze riconducibili a malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio. In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore il medico fiscale deve dare comunicazione al datore di lavoro e fissare una visita ambulatoriale il primo giorno utile presso l’Ufficio del medico legale dell’INPS competente per territorio. Il Regolamento ha con tutta evidenza la finalità di colpire gli abusi, ma nel perseguire questo intento emerge una impostazione che sembra considerare la malattia come una colpa. Probabilmente una riformulazione della regolamentazione che, pur rigorosa, considerasse anche il punto di vista di chi si trova in una condizione di malattia, sarebbe stata auspicabile.
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Questa notizia è stata pubblicata nella Newsletter ANPRI n. 1 del 24 gennaio 2018
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