Per evitare di essere condannata dal TAR l’ENEA aveva ritirato i bandi contestati dall’ANPRI ma… troppo tardi (!) e il TAR la condanna al rimborso delle spese legali

Nel mese di marzo 2015, a seguito del ricorso presentato dall’ANPRI contro l’ENEA per le illegittimità contenute nelle procedure di progressioni verticali ex art. 15 del CCNL Ricerca 2002-2005, il TAR aveva deliberato una ordinanza di sospensione delle procedure concorsuali ex art. 15 data la presenza di “sufficienti profili di fondatezza” nel ricorso dell’ANPRI in quanto “la previsione di periodi minimi di servizio, come quelli indicati nei bandi impugnati, quale requisito per l’accesso alle procedure comparative, non trova alcun supporto normativo e non risulta nemmeno coerente con l’art. 15 comma 5 CCNL EPR 2002 – 2005 (che parla di “accertamento del merito scientifico e tecnologico”), richiamato nei bandi stessi”.

Per evitare di essere condannata in giudizio, l’Ente ha quindi scelto di ritirare i bandi pochi giorni prima dell’udienza finale ma, secondo la sentenza n. 14490 del 23 dicembre scorso, lo fatto con troppo ritardo e quindi è stata comunque condannata dal TAR al rimborso delle spese legali sostenute dell’ANPRI per il ricorso (!).

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Questa notizia è stata pubblicata nella Newsletter ANPRI n. 3 dell’11 febbraio 2016.

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