Il Consiglio di Amministrazione dell’ENEA ha recentemente approvato il nuovo Statuto dell’Agenzia che è stato successivamente approvato dal MISE, il ministero vigilante sull’ENEA.
Malgrado il testo dello Statuto contenga in più punti espliciti riferimenti al D.Lgs. 218/2016, il recepimento delle norme ivi contenute è ben lungi dall’essere completo, in particolare per quanto riguarda la valorizzazione dei Ricercatori e Tecnologi, così come già prontamente stigmatizzato dall’ANPRI nel Comunicato del 9 marzo scorso.
Infatti, difformemente dalla disposizione contenuta nell’art. 2, comma 1, del decreto, che prescrive che “gli Enti nei propri statuti e regolamenti […] assicurano” la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti”, lo statuto dell’ENEA esclude la rappresentanza di ricercatori e tecnologi dal Consiglio di Amministrazione riportando, come se niente fosse avvenuto nel frattempo, quanto previsto dall’art. 4, comma 6, della legge 221/2015: “Il consiglio di amministrazione, formato da tre componenti, incluso il presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell’ENEA”.
Quanto alla rappresentanza dei R&T negli organi scientifici, il nuovo Statuto prevede che nel Consiglio tecnico-scientifico, organismo con funzioni propositive e consultive sulle attività di ricerca dell’ENEA, ci siano solo “due componenti eletti dai ricercatori e tecnologi dell’ENEA, tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l’Agenzia”, su un totale di cinque componenti tra cui il Presidente dell’Ente che presiede il Consiglio “al fine di garantire l’unitarietà di indirizzo”.
L’esiguo numero di rappresentanti dei R&T negli organi dell’ENEA rischia anche di esporre i R&T dell’Agenzia ad una scarsa rappresentatività in seno al Consiglio Nazionale dei Ricercatori e Tecnologi degli EPR che sarà a breve costituito presso il MIUR.
I termini per adeguare correttamente lo Statuto dell’ENEA a quanto prescritto nel D.Lgs. 218/2016, in particolare in merito alla rappresentanza elettiva dei R&T del CdA e più generalmente in merito ad efficaci “forme di partecipazione di ricercatori e tecnologi alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca”, non sono però formalmente scaduti. Infatti, l’Agenzia ha tempo fino al prossimo 10 giugno, eventualmente prorogato dal Ministero vigilante al 10 settembre, per apportare ulteriori modifiche al proprio Statuto prima che il MISE costituisca, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 218/2016, “una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie”.
In questo lasso di tempo l’ANPRI rafforzerà i suoi sforzi affinché l’ENEA adegui correttamente il proprio Statuto a quanto prescritto dal D.Lgs. 218/2016 prima che il MISE intervenga d’autorità.
In ogni caso, il nuovo Statuto dell’ENEA costituisce davvero un brutto esordio per l’applicazione del D.Lgs. 218 che, pur con tutti i suoi limiti, rappresenta un elemento significativo e positivamente innovativo per il sistema della ricerca pubblica extra-universitaria, troppo innovativo evidentemente per quanti sono interessati al mantenimento dello status quo.
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