Sembra che la missione dei Vertici del CNR, più che affrontare le numerose criticità dell’Ente (bilancio, precariato, reclutamento, progressioni di carriera, regolamenti, …), sia creare confusione su questioni che, dato il tempo trascorso, dovrebbero essere ampiamente consolidate. Ci riferiamo all’art. 58 del CCNL firmato il 21 febbraio 2002, applicato per sedici anni.
Il CNR interviene sulla questione con la Circolare n. 32/2017, del 22 dicembre 2017, a firma del Direttore Generale f.f., che appoggia le sue argomentazioni ad una nota dell’ARAN (n. 0007538/2017 del 11 ottobre 2017) in risposta ad una PEC del CNR datata 2 maggio 2017.
Non sono chiare le finalità di questo complesso carteggio. Se l’applicazione dell’art. 58 richiedeva dei chiarimenti applicativi, forse, era il caso di chiederli un poco prima e senza far trascorrere sedici anni.
Nella nota dell’ARAN si rileva un notevole impegno ad “interpretare”, a distanza di sedici anni, la volontà chiaramente espressa dagli estensori dell’art. 58 di riconoscere autonomia e flessibilità del lavoro ai Ricercatori e Tecnologi, assumendone, come prevede la Carta Europea dei Ricercatori, la specificità. Lo sforzo dell’ARAN si è dovuto confrontare con una memoria storica affievolita dal notevole lasso di tempo trascorso.
La Circolare n. 32/2017 del Dirigente Generale f.f. declina la nota dell’ARAN, in alcuni punti in maniera platealmente forzata, proponendo una lettura che, sebbene in maniera generica, prova a svuotare l’art. 58 di molte delle sue potenzialità.
Nella sostanza nulla di nuovo sotto il sole. Dopo anni e anni di applicazione dell’art. 58, alle soglie del rinnovo del CCNL, leggiamo “generiche prese di posizione” che, di fatto, dicono, non dicono, fanno intendere che potrebbero dire.
Se si tratta di intervenire in casi che hanno evidenziato comportamenti, anche da parte dei dirigenti, che tradiscono la lettura autentica dell’art. 58 del vigente CCNL, è bene intervenire in maniera chiara ed esplicita.
Se si ritiene che, a distanza di sedici anni, i contenuti dell’art. 58 possano essere meglio definiti per consentire a Ricercatori e Tecnologi di utilizzare in maniera più efficace l’autonomia e la flessibilità del tempo di lavoro, come prevede la Carta Europea dei Ricercatori, sarebbe utile avviare un confronto, che l’ANPRI sollecita, e lavorare congiuntamente per le prossime scadenze del rinnovo contrattuale.
Alleghiamo a questo comunicato la nota dell’ARAN e la Circolare n. 32/2017 del CNR per dare modo a tutti di verificare le considerazioni che abbiamo voluto riassumere e ricevere contributi.
ANPRI CNR