PRECARI E LEGGE MADIA: CONTINUA IL CONFRONTO AL CNR MA SIAMO ANCORA AI PRIMI PASSI

Il 16 febbraio scorso si è svolto il secondo incontro con il Presidente del CNR sul problema relativo all’applicazione dell’art. 20 del Decreto Madia (75/2017) per quanto riguarda i commi 1 e 2. La FGU-Dipartimento ricerca-Sezione ANPRI ha espresso le seguenti posizioni (vedi anche Comunicato del 16 febbraio 2018).

I requisiti di anzianità da considerare devono comprendere tutti i periodi di contratto a TD o di lavoro flessibile (assegni e co.co.co). Quindi nel caso del co.1 sono da considerare i periodi di lavoro anche flessibile presso altri Enti di ricerca o Università pubbliche nazionali o internazionali, e nel caso del comma 2 periodi prestati con contratti di lavoro flessibile presso altri Enti di ricerca o Università pubbliche nazionali o internazionali.

FGU Dipartimento Ricerca-Sezione ANPRI ha chiesto di considerare tra gli aventi diritto di cui al comma 2 anche coloro che hanno usufruito di una borsa di dottorato pagata dal CNR e che risultino titolari di un contratto di lavoro flessibile alla data prevista dal D.lgs. 75/2017.

Nel caso di personale Amministrativo il periodo prestato presso altre Amministrazioni ai fini del calcolo dell’anzianità può comprendere anche Amministrazioni non di ricerca.

Gli aventi diritto al comma 1 comprendono i TD che abbiano i requisiti di anzianità e che siano stati assunti per concorso. Si può fare eccezione nel caso di TD che siano stati assunti a chiamata in osservanza di specifiche disposizioni di legge che prevedono il reclutamento solo a chiamata (es. progetti FIRB, ERC, etc.).

Gli aventi diritto al comma 2 sono i titolari di contratti flessibili che abbiano i requisiti di anzianità determinati come da proposta ANPRI;

FGU Dipartimento Ricerca-Sezione ANPRI ha espresso una posizione assolutamente contraria all’applicazione del criterio secco di anzianità per l’assorbimento dei precari, sostenuto invece da tutti gli altri sindacati. L’applicazione di un criterio del genere non tiene conto degli squilibri accumulatisi nel corso degli anni tra istituti e profili del personale risultando palesemente iniquo. Inoltre applicare un criterio di mera anzianità premia comportamenti non virtuosi di chi ha irragionevolmente mantenuto in servizio personale in condizioni di precarietà punendo al contrario chi si è preoccupato di evitare la formazione di situazioni di sofferenza tra il personale, adottando pratiche più prudenti e rispettose del dettato normativo. FGU Dipartimento Ricerca-Sezione ANPRI considera l’applicazione del criterio secco di anzianità un incentivo a continuare nei suddetti comportamenti non virtuosi, confidando in una successiva sanatoria sulla base dell’anzianità, seguendo una logica che assomiglia molto, mutatis mutandis, a quella del condono edilizio (chi abusa è incentivato a continuare nell’abuso tanto prima o poi si sana).

FGU Dipartimento Ricerca-Sezione ANPRI ha invece chiesto che venga applicata una regola che pur considerando l’anzianità come criterio prevalente, tenga conto anche di altri elementi fra cui in primo luogo la ripartizione fra aree strategiche dell’Ente, fra istituti e fra aree geografiche. Inoltre l’applicazione dei criteri deve distinguere tra R&T e T&A in ragione delle diverse funzioni svolte, della diversa numerosità, e della diversa distribuzione dei medesimi tra rete e sede centrale. Infine FGU dipartimento Ricerca-Sezione ANPRI ricorda che una proposta equa sui criteri da applicare può essere stabilita solo quando si avrà un quadro preciso delle risorse disponibili. Maggiore è infatti la copertura di posti che le risorse disponibili sono in grado di garantire minore è il peso che il criterio di anzianità deve avere. Il prossimo incontro sarà fissato tra alcune settimane.

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Questa notizia è stata pubblicata nella Newsletter ANPRI n. 2 del 18 marzo 2018

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