Il Governo accoglie una raccomandazione del sen. Bocchino per lo stato giuridico dei R&T

Il 4 agosto l’Assemblea di Palazzo Madama ha definitivamente approvato, senza ulteriori modifiche, il Disegno di legge 1577 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche che è così diventato legge (Legge n.124 del 7 agosto 2015), in vigore dal 28 agosto.

Resta quindi nel testo di legge l’art. 13, già art. 10, riguardante gli enti di ricerca, del quale abbiamo seguito le vicende che hanno portato ad eliminare ogni riferimento diretto al ruolo e allo stato giuridico dei Ricercatori e Tecnologi degli EPR e al loro ruolo.

Caduti, in dirittura finale, i due emendamenti che il sen. Bocchino aveva presentato per reintrodurre il riferimento allo stato giuridico dei R&T, il Governo ha però accolto come Raccomandazione l’ordine del giorno G/1577-B/12/1, sempre presentato da Bocchino, assumendo quindi l’impegno a “definire il ruolo di ricercatori e tecnologi degli EPR, sulla base dell’ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171”, e i relativi elementi di stato giuridico.

In particolare, la raccomandazione accolta dal Governo sottolinea, come l’ANPRI ha sempre sostenuto, da ultimo con la petizione “Per lo stato giuridico dei ricercatori e tecnologi degli EPR” che ha raccolto quasi 2000 adesioni, che “la delega al Governo relativa alla sola «semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca», pur rappresentando un significativo passo in avanti per la ricerca pubblica, recepisce solo in parte le proposte innovative contenute nella Risoluzione della VII Commissione Senato sull’affare Enti di Ricerca approvata il 7 ottobre 2014 e rischia, paradossalmente, di introdurre ulteriori distorsioni nel sistema ricerca, ampliando la «libertà di manovra» dei vertici degli Enti, fortemente condizionabili dalle contingenze e «sganciati» dalle comunità scientifiche interne che non hanno alcun ruolo nell’effettivo governo dell’Ente”.

Si dà inoltre atto che “ancora permangono posizioni miopi e conservatrici, cui torna utile relegare Ricercatori e Tecnologi degli EPR a ruoli meramente esecutivi, riproponendo schemi ormai desueti e anacronistici per lo svolgimento della loro attività e che i richiami all’attuazione della Carta europea dei ricercatori rimangono mere enunciazioni di principio” e che, invece, “le comunità scientifiche degli EPR hanno dimostrato piena maturità e capacità di governo dell’attività scientifica degli Enti”.

Il Governo si è quindi impegnato a definire il ruolo di R&T degli EPR e relativi elementi di stato giuridico, con particolare riferimento a:

  • il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, con quantificazione figurativa del tempo da dedicare per l’adempimento di quanto di competenza;
  • lo svolgimento delle attività di ricerca in piena autonomia professionale, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento sanciti dalla Costituzione;
  • lo svolgimento di attività didattiche nelle sue diverse possibili articolazioni;
  • le modalità di autocertificazione e verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività di competenza definite con regolamento di ente sulla base di comuni criteri di indirizzo;
  • la valutazione delle attività sulla base di criteri e modalità, preventivamente definiti, riferiti ad una cornice generale omogenea e considerando le specificità degli enti nonché le risorse effettivamente rese disponibili per svolgere le attività di competenza, prevedendo inoltre: che gli esiti della valutazione siano da considerare per finalità premiali correlate allo svolgimento di specifiche attività per definiti periodi; che per la valutazione delle attività, con cadenza triennale, debba essere prodotta una relazione sul complesso delle attività di competenza svolte, da reiterare dopo un anno in caso di valutazione negativa;
  • l’incompatibilità dei ruoli di ricercatore e di tecnologo con l’esercizio del commercio e dell’industria. Sono consentite in regime di tempo definito attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative che non determinino conflitto di interesse;
  • la compatibilità, al di fuori dell’impegno istituzionale, con attività di valutazione e di recensione, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza tecnico-scientifica, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicistiche ed editoriali, attività didattica e di ricerca anche sulla base di convenzioni tra l’ente di appartenenza e l’istituzione interessata;
  • la fruizione di periodi sabbatici.

Gli ordini del giorno generalmente lasciano il tempo che trovano ma, in questo caso, ci sembra di scorgere reali possibilità. Siamo in presenza di una delega al Governo che dovrà tradurla in decreti legislativi e nel farlo non potrà sfuggire all’indicazione di contenuto espressa dalla Commissione, accolta dal Governo stesso e resa particolarmente autorevole dal chiaro riferimento alla Risoluzione della VII Commissione Senato sull’affare Enti di Ri-cerca approvata all’unanimità il 7 ottobre 2014.

Pertanto, ci sembra che, anche grazie all’azione dell’ANPRI, si siano finalmente create le condizioni per interventi legislativi capaci di intervenire efficacemente sul sistema Ricerca e dare risposta alle aspettative dei Ricercatori e Tecnologi.

 

Questa notizia è stata pubblicata nella newsletter ANPRI del 10 settembre 2015.

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