Il DPCM del 26 giugno 2015, recante la “Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale” ha stabilito che i Ricercatori e Tecnologi degli EPR non sono equiparabili ad altre professionalità delle amministrazioni pubbliche.
In particolare, il Governo ha ritenuto “opportuno, in ragione della specificità dell’ordinamento professionale, escludere dai quadri di corrispondenza del presente decreto i professionisti disciplinati nell’ordinamento professionale di alcuni contratti collettivi, nonché i profili professionali di ricercatore e tecnologo, fermi restando la disciplina vigente in materia di mobilità e, ove compatibili, i criteri del presente decreto”.
Per quanto riguarda il resto del personale degli EPR, la Tabella 8 del Decreto (qui di seguito riportata) ne definisce l’equiparazione con il personale di altri comparti di contrattazione sulla base del criterio di cui all’art. 2, comma 3, del medesimo Decreto.
Ad oggi, si è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del suddetto Decreto che, il 17 agosto scorso, è stato registrato dalla Corte dei Conti.
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Questa notizia è stata pubblicata nella Newsletter ANPRI del 10 settembre 2015.
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