Comunicato del 5 febbraio 2016: Nella definizione dei comparti di contrattazione l’ARAN continua a negare il comparto riservato alla Ricerca ma apre al “Comparto del sapere”. Il Comitato di settore… tace (!)

Nell’incontro di mercoledì 3 febbraio convocato per proseguire la discussione con le Confederazioni sindacali in merito alla definizione dei nuovi comparti di contrattazione, dopo avere ribadito che la Presidenza del Consiglio costituisce un’area di contrattazione aggiuntiva ai 4 comparti previsti dalla legge 150, il Presidente dell’ARAN ha nuovamente illustrato le ipotesi di composizione dei comparti che sono sostanzialmente gli stessi già presentati a dicembre: un comparto riservato al settore Sanità, uno alla Scuola, uno agli Enti territoriali ed uno alle Amministrazioni centrali. Ancora una volta, quindi, l’ARAN ha escluso la possibilità di costituire un comparto composto da Ricerca, Università e AFAM, come chiesto dalla totalità del personale della ricerca, con la motivazione che non rispetterebbe il criterio della “quantità” (numero di addetti).

Diversamente dalle riunioni precedenti, però, si è detto disponibile a ridiscutere la collocazione degli EPR, dell’AFAM e dell’università (esclusi, naturalmente, i docenti e ricercatori universitari, che non sono contrattualizzati), proponendo di utilizzare a questo scopo anche il criterio della ”affinità”. Nelle precedenti proposte, gli EPR erano stati collocati nel “compartone” della P.A. (Ministeri, EPNE, Agenzie fiscali, ecc.) mentre questa volta si registra un’apertura verso la possibilità di creare un comparto del sapere (Scuola, Ricerca, Università, AFAM).

Su questa ipotesi l’ANPRI si è già espressa più volte e in modo chiaro: per difendere la specificità professionale degli addetti alla Ricerca, l’unica soluzione veramente soddisfacente sarebbe un comparto specifico per la Ricerca e autonomo dal resto della P.A. Questa è sempre stata la nostra posizione e non abbiamo certo cambiato idea. Allo stesso tempo dobbiamo però prendere atto che la posizione dell’ARAN è di totale chiusura rispetto a questa richiesta, (complice il silenzio del Comitato di settore dei Presidenti degli EPR che brilla per la sua assenza dalla discussione… come se la questione non li riguardasse (!)).

Pertanto, a meno di imprevedibili (sia pure auspicabili) capovolgimenti di posizione da parte dell’ARAN (o almeno di un forte segnale da parte dei Presidenti degli Enti), le alternative poste sul tavolo della contrattazione sono due: collocare il contratto della Ricerca nel comparto Scuola oppure in quello delle Amministrazioni Centrali (Ministeri, INPS, INAIL, Agenzie fiscali, ecc.).

La delegazione CIDA (di cui fa parte il SG dell’ANPRI) ha ribadito le sue posizioni, esprimendo comunque disponibilità a discutere – come subordinata – del possibile comparto “Scuola, università, ricerca”, intravedendo in esso maggiori affinità rispetto alle figure professionali del comparto P.A.. La stessa disponibilità è stata manifestata da CGIL e CISL.

Nonostante le ovvie diversità tra i docenti della scuola e i ricercatori e tecnologi degli EPR, infatti, entrambe le figure: I) svolgono un’attività professionale la cui libertà (di insegnamento o di ricerca) è tutelata dalla costituzione (art. 33); II) entrambe non sono sottoposte gerarchicamente alla dirigenza amministrativa; III) per entrambe si prevede un sistema di valutazione della performance individuale diversa da quella prevista – tramite gli OIV – dalla legge 150 (la cosiddetta “Brunetta”) per gli altri dipendenti pubblici; e infine IV) l’autonomia professionale delle due figure è già riconosciuta negli attuali CCNL, laddove si dice che la “funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti” sia che “i ricercatori e tecnologi rappresentano una risorsa professionale dotata di autonomia e responsabilità”. Altrettanto evidenti le affinità tra il Comitato di settore degli EPR e il MIUR (i soggetti che emanano gli atti di indirizzo a cui l’ARAN si deve attenere nella contrattazione di comparto).

Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi di confluenza degli EPR nel comparto della P.A. (ipotesi considerata accettabile, sempre come subordinata, da UIL e USB che hanno ricordato la provenienza degli EPR dal parastato…!) non riusciamo a intravedere molte affinità con il personale laureato non dirigenziale che, nei ministeri e negli EPNE, è inquadrato nel profilo “funzionario-area C”. Tale personale, infatti, è gerarchicamente subordinato alla dirigenza amministrativa ed è sottoposto alla valutazione della performance individuale definita dagli OIV come tutto il resto del personale. Se non ci saranno modifiche legislative alla L. 150 tali da consentire l’istituzione di un quinto comparto da riservare alla Ricerca, all’AFAM e all’Università, questi appaiono gli unici scenari possibili.

Sarà quindi decisivo avere, qualunque sarà il comparto in cui verranno collocati gli EPR, una autonoma sezione contrattuale per tutto il personale degli Enti di Ricerca, all’interno della quale mantenere la distinta disciplina per ricercatori e tecnologi. Solo così i ricercatori e tecnologi, ma anche tutti gli altri profili professionali degli EPR, potranno difendere la loro specificità professionale (normativa e retributiva).


Questa è la condizione che la delegazione CIDA ha posto all’ARAN e sulla base della risposta che riceveremo decideremo se sottoscrivere o no l’accordo quadro
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La Segreteria Nazionale