Il Consiglio dei Ministri del 15 giugno ha approvato in via definitiva il decreto legislativo in materia di licenziamento disciplinare, a modifica dell’articolo 55-quater del D.Lgs. 165/2001.
Il decreto interviene sulla disciplina prevista per la fattispecie di illecito disciplinare denominata “falsa attestazione della presenza in servizio”. Al dipendente colto in flagrante sarà applicata la sospensione cautelare entro 48 ore e sarà attivato il relativo procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni. È prevista la responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) che non proceda alla sospensione e all’avvio del procedimento.
Sono state accolte le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari nei loro pareri (vedi Newsletter 11/2016) e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato. In particolare:
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è stato precisato che la fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio comprende anche quella realizzata mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento;
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è stato garantito al dipendente il diritto a percepire un assegno alimentare – nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti – durante il periodo di sospensione cautelare dal lavoro;
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è stato previsto che, con il provvedimento di sospensione, si procede anche alla contestuale contestazione dell’addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, al fine di garantire un’opportuna scansione temporale delle diverse fasi del procedimento e di assicurare un adeguato contraddittorio a difesa del dipendente;
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il dipendente sarà convocato per il contraddittorio con preavviso di almeno 15 giorni e potrà farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale
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è prevista la responsabilità del dirigente per omessa attivazione del procedimento disciplinare e omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare e ne viene data notizia all’Autorità giudiziaria nei casi in cui il dirigente stesso abbia avuto notizia dell’illecito e non si sia attivato senza giustificato motivo.