Anche il convivente ha diritto ai permessi di cui alla Legge n. 104

 

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 213/2016, ha dichiarato illegittimo l’art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992 nella parte in cui non include nell’elenco dei soggetti legittimati a fruire dei permessi mensili anche i conviventi, stabilendo quindi che anche il convivente del disabile può usufruire dei permessi mensili retribuiti di cui alla legge 104.

La questione di legittimità era stata sollevata dal Tribunale di Livorno che, nel giudicare una vertenza tra l’Azienda USL 6 di Livorno e una donna che chiedeva di veder riconosciuto il diritto di fruire dei permessi per assistere il compagno affetto dal Parkinson, riteneva la questione rilevante e non manifestamente infondata.

Per la Consulta il comma 3 dell’art. 33 è illegittimo in quanto l’interesse primario tutelato dalla legge è quello di “assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare” e l’istituto del permesso mensile retribuito è in rapporto di stretta correlazione con la ratio perseguita dalla legge. Ratio che rende, dunque, a detta del giudice delle leggi, irragionevole escludere dall’elenco dei soggetti legittimati a fruire di tali permessi il convivente della persona con “handicap in situazione di gravità”.

“Ove così non fosse – si legge nella sentenza – il diritto – costituzionalmente presidiato – del portatore di handicap di ricevere assistenza nell’ambito della sua comunità di vita, verrebbe ad essere irragionevolmente compresso, non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato “normativo” rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio”.

 

Questa notizia è stata pubblicata nella Newsletter ANPRI n. 16 del 29 settembre 2016.

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