Decreto sulla semplificazione delle attività degli EPR: significative le richieste di modifica da parte delle Commissioni parlamentari che accolgono alcune proposte ANPRI

Decreto semplificazione EPRDopo il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto di semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge Madia, ampiamente analizzato e commentato nella Newsletter 18/2016, le Commissioni parlamentari hanno finalmente potuto esprimere i rispettivi pareri, che sono risultati nel complesso favorevoli ma con diverse significative e interessanti richieste di modifica e integrazione che in larga parte recepiscono le proposte di modifica ed integrazione avanzate dall’ANPRI (da ultimo nel corso dell’audizione del 29 settembre scorso (vedi Newsletter 17/2016).

Rimandando ai testi disponibili online del parere della VII Commissione della Camera e del parere della 7a Commissione del Senato per una loro lettura integrale, esaminiamo qui le richieste delle due Commissioni per ciascuno dei punti sui quali sono state rilevate delle criticità, avendo evidenziato in grassetto i passaggi più significativi.

  • Art. 1 comma 1: il testo governativo recita: “Nel rispetto della Raccomandazione della Commissione Europea EUR 21620 dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori, gli Enti […] adeguano i propri statuti e regolamenti, per garantire ai ricercatori libertà di ricerca, portabilità dei progetti, valorizzazione professionale, tutela della proprietà intellettuale, adeguati sistemi di valutazione e la più ampia partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca”.

La VII Commissione della Camera ha chiesto che il comma sia così riformulato: “Gli Enti […] recepiscono nei propri statuti e regolamenti la raccomandazione della Commissione europea EUR 21620 dell’11 marzo 2005, relativa alla Carta europea dei ricercatori e al Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori, onde garantire, tra l’altro, la libertà di ricerca, la portabilità dei progetti, la valorizzazione professionale, la tutela della proprietà intellettuale, adeguati sistemi di valutazione e la più ampia partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e lo svolgimento della ricerca”.

Meno puntuali ma non meno significative le richieste della 7a Commissione del Senato: “sia corretto il riferimento alla Raccomandazione della Commissione europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori (2005/251/CE). Si segnala altresì la necessità di definire le caratteristiche della professione del ricercatore, esplicitandone i diritti e i doveri, atteso che l’eterogeneità degli enti pubblici di ricerca potrebbe determinare un recepimento eccessivamente variegato della Carta europea dei ricercatori»; inoltre «sia previsto l’obbligo di tenere conto, negli statuti e nei regolamenti, per quanto possibile, delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers e di eventuali evoluzioni. Si reputa altresì necessario che gli statuti e i regolamenti degli enti garantiscano anche una adeguata rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti”.

  • Art. 5, commi 3, 4 e 5: i commi riguardano la trasformazione della attuale quota premiale del FOE in un apposito fondo con una dotazione iniziale di 68 milioni di euro a decorrere dall’esercizio 2017, con corrispondente riduzione del FOE.

La VII Commissione della Camera richiede di non operare tale trasformazione, lasciando quindi inalterata la situazione attuale, mentre la 7a Commissione del Senato si limita a chiedere che per la ripartizione del fondo premiale sia mantenuto l’obbligo del parere parlamentare, auspicando però al contempo “un tempestivo reintegro del FOE, in modo che i finanziamenti ordinari non vengano a lungo penalizzati dalla riduzione disposta dall’articolo 5 per coprire gli oneri relativi all’istituzione del Fondo premiale”.

  • Art. 7: dopo questo articolo, che istituisce la Consulta dei Presidenti, la 7a Commissione del Senato chiede che sia inserito un nuovo articolo che “contempli l’istituzione di una struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio per il coordinamento generale della ricerca e la competenza a predisporre il Programma nazionale della ricerca. Essa potrebbe avvalersi di un Comitato di esperti di altissima qualificazione, integrato da rappresentanti dei presidenti degli enti pubblici di ricerca e dei rettori delle università, per assicurare il raccordo con il sistema pubblico dell’università e degli enti pubblici di ricerca. Tale struttura avrebbe il compito di semplificare le procedure di programmazione, eliminandone eventualmente i vincoli temporali da definire in relazione alle esigenze, anche con riferimento alla programmazione europea nonché di svolgere una azione costante di valutazione delle politiche pubbliche che offrano un quadro dinamico e aggiornato sugli effetti delle misure in relazione alle priorità strategiche nazionali”.

La VII Commissione della Camera, da parte sua, esprime una proposta analoga nella forma più debole dell’invito a valutare l’introduzione di una disposizione aggiuntiva che reciti “È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un’unità di missione, formata da esperti di alta qualificazione, da rappresentanti dei presidenti degli enti pubblici di ricerca e da rappresentanti dei rettori delle università italiane, con compiti consultivi inerenti alle linee strategiche della ricerca pubblica, alla semplificazione delle procedure in relazione alle esigenze della programmazione europea e alla valutazione degli effetti delle misure in relazione alle priorità strategiche nazionali”.

Nel contesto della introduzione di nuovi organismi, la 7a Commissione del Senato propone anche, tra le condizioni alle quali è subordinato il proprio parere favorevole, l’istituzione “in analogia con quanto previsto per le comunità scientifiche delle università […] di un Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi, organo consultivo e propositivo delle comunità scientifiche degli enti, che viene consultato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri vigilanti. Tale organo è composto dai rappresentanti eletti dei ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo dei singoli enti, senza maggiori oneri per la finanza pubblica”.

  • Art. 8, comma 2: si tratta della contestata norma che definisce il limite massimo delle spese per il personale, che non deve superare, per ciascun anno, l’80% del contributo per il funzionamento assegnato dallo Stato per il medesimo anno, salvo che non si tratti di assunzioni finanziate su capitoli ad hoc del Ministero vigilante (comma 7 del medesimo articolo).

Entrambe le Commissioni chiedono che il comma sia sostituito dal seguente: “L’indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell’anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell’ente come risultante dai bilanci consuntivi dell’ultimo triennio. Negli enti tale rapporto non può superare l’80 per cento, salvo quanto previsto dal comma 7”.

  • Art. 8, comma 4: il testo governativo recita “Il calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma algebrica delle spese di competenza dell’anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell’amministrazione, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati”.

Entrambe le Commissioni chiedono che siano sottratte non già le “entrate derivanti” ma le spese “sostenute per il personale a contratto a tempo determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati”.

  • Art. 9, comma 3: la norma prevede l’esenzione dal ricorso al MePA “per l’acquisto di beni e servizi di laboratorio funzionalmente destinati all’attività di ricerca”.

La 7a Commissione del Senato chiede di riformulare la norma in modo più chiaro, in quanto essa “appare riduttiva”, “in quanto tutte le spese degli enti pubblici di ricerca sono di fatto funzionali alle attività di ricerca”.

  • Art. 10, comma 3: si prevede che “Ai ricercatori e tecnologi di ruolo, possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di recarsi presso Istituti o Laboratori esteri, nonché presso Istituzioni internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di un anno ogni cinque anni di servizio. Il congedo è concesso dal presidente dell’Ente di appartenenza, su motivata richiesta dell’interessato. Il ricercatore e il tecnologo in congedo mantiene la retribuzione fissa mensile qualora l’istituzione ricevente gli corrisponda una retribuzione inferiore al 75 per cento del trattamento forfettario di missione presso la stessa Istituzione. In ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell’Ente di appartenenza le rispettive quote dei contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia”.

La 7a Commissione del Senato ritiene necessario riformulare la norma “con riferimento al periodo massimo di congedo per motivi di studio o di ricerca, in quanto il limite di un anno ogni cinque di servizio potrebbe danneggiare la competitività dei ricercatori italiani, considerato che la permanenza all’estero è di norma legata alla durata dei grandi progetti”.

  • Art. 11, comma 3: il comma vieta le assunzioni di personale tecnico-amministrativo in misura superiore al 30% del personale complessivamente assumibile.

Entrambe le Commissioni chiedono la soppressione di questo limite.

  • Art. 11, comma 5: il comma prevede che, fatte salve le limitazioni dell’art. 8, si possa procede dal 2017 ad assumere ricercatori e tecnologi “nella misura del cento per cento”.

Entrambe le Commissioni chiedono la seguente riformulazione: “La facoltà degli enti di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno nei limiti stabiliti dall’articolo 8, commi da 2 a 4, non è sottoposta a ulteriori vincoli”.

  • Art. 15, comma 1, primo periodo: la norma prevede che “gli Enti, previo nulla-osta del Ministro vigilante, possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell’ambito del 10 per cento dell’organico dei ricercatori e tecnologi nei limiti delle disponibilità di bilancio, con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale”.

La VII Commissione della Camera chiede che le parole “del 10 per cento dell’organico dei ricercatori e tecnologi nei limiti delle disponibilità di bilancio» siano sostituite dalle seguenti “del 5 per cento dell’organico dei ricercatori e tecnologi e a condizione che siano contabilizzate entrate ulteriori a ciò appositamente destinate”.

Simile la richiesta della 7a Commissione del Senato “che la percentuale non [ecceda] il 5 per cento del personale in organico e non possa superare il numero di assunzioni fatte nel medesimo anno per concorso”.

  • Art. 16: l’articolo tratta il tema della valutazione della ricerca, assegnando all’ANVUR il compito di redigere “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo […] apposite linee-guida in tema di metodologie per la valutazione dei risultati della ricerca, organizzativi ed individuali, dei medesimi Enti, di concerto con la Consulta dei Presidenti”. Le linee-guida si riferiranno, in particolare, alla “valutazione della qualità dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di ricerca, di disseminazione della ricerca e delle attività di terza generazione, ivi compreso il trasferimento tecnologico relativo a tali attività”.

La 7a Commissione del Senato chiede di “specificare la locuzione ‘attività di terza generazione’ [si tratta verosimilmente delle attività di terza missione, NdR], come peraltro segnalato dal Consiglio di Stato”.

  • Art. 17, comma 1: il testo governativo recita: “Nell’ipotesi in cui l’Ente non possa garantire l’assolvimento delle proprie funzioni indispensabili oppure in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per i quali è stato istituito si procede al commissariamento secondo la procedura di cui al comma 3”.

Entrambe le Commissioni chiedono che siano soppresse le parole “oppure in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi”.

La VII Commissione della Camera rileva anche “l’urgenza di chiarire in via interpretativa la disciplina applicabile ai rapporti aperti od oggetto di contenzioso relativi alla corresponsione delle indennità di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991” riguardanti gli incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca; invita, inoltre, il Governo a valutare “l’opportunità di armonizzare la disciplina della nomina dei presidenti degli enti di ricerca, in vista di un’ulteriore semplificazione del quadro normativo vigente”.

La 7a Commissione del Senato, oltre ad esprimere una analoga richiesta di chiarimento e un analogo invito all’armonizzazione delle procedure di nomina dei presidenti, propone anche al Governo di riformulare l’art. 6, relativo ai Piani Triennali di Attività (PTA), in modo che gli enti siano tenuti nei propri PTA “a prevedere le attività per la realizzazione della specifica missione in ‘coerenza’ con il Programma nazionale della ricerca (PNR)”; ritiene inoltre opportuno riformulare il comma 4 dell’art. 11, in quanto la materia ivi trattata, ossia l’individuazione da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere dei Ministeri vigilanti, di criteri di merito e di valorizzazione dell’attività di ricerca, “non pare poter essere disciplinata con un atto normativo secondario del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, essendo oggetto della legge delega, come del resto rilevato dal Consiglio di Stato. Si paventa inoltre il rischio di introdurre limitazioni all’autonomia degli enti”.

Infine, la 7a Commissione reputa indispensabile dare attuazione in tempi stretti all’art. 12 del D.Lgs. 381/1999; tale articolo, inattuato da 17 anni, recepiva proposte dell’ANPRI disponendo che gli enti operanti in più aree scientifiche e settori tecnologici definiscano le aree e settori per le assunzioni dei ricercatori e dei tecnologi sulla base di criteri generali determinati con decreto MIUR, con la finalità di assicurare compatibilità con le competenze scientifiche in essere e procedure di revisione periodica e di variazione delle afferenze, e di agevolare i passaggi diretti tra enti di ricerca e la mobilità con le università.

 

Questa notizia è stata pubblicata nella Newsletter ANPRI n. 19 del 10 novembre 2016.

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