Decreto legislativo 218/2016 sulla semplificazione enti pubblici di ricerca: ecco il testo completo

 

Abbiamo riportato a seguire il testo completo del Decreto legislativo 218/2016 di semplificazione enti pubblici di ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.276 del 25 novembre 2016.

 

 

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 33 e 76 della Costituzione;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 13;

VISTA la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante “Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”;

VISTA la legge 20 novembre 1982, n. 886, recante “Riordinamento della stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli”;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante “Istituzione del

Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTA la legge 30 novembre 1989, n. 399, recante ” Norme per il riordinamento dell’osservatorio geofisico sperimentale di Trieste”;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 153, recante “Riordinamento dell’Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi”;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;

VISTA la legge 15 marzo 1999, n. 62, recante “Trasformazione dell’Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche”;

VISTO il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, recante “Istituzione dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” con particolare riferimento agli articoli 12 e 13;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante “Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)”;

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante “Riordino dell’Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)”;

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138, recante “Riordino dell’Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.)”;

VISTO il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2001, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 recante “Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante “Misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e in particolare l’articolo 1-quinquies;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e in particolare l’articolo 1, comma 872;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l’articolo 28;

VISTA la legge 23 luglio 2009 n. 99 recante ” Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia” e in particolare l’articolo 37;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e in particolare l’articolo 1;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e successive modificazioni, recante: “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111″;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio, 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità’ di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)”;

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e in particolare l’articolo 10;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, recante “Costituzione dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma” e successive modificazioni;

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” e in particolare l’articolo 1, comma 4, lett. C);

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e in particolare l’articolo 10 comma 3 bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, 102, recante “Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste”;

VISTO il decreto del Presiedente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, recante “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all’articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168”;

SENTITE le parti sociali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2016;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 29 settembre 2016;

ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell’adunanza del 14 settembre 2016;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutti gli Enti Pubblici di Ricerca, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono i seguenti, di seguito denominati Enti:

a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park;

b) Agenzia Spaziale Italiana – ASI;

c) Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR;

d) Istituto Italiano di Studi Germanici;

e) Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF;

f) Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” – INDAM;

g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN;

h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV;

i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS;

l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica – INRIM;

m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”;

n) Stazione Zoologica “Anton Dohrn”;

o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione – INVALSI;

p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa – INDIRE;

q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA;

r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’energia e lo Sviluppo Sostenibile – ENEA;

s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori – ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche – INAPP);

t) Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT;

u) Istituto Superiore di Sanita’ – ISS;

v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132.

2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano salve le disposizioni speciali relative ai singoli Enti.

 

Articolo 2

Carta Europea dei ricercatori

1. Gli Enti nei propri statuti e regolamenti, recepiscono la Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengono conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers, e assicurano tra l’altro, ai ricercatori e ai tecnologi:

a) la libertà di ricerca;

b) la portabilità dei progetti;

c) la diffusione e la valorizzazione delle ricerche;

d) le necessarie attività di perfezionamento ed aggiornamento;

e) la valorizzazione professionale;

f) l’idoneità degli ambienti di ricerca;

g) la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all’adeguato svolgimento delle attività di ricerca;

h) la mobilita’ geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro;

i) la tutela della proprietà intellettuale;

l) la possibilità di svolgere specifiche attività di insegnamento in quanto compatibili con le attività di ricerca;

m) adeguati sistemi di valutazione;

n) rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.

2. I ricercatori e i tecnologi devono:

a) osservare le pratiche etiche riconosciute e applicate nelle rispettive discipline di ricerca;

b) operare nella previa osservanza dei vincoli procedimentali vigenti;

c) assicurare una gestione finanziaria dei fondi utilizzati nel rispetto dei vincoli di trasparenza ed efficienza contabile;

d) operare nel rispetto delle precauzioni sanitarie e di sicurezza;

e) assicurare la protezione e la riservatezza dei dati trattati;

f) favorire la divulgazione delle attività di ricerca;

g) rendere verificabili le attività di ricerca espletate;

h) garantire un aggiornamento professionale continuo.

3. A decorrere dal 2018, i Ministeri vigilanti, entro il mese di aprile di ciascun anno, effettuano il monitoraggio sull’attuazione delle prescrizioni del presente decreto da parte degli Enti vigilati nonché della Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e del documento European Framework for Research Careers.

4. Ai fini dell’attività di monitoraggio di cui al comma 3, i Ministeri vigilanti verificano in particolare:

a) l’adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle prescrizioni del presente decreto e ai documenti internazionali di cui al comma 2;

b) l’elaborazione di prassi applicative virtuose;

c) l’adozione di adeguate iniziative di formazione, comunicazione istituzionale, informazione e disseminazione dei risultati delle ricerche;

d) la programmazione di iniziative di collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato;

e) l’adozione di specifiche misure volte a facilitare la libertà di ricerca e la portabilità dei progetti;

f) l’individuazione di misure adeguate per la valorizzazione professionale e la tutela della proprietà intellettuale connesse anche a strumenti di valutazione interna;

g) l’efficacia delle forme di partecipazione di ricercatori e tecnologi alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca;

h) il rientro in Italia di ricercatori e tecnologi di elevata professionalità e competenza e il livello di competitività e attrattività delle strutture di ricerca italiane per i ricercatori stranieri;

i) l’equilibrio tra sostegno alle attività di ricerca e programmazione finanziaria.

5. Per l’efficacia dell’azione di monitoraggio di cui al comma 3, a decorrere dall’anno 2018, nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti annuali sono riportati, in apposita sezione, ulteriori specifici indicatori e risultati attesi.

6. Gli esiti dell’attività di monitoraggio sono illustrati in una apposita e dettagliata relazione annuale, anche recante la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante trasmette, entro il mese di settembre di ogni anno, al Parlamento e pubblica sul proprio sito istituzionale.

 

Articolo 3

Statuti e regolamenti

1. Agli Enti e’ riconosciuta autonomia statutaria e regolamentare.

2. Gli statuti:

a) stabiliscono la missione e gli obiettivi di ricerca, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministro vigilante;

b) fissano il modello strutturale di organizzazione e le regole fondamentali di funzionamento previste per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle attività;

c) prevedono forme di collaborazione con le università e le imprese, nonché modelli organizzativi preordinati alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell’intera comunità scientifica nazionale di riferimento;

d) incentivano la cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché l’introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi.

3. Nel rispetto ed in attuazione delle norme statutarie delle normativa vigente, gli Enti, adottano i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, del personale e di organizzazione in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili.

Articolo 4

Adozione degli statuti e dei regolamenti e controlli di legittimità e di merito

1. Gli statuti e i regolamenti sono adottati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai competenti organi deliberativi dei singoli Enti e sottoposti al controllo di legittimita’ e di merito del Ministero vigilante.

2. Gli statuti e i regolamenti sono trasmessi al Ministro vigilante che, entro il termine di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito. Il Ministro vigilante, all’esito del controllo, indica, per una sola volta, all’Ente vigilato le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito e rinvia gli statuti e i regolamenti all’Ente per l’adeguamento. I competenti organi deliberativi dell’Ente possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro vigilante può ricorrere contro l’atto emanato in difformità, in sede di giurisdizione amministrativa e per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.

3. Con riferimento alla procedura di cui al comma 2 il Ministero vigilante acquisisce, entro e non oltre venti giorni dalla trasmissione dello statuto da parte dell’Ente, il parere, per quanto di competenza, del Ministero dell’Economia e Finanze. Trascorso detto termine, il parere si considera comunque acquisito positivamente.

4. Gli statuti e i regolamenti sono pubblicati nel sito istituzionale degli Enti e del Ministero vigilante. Nella Gazzetta Ufficiale è data notizia della pubblicazione degli statuti sui siti istituzionali.

Articolo 5

Programmazione e finanziamento degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

1. La ripartizione del fondo ordinario di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per gli Enti finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall’Agenzia nazionale di valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR).

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere piu’ utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli Enti di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 6

Attivita’ di indirizzo strategico del Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca

1. Per il perseguimento delle finalita’ di coordinamento e armonizzazione, il Ministero dell’istruzione universita’ e ricerca, tenuto conto degli obiettivi del Programma nazionale della ricerca ed in funzione della elaborazione di nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di indirizzo strategico definendo gli obiettivi dei quali gli Enti vigilati devono tener conto nella propria programmazione.

2. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca tiene conto del Piano Triennale di Attivita’ di cui all’articolo 7 ai fini della individuazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema e del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti vigilati.

Articolo 7

Piani triennali di attivita’

1. Gli Enti, nell’ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel Programma Nazionale della Ricerca di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante e dei compiti e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente, ai fini della pianificazione operativa, adottano un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell’organico e del piano di fabbisogno del personale.

2. Il Piano Triennale di Attivita’ e’ approvato dal Ministero vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato.

3. Nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta, e coerentemente con i rispettivi Piani Triennali di Attività, gli Enti determinano la consistenza e le variazioni dell’organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale.

Articolo 8

Consulta dei Presidenti, Comitato di esperti e Consiglio Nazionale dei ricercatori e tecnologi

1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca il Governo si avvale della Consulta dei Presidenti degli Enti cui partecipano di diritto tutti i Presidenti degli Enti o loro delegati.

2. La Consulta elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, tra i Presidenti degli Enti.

3. La Consulta e’ convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario e almeno una volta all’inizio e alla fine di ogni anno per la condivisione e la verifica delle scelte programmatiche annuali generali di ciascun Ente, della loro coerenza con il Programma nazionale della ricerca.

4. La Consulta, formula proposte per la redazione, l’attuazione e l’aggiornamento del Programma nazionale della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri vigilanti; elabora, per quanto di competenza, proposte alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle tematiche inerenti la ricerca.

5. La Consulta relaziona periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri vigilanti sullo stato di attuazione della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori.

6. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato formato da esperti di alta qualificazione, da rappresentanti della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca di cui al presente articolo, nonché da rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane, con compiti consultivi e di monitoraggio inerenti al Programma Nazionale per la Ricerca, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

7. E’ istituito presso il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, il Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi, composto dai rappresentanti dei ricercatori e tecnologi eletti negli organi scientifici e di governo dei singoli enti. Il Consiglio formula pareri e proposte ai Ministeri vigilanti e alla Presidenza del Consiglio sulle tematiche attinenti la ricerca. Con decreto del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministeri vigilanti, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono determinate la composizione, la durata ed il funzionamento del Consiglio.

8. La partecipazione alla Consulta dei Presidenti, al Consiglio Nazionale dei Ricercatori e alla Comitato di cui al comma 6, non dà diritto a compensi, gettoni di presenza e rimborso spese, né determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9

Fabbisogno, budget e spese di personale

1. Gli Enti, nell’ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attivita’ e dei servizi e compatibilmente con l’esigenza di assicurare la sostenibilita’ della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attivita’ di cui all’articolo 7.

2. L’indicatore del limite massimo alle spese di personale e’ calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell’anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell’Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell’ultimo triennio. Negli Enti tale rapporto non puo’ superare l’80 per cento, salvo quanto previsto dal comma 7.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’ economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e il Ministero vigilante operano entro il mese di maggio di ciascun anno il monitoraggio all’andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 6 e dell’articolo 12. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di bilancio dei singoli enti con riferimento alle risorse previste a legislazione vigente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica invita l’Ente, con specifici rilievi, a fornire, circostanziata relazione in merito agli incrementi di spesa entro trenta giorni dalla richiesta. Decorsi novanta giorni dall’acquisizione della relazione, qualora l’Ente non abbia fornito idonei elementi a dimostrazione che gli incrementi di spesa rilevati non compromettono gli obiettivi e gli equilibri di bilancio, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministero vigilante, adotta misure correttive volte a preservare o ripristinare gli equilibri di bilancio anche mediante la ridefinizione del limite di cui al comma 2.

4. Il calcolo delle spese complessive del personale e’ dato dalla somma algebrica delle spese di competenza dell’anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell’amministrazione, al netto di quelle sostenute per personale con contratto a tempo determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati.

5. Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale a tempo determinato devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dall’Organo di vertice che dimostrino la capacità a sostenere gli oneri finanziari assunti. 6. In riferimento al comma 2 si applicano i seguenti criteri:

a) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale pari o superiore all’80 per cento, non possono procedere all’assunzione di personale;

b) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale inferiore all’80 per cento possono procedere all’assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non più del margine a disposizione rispetto al limite dell’80 per cento;

c) ai fini di cui alle lettere a) e b) e del monitoraggio previsto al comma 3 del presente articolo, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli Enti, e’ definito dal Ministro vigilante un costo medio annuo prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie e acquisti di beni e servizi

1. Gli Enti adottano con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo.

2. All’articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono soppresse le seguenti parole: “di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano agli Enti per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca.

4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

5. Dopo il comma 515 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente: “515-bis Al fine di facilitare la partecipazione ai programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 510, possono procedere, al di fuori delle modalità di cui al comma 512 e successivi, per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali a richiedere l’accesso alla rete del GARR in quanto unica rete nazionale della ricerca e facente parte della rete della ricerca Europea GEANT, ai sensi dell’articolo 40, comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166. I relativi costi non sono inclusi nel computo della spesa annuale informatica. La procedura di affidamento segue le disposizioni del comma 516.”.

Articolo 11

Mobilita’, prima destinazione, congedi e portabilita’ dei progetti di ricerca

1. L’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai ricercatori e tecnologi degli Enti.

2. In deroga all’articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata temporale dell’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, per il personale in servizio di ruolo e’ di tre anni.

3. Ai ricercatori e tecnologi possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di recarsi presso Istituti o Laboratori esteri, nonche’ presso Istituzioni internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di cinque anni ogni dieci anni di servizio. Il congedo e’ concesso dal presidente dell’ente di appartenenza, su motivata richiesta dell’interessato. Il ricercatore e il tecnologo in congedo mantiene la retribuzione fissa mensile qualora l’istituzione ricevente gli corrisponda una retribuzione inferiore al 75 per cento del trattamento forfettario di missione presso la stessa Istituzione. In ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell’ente di appartenenza le rispettive quote dei contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

4. I congedi di cui al comma 3 sono concessi dall’Ente interessato tenuto conto delle esigenze di funzionalità e di collaborazione internazionale nonché dell’attinenza della richiesta al Programma nazionale di ricerca e al Piano triennale di attività dell’ente medesimo.

5. In caso di cambiamento di Ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e tecnologi, responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall’Ente di appartenenza, conservano la titolarita’ dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previo accordo dell’Istituzione ricevente e del committente di ricerca.

Articolo 12

Disposizioni sul personale

1. Al comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono soppressi i seguenti periodi: “Per gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali ((e alle relative assunzioni)) e’ concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell’organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l’autorizzazione di cui al presente comma e’ concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attivita’ e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell’organico, di cui all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.”

2. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano agli Enti. Le determinazioni relative all’avvio delle procedure di reclutamento e alle relative assunzioni sono comunicate al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, acquisito il parere dei Ministeri vigilanti, in sede di revisione dell’attuale modello contrattuale degli Enti e delle figure professionali che in essi operano, individua criteri di merito e di valorizzazione dell’attività di ricerca, in conformità con le migliori prassi internazionali

4. La facoltà degli Enti di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno nei limiti stabiliti dall’articolo 9, commi 2 a 4, non e’ sottoposta a ulteriori vincoli.

Articolo 13

Spese di missione

1. Le spese per missioni fuori sede, in Italia o all’estero, effettuate dal personale di ruolo, a contratto o in formazione degli Enti, nell’ambito di progetti di ricerca e a carico dei relativi finanziamenti, sono rimborsate alle condizioni e nei limiti fissati dai regolamenti dell’ente di appartenenza o sulla base delle norme stabilite dall’ente finanziatore nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il rimborso delle spese di missione e’ calcolato analiticamente sulla base dei documenti di spesa presentati o, in alternativa e con esclusione delle spese di viaggio, forfettariamente sulla base di un’indennità giornaliera onnicomprensiva;

b) nel caso di missioni in luoghi o condizioni particolarmente disagiati ovvero di motivata impossibilità a presentare i documenti di spesa, questi possono essere comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo secondo le modalità previste dall’articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

c) le norme sul rimborso delle spese per missioni fuori sede di cui alle lettere a) e b) si estendono al personale italiano o straniero che partecipa al progetto di ricerca sui cui finanziamenti grava il costo della missione.

Articolo 14

Controlli della Corte dei conti

1. Gli atti e i contratti, di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dagli Enti non sono soggetti al controllo previsto dall’articolo 3, comma 1 lett. f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni.

2. La Corte dei conti esercita sugli Enti il controllo previsto dall’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Articolo 15

Premi per meriti scientifici e tecnologici

1. Per la valorizzazione del merito, gli Enti, possono, nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva per il personale, istituire premi biennali per il personale ricercatore e tecnologo, che abbia conseguito risultati di eccellenza nelle specifiche discipline di competenza, nel limite massimo annuale del venti per cento del trattamento retributivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale.

2. Le procedure per l’assegnazione dei premi di cui al comma 1 sono disciplinate dal consiglio di amministrazione dell’Ente, in conformità con i principi di trasparenza, imparzialità, oggettività, di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 16

Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale

1. Gli Enti, previo nulla-osta del Ministro vigilante, possono assumere per chiamata diretta con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, con contratto a tempo indeterminato, nell’ambito del 5 per cento dell’organico dei ricercatori e tecnologi nel limite del numero di assunzioni fatte nel medesimo anno per concorso e a condizione che siano contabilizzate entrate ulteriori a cio’ appositamente destinate.

3. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta e’ effettuata dalle commissioni nominate ai sensi dell’articolo 1, comma 210, lettera d) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e secondo le procedure ivi previste, nei limiti delle risorse disponibili previste dalle disposizioni vigenti, per il funzionamento delle commissioni.

4. Gli oneri per i contratti di cui al comma 1 sono a carico dei bilanci degli Enti che devono dimostrare di non aver superato il limite di cui al comma 2 dell’articolo 9, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. I Ministeri vigilanti possono annualmente destinare alle assunzioni di cui al presente articolo specifiche risorse da considerare aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 2 dell’articolo 9.

Articolo 17

Valutazione della ricerca

1. Ferma restando la valutazione, compiuta dal singolo Ministero vigilante, in ordine alla missione istituzionale di ciascuno degli Enti, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, redige apposite linee-guida in tema di metodologie per la valutazione dei risultati della ricerca, organizzativi ed individuali, dei medesimi Enti, di concerto con la Consulta dei Presidenti di cui all’articolo 7.

2. Le linee-guida di cui al comma 1 sono dirette, in particolare, alla valutazione della qualità dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di ricerca, di disseminazione della ricerca e delle attività di terza missione, ivi compreso il trasferimento tecnologico relativo a tali attività.

3. Ciascun Ministero vigilante, entro tre mesi dalla emanazione delle linee-guida di cui al comma 1, recepisce il contenuto delle medesime-linee guida all’interno di un apposito atto di indirizzo e coordinamento, rivolto al singolo Ente di cui al comma 1 dell’articolo 1.

4. Gli Enti, a norma dei commi 2 e 3, adeguano i rispettivi statuti e regolamenti all’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3.

5. L’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, stabilisce le procedure di valutazione coerenti con le Linee-guida di cui al comma 2 ed elabora i parametri ed gli indicatori di riferimento per l’allocazione dei finanziamenti statali agli Enti, nonche’ per l’eventuale attribuzione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nei confronti dei quali trova applicazione quanto previsto dall’articolo 5.

Articolo 18

Disciplina del riconoscimento del dissesto e del commissariamento

1. Nell’ipotesi in cui l’Ente non possa garantire l’assolvimento delle proprie funzioni indispensabili per i quali è stato istituito, il Ministero vigilante invita l’Ente a rimuovere le disfunzioni rilevate ed a fornire circostanziati elementi entro trenta giorni dalla richiesta di informazioni. Nel caso in cui le disfunzioni non siano state rimosse o gli elementi istruttori forniti non siano idonei a garantire il corretto funzionamento dell’Ente, si procede al commissariamento secondo la procedura di cui al comma 3.

2. Qualora l’Ente non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, è dichiarato il dissesto finanziario. In tal caso, il Ministero vigilante diffida l’Ente a predisporre, entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre al medesimo Ministero che lo approva, il piano di rientro va attuato entro il termine massimo di cinque anni ed e’ sottoposto a controllo periodico.

3. Nel caso di mancata predisposizione del piano di cui al comma 2 o di mancata approvazione ovvero di omessa o incompleta attuazione, si provvede al commissariamento dell’Ente e alla conseguente disciplina delle modalità di assunzione con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o piu’ commissari esterni all’Ente da individuarsi preferibilmente all’interno dell’amministrazione vigilante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; i commissari nominati provvedono alla predisposizione ovvero all’attuazione del piano di rientro finanziario.

Articolo 19

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti adeguano i propri statuti ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute.

2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero vigilante assegna all’ente pubblico di ricerca un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro vigilante costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie.

3. Gli organi di governo e di controllo degli Enti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.

4. Gli articoli 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 si applicano all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni su Lavoro e le malattie professionali – INAIL limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell’articolo 7, commi 1, 4, e 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonche’ all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – ANPAL, limitatamente al personale ed alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell’articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150.

5. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuove e sostiene l’incremento qualitativo dell’attività scientifica degli Enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. A tal fine, in via sperimentale si provvede per l’esercizio 2017 con lo stanziamento di 68 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. L’assegnazione agli enti delle risorse di cui al presente comma e’ definita con decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca che ne fissa altresì criteri , modalità e termini.

Articolo 20

Abrogazioni

1. L’articolo 2 comma 2, gli articoli 3 e 4, l’articolo 5, commi 3 e 4, gli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono soppressi.

2. L’articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e’ soppresso.

3. L’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e l’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 e successive modificazioni sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 25 novembre 2016

MATTARELLA

Padoan, il Ministro supplente ex

articolo 8, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400

Giannini, Ministro dell’istruzione,

dell’universita’ e della ricerca

Galletti, Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio e del

mare

Martina, Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali

Calenda, Ministro dello sviluppo

economico

Madia, Ministro per la

semplificazione e la pubblica

amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando