È in corso l’iter consultivo sullo “Schema di decreto legislativo recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare” (Atto n. 292) da adottare in attuazione della legge n. 124/2015 con la quale il Governo è stato delegato alla “introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare” (artt. 16 e 17).
Lo schema di decreto legislativo è composto di due articoli.
L’art. 1 modifica l’art. 55-quater del D. Lgs. 165/2001, introducendovi cinque ulteriori commi (commi 1-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies).
Il comma 1-bis specifica ed amplia la portata della fattispecie disciplinare prevista dal comma 1, lettera a) (“falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente”), per fare valere anche la responsabilità di coloro che abbiano agevolato, con la propria condotta attiva od omissiva, la condotta fraudolenta. In particolare, costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione circa il rispetto dell’orario di lavoro.
Il comma 3-bis introduce la sospensione cautelare, senza stipendio, del dipendente in caso di falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze. In particolare, la sospensione è disposta, con provvedimento motivato, dal responsabile della struttura di appartenenza del dipendente (o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall’ufficio per i procedimenti disciplinari), in via immediata o comunque entro 48 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza. La violazione del termine non determina comunque la decadenza dell’azione disciplinare o l’inefficacia della sospensione cautelare.
Il comma 3-ter introduce un procedimento disciplinare accelerato che, in caso di accertata falsa attestazione della presenza in servizio, deve concludersi entro 30 giorni innanzi all’ufficio per i procedimenti disciplinari. Il responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, contestualmente al provvedimento di sospensione cautelare, deve trasmettere gli atti all’ufficio per i procedimenti disciplinari, che è tenuto ad avviare immediatamente il procedimento disciplinare.
Il comma 3-quater introduce l’azione di responsabilità per danni di immagine della P.A. nei confronti del dipendente sottoposto ad azione disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio. In particolare, si prevede che:
- la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla Corte dei conti debbano avvenire entro 15 giorni dall’avvio del procedimento disciplinare;
- la Procura della Corte dei conti, qualora ne ricorrano i presupposti, emetta invito a dedurre per danno di immagine della P.A. entro 3 mesi dalla conclusione del procedimento disciplinare;
- l’azione di responsabilità sia esercitata entro i 120 giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente sul giudizio di responsabilità amministrativa presso la Corte dei Conti.
- l’ammontare del danno risarcibile sia rimesso alla valutazione del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e, comunque, non possa essere inferiore a sei mesi dell’ultimo stipendio in godimento.
Il comma 3-quinquies amplia la responsabilità, disciplinare e penale, dei dirigenti o dei responsabili di servizio competenti nei casi di accertata falsa attestazione della presenza in servizio di un dipendente, prevedendo che l’omessa comunicazione all’ufficio per i procedimenti disciplinari, l’omessa attivazione del procedimento disciplinare e l’omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare costituiscono illeciti disciplinari punibili con il licenziamento e illeciti penali riconducibili al reato di omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.).
L’art. 2 dello schema di decreto prevede che dall’attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sullo Schema di decreto sono chiamate a esprimersi le Commissioni Affari costituzionali della Camera e del Senato.
La Commissione Affari costituzionali del Senato ha già espresso lo scorso 18 maggio il proprio parere, favorevole ma a condizione che:
- sia prevista, in caso di sospensione cautelare senza stipendio del dipendente e nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza, la corresponsione di un assegno alimentare, avente natura non retributiva ma assistenziale, in coerenza con quanto previsto per le ipotesi di sospensione obbligatoria in sede di accertamento di responsabilità penale;
- sia fissato, in caso di procedimento disciplinare accelerato, il termine di contestazione dell’addebito e di preavviso per la convocazione in contraddittorio, al fine di assicurare il diritto costituzionale di difesa e, nello stesso tempo, rendere esplicito il giorno dal quale decorre il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento;
- sia soppressa la disposizione che qualifica il comportamento omissivo del dirigente o responsabile del servizio anche come reato di omissione di atti d’ufficio, punito dall’art. 328 del codice penale, in quanto tale disposizione eccede i limiti della delega legislativa, che riguarda esclusivamente la responsabilità disciplinare. La norma potrà essere oggetto di un distinto provvedimento legislativo da adottare anche in via urgente.
La Commissione ha anche formulato le seguenti osservazioni:
- in riferimento all’introduzione dell’azione di responsabilità per danni all’immagine della pubblica amministrazione, la procedura prevista potrebbe non risultare pienamente rispondente ai princìpi e ai criteri contenuti nella legge di delega, in quanto si tratta di un tipo di responsabilità distinta dalla materia della responsabilità disciplinare, riguardando piuttosto gli effetti che la violazione degli obblighi del lavoratore produce in relazione alla tutela di interessi che non riguardano direttamente il rapporto di lavoro;
- la previsione che l’omessa attivazione del procedimento disciplinare e l’omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, da parte del dirigente o del responsabile del servizio, costituiscano illecito disciplinare punibile con il licenziamento, sembra aggravare la responsabilità dei dirigenti, prevedendo una sanzione che non appare proporzionata, in quanto sostanzialmente equivalente a quella di chi abbia concorso nella commissione dell’illecito.
È da segnalare che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, dovrà trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni; le Commissioni competenti per materia potranno esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Questa notizia è stata pubblicata nella Newsletter ANPRI n. 11 del 3 giugno 2016.
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