L’ANVUR ha approvato le Linee Guida per la valutazione degli Enti Pubblici di Ricerca, redatte di concerto con la Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (ConPER), secondo quanto previsto dal decreto legislativo 218/2016. Le linee-guida riguardano le metodologie per la valutazione della qualità dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di ricerca; esse si applicano a tutti gli enti non vigilati dal MIUR: CREA; ENEA; INAPP (ex ISFOL); ISTAT; ISS; ISPRA, cui si aggiungono INAIL e ANPAL limitatamente alle sole funzioni di ricerca.
La valutazione viene distinta in relazione a tre tipi di attività individuabili negli enti: ‘ricerca istituzionale’, ‘ricerca scientifica’ e ‘terza missione’. La prima è caratterizzata “dal fatto di essere svolta in conformità allo specifico mandato istituzionale come descritto nella legge istitutiva, nello statuto o in atti amministrativi di alto livello. Esse rappresentano attività ‘obbligatorie’ per gli EPR, perché richieste in modo formale da istanze della pubblica amministrazione cui l’ente di ricerca deve corrispondere”.
La Ricerca Scientifica invece “produce conoscenza originale che rappresenta un avanzamento nello stato del sapere consolidato a livello internazionale”. Interessante notare che le linee guida sottolineano che “ferma restando la natura curiosity driven di questa attività di ricerca, l’elemento qualificante della Ricerca Scientifica svolta all’interno di un EPR è la sua rilevanza dal punto di vista delle ricadute sullo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente, quale motore per lo svolgimento allo stato dell’arte delle funzioni istituzionali stesse”. Ma ancora più interessanti sono gli altri elementi caratterizzanti la ricerca scientifica. Uno di essi è “la limitata programmabilità in termini qualitativi degli output finali della ricerca stessa. Anche di tale differenza si dovrà tener conto in sede di valutazione e di programmazione delle attività dell’Ente. Terzo elemento caratterizzante, che consegue dalla non obbligatorietà dello svolgimento di specifiche linee di ricerca, è l’importanza dell’autofinanziamento, in particolare attraverso la partecipazione a bandi competitivi, nazionali e internazionali”. In sostanza, l’attività di ricerca scientifica per essere rilevante deve essere suscettibile di produrre impatto (anche se è curiosity-driven); non è del tutto programmabile ma deve produrre regolarmene output scientifici, e deve trovare risorse esterne per il suo svolgimento.
Queste sono dunque le caratteristiche della ricerca scientifica negli Enti di ricerca (cui esplicitamente fanno riferimento le linee guida); è ragionevole pensare che le stesse caratteristiche saranno estese anche alla ricerca scientifica degli enti vigilati dal MIUR.
Secondo le Linee Guida la Terza Missione invece “riguarda il rapporto degli enti di ricerca con la società e con lo sviluppo economico e culturale attraverso la trasformazione, la messa a disposizione e la circolazione della conoscenza prodotta con l’attività di ricerca, nonché la promozione e l’avviamento alla ricerca stessa”. La ricerca istituzionale pertanto non sembra suscettibile di produrre risultati qualificabili come terza missione, anche se non è affatto chiaro perché.
Ora ciascun ministero vigilante dovrà emanare un apposito atto di indirizzo e coordinamento che gli enti dovranno poi recepire nei rispettivi statuti e regolamenti. L’ANVUR, quindi, stabilirà le procedure di valutazione ed elaborerà parametri e indicatori di riferimento.
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Questa notizia è stata pubblicata nella Newsletter ANPRI del 26 giugno 2017.
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