La Camera dei Deputati, al termine di un lungo iter parlamentare, lo scorso 12 aprile 2016 ha licenziato in via definitiva il DDL di revisione costituzionale n. 2613.
Come già segnalato nella Newsletter 16/2014, l’art. 31 del provvedimento modifica il testo vigente dell’art. 117 della Costituzione che regola gli ambiti di esercizio della potestà legislativa da parte di Stato e Regioni. Viene ora superato il concetto di “legislazione concorrente”. Alle Regioni ora spetterà la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia o funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, oltre a un nucleo essenziale di funzioni precisato dal nuovo terzo comma dell’art. 117 della Costituzione, introdotto col testo di riforma approvato dal Parlamento.
In questo nucleo di funzioni regionali rientrano, tra l’altro, la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione dei servizi alle imprese e della formazione professionale, la promozione del diritto allo studio anche universitario e la disciplina delle attività culturali di interesse regionale.
Tra le materie di esclusiva competenza dello Stato, rientrano, in particolare, la “istruzione universitaria” e la “programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica”. Ciò non esclude però l’esistenza di istituzioni di ricerca regionali, né che le Regioni svolgano attività di promozione e valorizzazione della ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno alle attività produttive. Nell’esclusiva competenza legislativa dello Stato, al quale già spettano le competenze in materia di “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, rientrano anche le “norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale”.
Qualora il testo della riforma approvata dal Parlamento superi lo scoglio del referendum popolare confermativo (previsto dall’art. 138 della Costituzione qualora, come avvenuto in questo caso, la revisione costituzionale non sia approvata da ciascuna delle due Camere, nella votazione finale, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti), la legge costituzionale potrà essere promulgata dal Presidente della Repubblica. Essa entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione definitiva sulla Gazzetta Ufficiale, ma le sue disposizioni si applicheranno in massima parte, come è il caso di quelle dell’art. 31, “a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere”.