Una recente sentenza della Cassazione Civile, sezioni riunite, ha stabilito l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni (nella fattispecie una Università), di assumere i vincitori di concorso. La Corte ha infatti stabilito che “qualora la P.A. abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti attraverso il sistema del concorso e abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali, prevedendo il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile, sono rinvenibili, in un tale comportamento, gli estremi dell’offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico, non solo al rispetto della norma con la quale ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l’obbligazione secondo correttezza e buona fede”.
Aggiunge inoltre la Corte: “Il superamento di un concorso pubblico, indipendentemente dalla nomina, invero, consolida nel patrimonio dell’interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo (Cass. n. 9384 del 2006, n. 23327/2009, n. 21671/2013, n. 14397/2015), con la conseguenza che può affermarsi che l’assunzione della ricorrente costituisca un atto dovuto da parte dell’amministrazione che ha pubblicato il bando di concorso”. Un commento alla sentenza è disponibile qui https://www.studiocataldi.it/articoli/28494-cassazione-la-pa-deve-assumere-chi-ha-superato-il-concorso.asp
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Questa notizia è stata pubblicata nella Newsletter ANPRI n. 1 del 24 gennaio 2018
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