Lo scorso 20 settembre è iniziato presso la VII Commissione “Cultura, scienza e istruzione” della Camera e la 7a Commissione “Istruzione pubblica, beni culturali” del Senato l’esame dello “Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca” (Atto n. 329), con le relazioni, rispettivamente, dell’on. Luigi Dallai e della senatrice Rosa Maria Di Giorgi. Le Commissioni dovranno esprimere il loro parere entro il 25 ottobre.
Come noto, lo schema di decreto legislativo è stato adottato in attuazione della delega contenuta nell’art. 13 della riforma Madia (L. 124/2015).
L’on. Dallai, passando in rassegna i vari articoli del provvedimento, ha avanzato alcune prime osservazioni.
In particolare, in merito all’art. 15 (Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale) che consente agli enti di assumere per chiamata diretta con contratto a tempo indeterminato ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di “altissima qualificazione scientifica”, nell’ambito del 10% dell’organico dei ricercatori e tecnologi, con inquadramento fino al massimo livello contrattuale, la Commissione dovrà considerare con attenzione “l’evidente deroga al principio del concorso pubblico, previsto dall’articolo 97 della Costituzione, cui la Corte costituzionale ha più volte ricondotto l’essenziale principio della selezione per merito (si veda in proposito la sentenza n. 104 del 2007 [della Corte Costituzionale])”.
Un’altra osservazione ha riguardato l’art. 5, comma 5, che prevede l’istituzione di un apposito fondo MIUR destinato al finanziamento premiale dei Piani di attività o di specifici programmi e progetti proposti dagli Enti vigilati dal MIUR, con una dotazione iniziale di 68 milioni di euro a decorrere dal 2017, ottenuta decurtando di un corrispondente importo il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti. L’on. Dellai ha infatti ricordato che la Commissione Cultura della Camera ha “più volte affermato che la quota premiale dovrebbe essere aggiuntiva e non ritagliata nell’ammontare definito del FOE”; il relatore ha anche espresso perplessità sulla prevista soppressione del parere delle Commissioni parlamentari sul decreto di riparto, prima della sua adozione.
Presso la 7ª Commissione del Senato, la senatrice Di Giorgi ha a sua volta formulato delle prime osservazioni.
La relatrice ha innanzitutto segnalato che al momento della trasmissione alle Camere dello schema di decreto non si era ancora tenuto il previsto incontro con le parti sociali e che non sono stati ancora acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Ha inoltre richiamato la procedura che prevede che il Governo, nel caso in cui non intendesse uniformarsi al parere parlamentare, dovrà trasmettere nuovamente alle Camere lo schema di decreto con le sue osservazioni ed eventuali modificazioni, con le necessarie informazioni integrative e motivazioni. In tal caso, si esprimeranno solo le Commissioni competenti per materia entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti potranno essere comunque adottati.
Passando all’esame dei vari articoli, la senatrice Di Giorgi ha invocato un approfondimento sull’art. 3, comma 1, che riconosce agli enti pubblici di ricerca autonomia statutaria e regolamentare, “senza alcuna distinzione tra enti a carattere strumentale e enti a carattere non strumentale”.
Ha a sua volta espresso “criticità sul carattere non aggiuntivo dei fondi premiali” rispetto al FOE, ma ricavati nel bilancio del MIUR a scapito del Fondo ordinario.
Ha quindi prospettato l’opportunità di una revisione dell’art. 7 che istituzionalizza la Consulta dei Presidenti degli enti, in considerazione “dei rilevanti compiti assegnati alla Consulta anche rispetto all’elaborazione del PNR”, rispetto ai quali la relatrice ritiene insufficienti le disposizioni previste dal decreto.
Riguardo all’art. 8, che condiziona le possibilità di assunzione da parte degli enti al mantenimento delle spese per il personale entro la percentuale dell’80% del finanziamento ordinario, ha affermato che sarebbe preferibile “parametrare tale limite al finanziamento complessivo di ciascun ente”.
Illustrando l’art. 14 sui premi per meriti scientifici e tecnologici, che prevede la possibilità di istituire premi biennali per il personale ricercatore e tecnologo, che abbia conseguito risultati di eccellenza nelle specifiche discipline di competenza, nei limiti dello 0,5% delle spese per il personale e di un massimo annuale del 20% del trattamento retributivo, lo ha giudicato un “elemento interessante”, in quanto “attualmente le carriere dei ricercatori avvengono soltanto per anzianità” (stranamente la senatrice sembra aver dimenticato che i passaggi di livello dei ricercatori e tecnologi degli EPR avvengono previo concorso pubblico o riservato!), pur ritenendo necessario riformulare la norma in maniera più chiara.
Quanto alle assunzioni per chiamata diretta di ricercatori o tecnologi per merito eccezionale, la Di Giorgi ha affermato di reputare che la percentuale prevista del 10% dell’organico dei ricercatori e tecnologi sia “abbastanza alta”; da ciò la perplessità “sulla tenuta complessiva della disposizione”.
Un esauriente esame dell’articolato dello schema di decreto e del suo contesto normativo è fornito dal Dossier predisposto dal Servizio Studi del Senato e disponibile sul sito del Senato. Il Dossier rileva, tra l’altro, che all’art. 2 dello schema di decreto, laddove si prevede il recepimento della Carta europea dei ricercatori da parte degli statuti degli enti, non viene richiamato il documento European Framework for Research Careers, volto a stabilire un quadro comune di classificazione delle carriere nell’ambito delle istituzioni di ricerca, il cui recepimento era invece esplicitamente previsto dall’art. 13 della legge Madia. Viene anche ricordato, “con riferimento allo status giuridico dei ricercatori”, che nella Risoluzione parlamentare del 7 ottobre 2014 della 7a Commissione del Senato era stata evidenziata la disomogeneità di trattamento, diritti e doveri dei ricercatori e docenti dell’università, rispetto ai ricercatori degli EPR e del privato, cosa che rende difficoltosa la mobilità degli stessi.
Sullo schema di decreto è previsto un ciclo di audizioni congiunte delle Commissioni VII della Camera e 7a del Senato. Giovedì 29 settembre si è svolta l’audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali, tra cui la CIDA, della cui delegazione ha fatto parte il Segretario Generale dell’ANPRI, di cui diamo un ampio resoconto nel Comunicato del 29 settembre.
Questa notizia è stata pubblicata nella Newsletter ANPRI n. 16 del 29 settembre 2016.
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