Il CNR ha emesso, pochi giorni fa, 25 bandi per l’assunzione degli 82 Ricercatori di III livello assegnati all’Ente dal MIUR nell’ambito del piano straordinario di reclutamento di 215 Ricercatori presso gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero (vedi Newsletter 5/2016).
Come da noi anticipato nella Newsletter 8/2016, i concorsi sono stati banditi per Area strategica, avendo ogni Dipartimento dell’Ente individuato da 3 a 4 Aree strategiche.
È consentita la presentazione di una sola domanda di partecipazione tra tutti i 25 bandi di concorso, pena l’esclusione di tutte le domande presentate. Ciascuna domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente via internet entro il 1° agosto. È richiesto il possesso del Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica o Laurea Magistrale attinente all’Area strategica del bando, ma si prescinde dal possesso di uno dei suddetti titoli di studio per i candidati che abbiano conseguito un PhD o altro titolo equivalente attinente all’Area strategica del bando. L’accertamento relativo all’attinenza del diploma di laurea o del PhD è demandato alla Commissione esaminatrice.
Questa circostanza introduce una prima forte incertezza sui requisiti di accesso che potrebbe risolversi in una ingiustificata esclusione di candidati da parte della Commissione sulla base di una valutazione estremamente difficile e potenzialmente arbitraria. Infatti, come valutare l’attinenza di una laurea disciplinare a un settore strategico? E la stessa domanda si pone nel caso dei titoli di dottore di ricerca.
Totale incertezza c’è anche in merito alla sede di lavoro dei vincitori dato che ciascun bando, al comma 1 dell’art. 1, si limita a elencare alcune città (in numero non superiore al doppio dei posti banditi) ove hanno sede le “strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche” tra cui i vincitori potranno scegliere “secondo l’ordine di graduatoria” la loro sede di lavoro, “tenuto conto delle opportunità progettuali e infrastrutturali offerte dalle strutture medesime”. A tale indeterminazione si aggiunge il fatto che ciascun Dipartimento ha interpretato in maniera personale tale comma. Infatti, alcuni Dipartimenti, quali il DIITET, hanno elencato le città ove hanno la sede (principale) gli Istituti del Dipartimento afferenti alla specifica Area strategica, includendo implicitamente – così sembra – come possibile sede di lavoro anche le sedi secondarie di detti Istituti. Altri Dipartimenti, invece, hanno indicato tra le città elencate alcune città ove c’è solo la sede secondaria di uno o più Istituti afferenti all’Area strategica, lasciando presumere che l’assunzione non potrà avvenire presso altre sedi del medesimo Istituto, penalizzando quindi, non si sa in base a quale logica o quale valutazione, alcune sedi degli Istituti plurisede.
In più, il successivo comma 2 (“Entro il termine di conclusione della procedura, verrà resa pubblica la lista delle strutture e l’abbinamento alle città, tra quelle già individuate al comma precedente, con l’indicazione del numero massimo di posizioni messe a disposizione da ciascuna struttura”) rinvia a dopo la presentazione delle domande la definizione certa delle sedi di lavoro disponibili, lasciando ampi margini di discrezionalità sulla scelta delle sedi che verranno potenziate dall’assunzione dei vincitori.
Tutto ciò fa anche sì che, contro ogni logica di buon senso, i concorrenti partecipano al concorso senza sapere in quale Istituto e presso quale sede del medesimo Istituto potranno andare a lavorare.
Ciò è particolarmente grave per i concorrenti che già lavorano, con contratto a tempo determinato o altra forma di lavoro precario, presso le strutture del CNR in quanto o, nel migliore dei casi, non sanno se potranno continuare a lavorare presso la stessa struttura, gli stessi laboratori e sulle stesse tematiche, oppure, nel peggiore dei casi, già sanno che se vincitori dovranno necessariamente abbandonare il gruppo di ricerca e i laboratori di ricerca di cui attualmente fanno parte.
Comprendiamo che il vincolo posto dal MIUR di completare tutte le assunzioni entro fine anno (pena la perdita dei posti assegnati) ha costretto l’Ente a definire con urgenza la ripartizione dei posti ma individuare con un po’ di chiarezza e di uniformità le possibili sedi di lavoro dei vincitori non sarebbe stato, a nostro avviso, un compito troppo oneroso.
Questa notizia è stata pubblicata nella Newsletter ANPRI n. 14 del 14 luglio 2016.
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