Domani sarà sottoposto all’esame del CdA il nuovo Regolamento del Personale, che ora include anche norme riguardanti le attività di collaborazione e formazione.
L’Ente ha accolto alcune proposte correttive presentate dall’ANPRI, le più significative delle quali sono:
- maggiore trasparenza nell’iter dei concorsi per il reclutamento dei R&T, con la pubblicazione, con modalità ancora da definire, del “verbale della commissione recante l’individuazione dei criteri e parametri valutativi”;
- l’equiparazione, ai fini dell’associatura, dei R&T di I e II livello (di altri EPR o pensionati del CNR) ai professori universitari (nella proposta iniziale del CNR i professori universitari godevano di uno status da associato migliore dei R&T di I e II livello);
- l’affidamento al Direttore d’Istituto della gestione del rapporto di lavoro del personale operante presso le sedi secondarie.
Il Regolamento del Personale prevede anche, come richiesto da molto tempo dall’ANPRI, il riconoscimento, ai fini dell’anzianità di servizio e l’inquadramento in fasce stipendiali, dei contratti a tempo determinato stipulati prima dell’assunzione in ruolo. Però, nonostante le proteste dell’ANPRI, il CNR ha deciso di limitare ad un massimo di 5 anni l’anzianità da riconoscere, pur sapendo che non esiste limite giuridico a detta anzianità (meno di un anno fa, il giudice ha riconosciuto a due soci dell’ANPRI un’anzianità pregressa di oltre 13 anni). L’Ente, infatti, confida nella non convenienza economica di un’azione legale da parte di chi ha un’anzianità pregressa maggiore di 5 anni! L’ANPRI, nel sottolineare la meschinità di tale limitazione, continuerà ad assistere i propri soci che intendessero adire le vie legali per un pieno riconoscimento della loro anzianità pregressa.
Di estrema gravità è, invece, l’illegittima norma (vedi l’art. 23) riguardante la valutazione, con proprie regole, della performance individuale dei Ricercatori e Tecnologi. Con tale norma, il CNR si attribuisce il compito di definire autonomamente “obiettivi, indicatori e standard” e “modalità per assicurare il ciclo di gestione della performance dei ricercatori e tecnologi”. Ciò è palesemente illegittimo dato che la normativa vigente, ossia l’art. 14 del DPCM del 26 gennaio 2011, assegna all’ANVUR, d’intesa con la CIVIT (ora ANAC), il compito di individuare “specifici obiettivi, indicatori e standard nonché le modalità per assicurare il ciclo di gestione della performance dei ricercatori e dei tecnologi”. Il CNR giustifica tale norma con il fatto che l’ANVUR non ha ancora provveduto a fare quanto le è stato assegnato. Eppure, solo una norma di pari grado al DPCM o di rango superiore può prevedere un potere di intervento del CNR “sussidiario” rispetto all’ANVUR. Una simile norma, però, non è stata emanata e, se anche venisse emanata, sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto i suddetti compiti sono stati demandati all’ANVUR, che è una agenzia indipendente, nel rispetto dell’art. 33 della Costituzione (“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”) al fine di impedire che, attraverso la valutazione della performance dei R&T, gli Enti potessero interferire sulla libertà di ricerca dei R&T. Né la Corte dei Conti ha mai bacchettato il CNR per non aver avviato la valutazione dei R&T! Pertanto, la ferma intenzione del CNR di mantenere l’art. 23 e precedenti atteggiamenti dell’Ente ci fanno temere che la vera volontà del CNR sia proprio quella di utilizzare la valutazione della performance dei R&T per controllare l’attività dei R&T ed interferire indebitamente sui temi più caldi della ricerca, quali gli OGM, l’utilizzo degli embrioni, la clonazione, i danni derivanti dall’amianto e dalle discariche, nonché su teorie filosofiche ed economiche,…., ledendo così la nostra libertà di ricerca. Ovviamente, l’ANPRI si adopererà con il ministro Giannini ed in ogni altro modo per far cancellare questa norma palesemente illegittima e lesiva della libertà di ricerca dei R&T.
Gianpaolo Pulcini
Segretario Nazionale, Responsabile CNR