Il CNR ha inviato alle OO.SS., lo scorso 9 agosto, un’informativa relativa a nuovi criteri generali di valutazione dei titoli per i concorsi relativi all’assunzione di personale con profilo di Tecnologo, Primo Tecnologo e Dirigente Tecnologo.
Nelle proprie osservazioni, l’ANPRI ha richiamato il testo del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991 n.171, il quale esprime con chiarezza la volontà di includere la produzione scientifica (in termini di pubblicazioni) fra gli elementi caratterizzanti la figura professionale di tecnologo, per opportuno arricchimento delle prerogative di autonomia di chi concorre alle posizioni del profilo. L’equiparazione della figura professionale del tecnologo con quella del ricercatore, infatti, è possibile solo ove l’alta professionalità sia riconducibile risultati collegati alle attività istituzionali di un ente di ricerca, che in nessun caso possono escludere le pubblicazioni.
L’ANPRI ritiene quindi che la proposta di revisione rappresenti un evidente tentativo di riconfigurare la professione di tecnologo del CNR favorendone i settori organizzativo-gestionale e giuridico-amministrativo e quindi a svantaggio degli altri profili (supporto alla ricerca e progettazione/gestione impianti) che sono più presenti nella rete distribuita sul territorio, dove le pubblicazioni scientifiche sono molto diffuse.
L’ANPRI ha chiesto pertanto che siano considerate le pubblicazioni tecnico-scientifiche fra le possibili categorie di prodotti.
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Questa notizia è stata pubblicata nella Newsletter ANPRI n. 11 del 29 settembre 2017
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