DA ANVUR E CONPER LE LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEGLI EPR MA L’ENEA “DIMENTICA” LE PROPRIE ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA E DI TERZA MISSIONE
L’ANVUR ha recentemente approvato le Linee Guida per la valutazione degli Enti Pubblici di Ricerca, redatte di concerto con la Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (ConPER), in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 218/2016.
Le linee-guida riguardano le metodologie per la valutazione della qualità dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di ricerca e si applicano a tutti gli enti non vigilati dal MIUR: CREA; ENEA; INAPP (ex ISFOL); ISTAT; ISS; ISPRA, cui si aggiungono INAIL e ANPAL limitatamente alle sole funzioni di ricerca.
L’Anvur individua tre categorie di attività: Ricerca scientifica (RS), Ricerca istituzionale (RI), Terza missione (TM), da sottoporre a valutazione.
Entro il 10 settembre ciascun ministero vigilante dovrà emanare un apposito atto di indirizzo e coordinamento che gli Enti dovranno poi recepire nei rispettivi statuti e regolamenti.
Nell’allegato “Contributo alla definizione di linee guida per la valutazione degli enti pubblici di ricerca“ (http://www.anpri.it/lanvur-pubblica-le-linee-guida-la-valutazione-degli-enti-pubblici-ricerca/) l’ENEA presenta, invece, una mappatura delle sole attività di RI, tralasciando le attività di RS e di TM che pure in ENEA rivestono notevole importanza e procurano all’Agenzia anche un cospicuo introito. Dalla descrizione che ne viene fuori, l’ENEA appare esclusivamente un’agenzia di servizi istituzionale. Al contrario, gli altri enti presenti nello stesso allegato cercano di dare forte rilevanza a tutte le diverse categorie di attività individuate dall’ANVUR. Oltre a rappresentare l’Ente in modo incompleto, questa mappatura non tiene conto delle importanti ricadute che le attività di RS hanno sulle attività di RI. Infatti, è proprio sulla base delle competenze scientifiche acquisite dal proprio personale che l’Ente è in grado di produrre attività istituzionali di interesse del Governo, della pubblica amministrazione e dei cittadini. Dalla ricerca scientifica possono discendere poi altri prodotti di ricerca – quali brevetti, disegni, software, mappe, database etc. –di norma associati a pubblicazioni o eventualmente materializzati in “oggetti” suscettibili di osservazione esterna, . [Linee guida ANVUR 2015. P. 5]. come ad esempio la produzione di strumentazioni diagnostiche e terapeutiche ad alto contenuto tecnologico sia per la salute che per l’ambiente sviluppate recentemente in ENEA .
Nel documento, inoltre, l’ENEA passa in rassegna il nuovo Statuto approvato per dare esecuzione al d. lgs. n. 218/2016 di riordino della normativa vigente in tema di Enti pubblici di ricerca. Ricordiamo che in merito alla mancata partecipazione dei ricercatori e tecnologi nell’organo di governo (il C.d.A.), diritto sancito dal d.lgs. 218 e negato dall’ENEA, è in corso un ricorso al TAR da parte della nostra associazione.
Ci saremmo aspettati una più corretta presentazione e valorizzazione delle attività dell’ENEA da parte dei vertici dell’Ente, in linea con le richieste dell’ANVUR, come hanno invece fatto gli altri enti, soprattutto in considerazione degli obiettivi, e cioè la valutazione delle attività che si svolgono in ENEA. Vogliamo sperare che questa “dimenticanza” non sia dovuta alla non conoscenza delle attività, oppure a una visione “distorta” che i vertici dell’ENEA potrebbero averere del nostro Ente e che questa visione non orienti in modo negativo l’atto di indirizzo che il ministero vigilante (MISE) dovrà emettere entro settembre. Ci auspichiamo infatti, che tale atto di indirizzo tenga invece conto ai fini della valutaziong di tutte le attività che si svolgono in ENEA, comprese quelle di ricerca scientifica e di terza missione, così come richiesto dall’ANVUR.
A tal fine, L’ANPRI chiederà un un incontro urgente con i vertici dell’ENEA e del MISE.
ANPRI-ENEA
http://