COMUNICATO CNR 16/2/2018: INFORMATIVA SU PRECARIATO

Nell’incontro del 16 febbraio 2018 il Presidente ha informato le OO.SS. su come sta procedendo l’iter per il recupero delle risorse necessarie all’attuazione del piano di applicazione dell’art. 20 D.Lgs 75/2017, commi 1 e 2 relativo alla soluzione del problema del precariato.

Il cammino è ancora pieno di questioni sospese; il CNR ha provveduto a inviare alla Funzione Pubblica la scheda che riassume le risorse finanziarie a disposizione aventi carattere di continuità e certezza, le unità di personale che hanno diritto alla stabilizzazione (dove sono compresi anche i titolari di contratti flessibili), e la quota di co-finanziamento del CNR (rappresentata in larga misura dalle assunzioni previste a partire da dicembre 2018).

L’informazione fornita alle OO.SS. ha toccato altri aspetti ancora incerti che toccano il recupero dei tagli effettuati al FOE nel bilancio di previsione per una serie di spese fra cui:

  • Risorse per le biblioteche e risorse per relazioni internazionali (STM e accordi bilaterali) attualmente recuperate ma utilizzando fondi extra FOE, che devono essere reintegrati;
  • Aumenti di costi dovuti dal nuovo CCNL (stimati in ca. 10 ML in più di costo del personale con uno spostamento pari a 2 punti percentuali sul totale FOE) anch’essi in attesa di essere integrati nel FOE;
  • Recupero dei fondi dei progetti premiali ancora non decisi;
  • Superamento del limite connesso all’impossibilità di rivalutare il salario accessorio che avrebbe la conseguenza di bloccare la possibilità di applicare l’art. 20. Sembra in arrivo una Circolare della FP che dovrebbe eliminare questo limite, la quale però per diventare operativa deve ottenere il parere positivo della Ragioneria dello Stato.

Il nuovo decreto di riparto del FOE è atteso dal Governo attualmente in carica (quindi prima o subito dopo le elezioni del 4 marzo). Fino a quando non si saprà il quantum di risorse disponibili è difficile fare una programmazione ex art. 20 cit.

La sostenibilità economica delle nuove spese è anche garantita da altre misure di contenimento della spesa fra le quali sono state citate:

  • La riduzione dei compensi dovuti ai Direttori f.f. e la ripartizione delle retribuzioni dei Direttori attualmente in servizio in tre fasce, A B e C, elemento questo che consente forti riduzioni di spesa;
  • La riorganizzazione scientifica degli istituti per i quali è prevista una specifica giornata di informativa per i sindacati, che secondo il Presidente riguarderebbe solo gli argomenti di diretto interesse dei lavoratori, come per esempio la garanzia di poter scegliere una collocazione diversa da quella prevista dopo la trasformazione dell’Istituto nel quale svolgono la loro attività, o la ripartizione di personale amministrativo che a seguito della revisione fosse eccessivamente concentrato in un istituto.

Rispetto a quest’ultimo punto è evidente un sostanziale travisamento da parte del Presidente e dell’Amministrazione del CNR dei contenuti delle Relazioni sindacali che, anche ai sensi dell’ultimo CCNL, si estendono alla verifica della concreta applicazione della Carta dei Ricercatori, quindi al controllo di quanto e come sia stata garantita la partecipazione dei R&T alle decisioni scientifiche relative alla vita dell’Ente, nelle quali rientra soprattutto la riorganizzazione della Rete, e di tutto il Personale per gli altri aspetti organizzativi.

Sull’applicazione dell’Art. 20 D.lgs. 75/2017:

  • È stata distribuita la lista dei precari che rappresenta una prima mappatura – da controllare – degli aventi diritto comma 1 e comma 2;
  • È stato chiesto alle OOSS di esprimere le proprie posizioni circa: i) requisiti di anzianità da considerare; ii) aventi diritto commi 1 e 2; iii) criteri per l’assorbimento dei TD e per i bandi riservati.

La FGU-Dipartimento ricerca-Sezione ANPRI ha espresso le seguenti posizioni:

  • I requisiti di anzianità da considerare devono comprendere tutti i periodi di contratto a TD o di lavoro flessibile (assegni e co.co.co). Quindi nel caso del co.1 sono da considerare i periodi di lavoro anche flessibile presso altri Enti di ricerca o Università pubbliche nazionali o internazionali, e nel caso del co.2 periodi prestati con contratti di lavoro flessibile presso altri Enti di ricerca o Università pubbliche nazionali o internazionali.
  • L’ANPRI ha chiesto di considerare tra gli aventi diritto di cui al co.2 anche coloro che hanno usufruito di una borsa di dottorato pagata dal CNR e che risultino titolari di un contratto di lavoro flessibile alla data prevista dal D.lgs. 75/2017.
  • Nel caso di personale Amministrativo il periodo prestato presso altre Amministrazioni ai fini del calcolo dell’anzianità può comprendere anche Amministrazioni non di ricerca.
  • Gli aventi diritto al co. 1 comprendono i TD che abbiano i requisiti di anzianità e che siano stati assunti per concorso. Si può fare eccezione nel caso di TD che siano stati assunti a chiamata in osservanza di specifiche disposizioni di legge che prevedono il reclutamento solo a chiamata (es. progetti FIRB, ERC, etc.).
  • Gli aventi diritto al co. 2 sono i titolari di contratti flessibili che abbiano i requisiti di anzianità determinati come da proposta ANPRI;
  • L’ANPRI ha espresso una posizione assolutamente contraria all’applicazione del criterio secco di anzianità per l’assorbimento dei precari, sostenuto invece da tutti gli altri sindacati. L’applicazione di un criterio del genere non tiene conto degli squilibri accumulatisi nel corso degli anni tra istituti e profili del personale risultando palesemente iniquo. Inoltre applicare un criterio di mera anzianità premia comportamenti non virtuosi di chi ha irragionevolmente mantenuto in servizio personale in condizioni di precarietà punendo al contrario chi si è preoccupato di evitare la formazione di situazioni di sofferenza tra il personale, adottando pratiche più prudenti e rispettose del dettato normativo. L’ANPRI considera l’applicazione del criterio secco di anzianità un incentivo a continuare nei suddetti comportamenti non virtuosi, confidando in una successiva sanatoria sulla base dell’anzianità, seguendo una logica che assomiglia molto, mutatis mutandis, a quella del condono edilizio (chi abusa è incentivato a continuare nell’abuso tanto prima o poi si sana).
  • L’ANPRI ha invece chiesto che venga applicata una regola che, pur considerando l’anzianità come criterio prevalente, tenga conto anche di altri elementi fra cui in primo luogo la ripartizione fra aree strategiche dell’Ente, fra istituti e fra aree geografiche. Inoltre l’applicazione dei criteri deve distinguere tra R&T e T&A in ragione delle diverse funzioni svolte, della diversa numerosità, e della diversa distribuzione dei medesimi tra rete e sede centrale. Infine l’ANPRI ricorda che una proposta equa sui criteri da applicare può essere stabilita solo quando si avrà un quadro preciso delle risorse disponibili. Maggiore è infatti la copertura di posti che le risorse disponibili sono in grado di garantire minore è il peso che il criterio di anzianità deve avere.

Il Presidente ha mostrato interesse verso l’interpretazione proposta da ANPRI e ha chiesto l’elaborazione di una proposta di applicazione per il prossimo incontro.

L’ANPRI ha chiesto all’Amministrazione di avere l’elenco degli aventi diritto all’applicazione dell’art. 20, integrato con le informazioni relative a: anzianità di servizio e istituti/sedi di appartenenza. Inoltre, poiché l’elenco contiene anche i nominativi di coloro che saranno assunti a dicembre del 2018, l’ANPRI ha chiesto che venga indicato questo elemento per poter procedere a una valutazione più puntuale degli aventi diritto.

Il prossimo incontro sarà fissato tra alcune settimane. Nel frattempo l’ANPRI resta in attesa di avere indicazioni circa la prosecuzione dei contratti in essere.

 

FGU – Dipartimento Ricerca – Sezione ANPRI CNR

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