Comunicato del 28 luglio 2015. Regolamento del personale: alcuni miglioramenti attesi ma… in pericolo la libertà di ricerca dei Ricercatori e Tecnologi

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La scorsa settimana è terminato il ciclo di incontri tra l’Amministrazione del CNR e l’ANPRI e le altre Organizzazioni Sindacali in merito al nuovo Regolamento del Personale.

Rispetto alla prima bozza di Regolamento, il CNR sembra voler recepire alcune delle osservazioni e richieste di modifica avanzate dall’ANPRI (alcune delle quali inviate preliminarmente dall’ANPRI, vedi  Comunicato del 3 luglio scorso). Su altre questioni, alcune delle quali di estrema importanza, le richieste dell’ANPRI sembrano non voler trovare accoglienza da parte dell’Ente.

Di estrema gravità, e perciò iniziamo con essa, è la norma contenuta nell’art. 23 riguardante la valutazione della performance individuale dei Ricercatori e Tecnologi. Con tale articolo, il CNR si attribuisce il compito di definire autonomamente gli “obiettivi specifici”, gli “indicatori”, gli “standard” e le “modalità dirette ad assicurare il ciclo di gestione della performance dei ricercatori e tecnologi”. Ciò è palesemente illegittimo dato che la normativa vigente, ossia l’art. 14 del DPCM del 26 gennaio 2011, assegna all’ “ANVUR, d’intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’art. 13, comma 12, del decreto legislativo n. 150 del 2009” il compito di individuare “specifici obiettivi, indicatori e standard nonché le modalità per assicurare il ciclo di gestione della performance dei ricercatori e dei tecnologi”. Il CNR, pur consapevole dell’esistenza del citato PDCM, sembra fermamente intenzionato a proseguire sulla sua strada, giustificandosi con il fatto che l’ANVUR non ha ancora provveduto a fare quanto gli è stato assegnato. L’ANPRI ha sottolineato che, in base ai principi generali sulle fonti del diritto, solo una norma di pari grado al DPCM o di rango superiore può prevedere un potere di intervento del CNR per così dire “sussidiario” rispetto all’ANVUR. E una simile norma non è stata mai emanata. E, se anche venisse emanata, essa sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto i suddetti compiti sono stati demandati all’ANVUR, che è una agenzia indipendente, esclusivamente per la valutazione dei R&T degli EPR e dei docenti delle istituzioni AFAM, nel rispetto dell’art. 33 della Costituzione che stabilisce che “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”. Ciò con la palese intenzione di impedire che, attraverso i controlli sulla performance dei R&T, i vertici degli Enti possano interferire sulla libertà della scienza. La ferma intenzione del CNR di perseguire nei suoi intenti ci fa temere che la vera volontà dell’Ente sia proprio quella di utilizzare la valutazione della performance dei R&T per ledere la loro libertà ed interferire indebitamente sui temi più caldi della ricerca, quali gli OGM, l’utilizzo degli embrioni, la clonazione, i danni derivanti dall’amianto e dalle discariche, nonché sulle teorie  filosofiche, economiche,…. La fermezza dell’Ente si è forse un po’ incrinata se è vero che l’Ente, come anticipato del DG, chiederà formale parere alla Funzione Pubblica sulla legittimità del suddetto art. 23.

Passiamo ora alle altre materie di particolare rilievo normate dal Regolamento del personale.

Le norme riguardanti la tenure track, che nella formulazione presente nella bozza di Regolamento sono di difficile applicazione e rischiano di creare ulteriore precariato, dovrebbero essere ridotte ad un semplice enunciato sulla possibilità per l’Ente di utilizzare la tenure track, demandando la materia ad apposito successivo regolamento o disciplinare.

Accolta, forse, anche la richiesta dell’ANPRI che, in tutte le commissioni di concorso per R&T, i commissari interni ed esterni siano di livello almeno pari al livello per il quale il concorso è bandito. Non accolta, invece, la richiesta che siano pubblicati sul sito web dell’Ente i curricula dei vincitori e degli idonei dei concorsi, nonché tutti gli atti delle commissioni.

Sarebbero, invece, accolte le richieste dell’ANPRI di assegnare ai Direttori di Istituto il compito di nominare le commissioni di esperti per la selezione del Responsabile della sede secondaria  dell’Istituto e di acquisire il parere del Consiglio di Istituto sulla rosa di idonei. Le deleghe che il singolo Responsabile di sede secondaria riceverà dal Direttore di Istituto, benché comprese tra quelle stabilite dal CdA, dipenderanno dalla singola sede (dimensione, autonomia scientifica,…), cosicché il ruolo stesso del Responsabile di sede secondaria potrà variare notevolmente da sede a sede. Infine, come richiesto dall’ANPRI, l’incarico di Responsabile della sede secondaria sarà quasi sicuramente incompatibile con la carica di Componente il Consiglio di Istituto.

Su richiesta dell’ANPRI, si dovrebbe inoltre specificare, nella versione finale del Regolamento, che la gestione del rapporto di lavoro per i dipendenti che operano presso una sede secondaria spetta sempre al Direttore di Istituto, e non al Responsabile della sede secondaria.

Per quanto riguarda il Segretario amministrativo (che svolgerà compiti esclusivamente di controllo, e non di gestione), l’Ente ha accolto la richiesta dell’ANPRI di introdurre una norma che, nel transitorio, salvaguardi chi già svolge le suddette funzioni. Questi dovrà però, nelle intenzioni dell’Ente, seguire un apposito corso di formazione e sottoporsi a successiva verifica.

Respinta, invece, dal CNR la richiesta dell’ANPRI di non fissare limiti al riconoscimento, ai fini del computo dell’anzianità giuridica e dell’inquadramento nelle fasce stipendiali, dei contratti a tempo determinati stipulati prima dell’assunzione in ruolo. Il limite massimo di 5 anni di anzianità che il CNR intende riconoscere (sia a chi è già di ruolo, sia ai futuri assunti) avrebbe lo scopo (un po’ meschino, da parte del CNR) di limitare il contenzioso solo a chi ha un’anzianità a tempo determinato notevolmente maggiore di 5 anni. Per gli altri, il CNR confida nella non convenienza economica di un’azione legale!

A fianco del “Ricercatore emerito” sarà introdotta anche la figura del “Tecnologo emerito. Entrambi, però dovranno avere almeno 20 anni di servizio nel CNR ed essere andati in pensione da non più di 5 anni.

Infine, sarà molto probabilmente accolta anche la richiesta dell’ANPRI di equiparare, ai fini dell’associatura, i R&T di I e II livello (di altri EPR o pensionati del CNR) ai professori universitari. Pertanto, anche i Dirigenti di Ricerca, i Dirigenti Tecnologi, i Primi Ricercatori e i Primi Tecnologi, se associati, dovrebbero essere associati in qualità di “associato senior” e non di “associato junior”, come attualmente previsto nella bozza del Regolamento.

Attendiamo ora la nuova versione del Regolamento del Personale per avere certezza di quanto recepito dal CNR e proseguire gli sforzi su quanto l’Ente non dovesse recepire.

 

Gianpaolo Pulcini
Segretario Nazionale, Responsabile CNR