Venerdì 26 febbraio il ministro Giannini ha firmato il decreto che, in attuazione a quanto disposto dal comma 247 della Legge di Stabilità 2016, consente l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, attraverso procedure pubbliche di selezione, di 215 ricercatori negli Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR.
Lo stanziamento previsto per detto reclutamento è di 8 milioni di euro per il 2016 e di 9,5 milioni a decorrere dal 2017. I 215 posti sono stati ripartirti tra gli Enti (vedi tabella qui riportata) sulla base dei seguenti criteri:
- 50 unità assegnate in base all’indice di “sostenibilità economico-finanziaria”, ossia il rapporto inversamente proporzionale tra il costo complessivo del personale e l’assegnazione ordinaria agli enti che al 31 dicembre 2015 avevano più di 3 unità di ricercatori di ruolo;
- 85 unità assegnate in base all’assegnazione della premialità 2013 elaborata per il 70% sulla valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 basata sui prodotti attesi, sugli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura utilizzata;
- 80 unità, di cui 74 unità assegnate in proporzione al numero di ricercatori di ruolo e 6 unità agli enti con meno di due ricercatori di ruolo al 31 dicembre 2015 per garantire un numero minimo di 3 ricercatori.
Gli Enti dovranno dare “priorità all’ingresso di giovani studiosi di elevato livello scientifico che non facciano già parte dei ruoli di ricercatore a tempo indeterminato degli Enti di ricerca, fatta salva la possibilità per i titolari di contratto di ricerca a tempo determinato di accedere alle procedure di selezione”, ove per giovani studiosi si intende soggetti che abbiano conseguito un PhD da non più di 5 anni.
Ai sensi del decreto, i criteri di merito da inserire nei bandi dovranno valorizzare ”prioritariamente, oltre alla qualità della produzione scientifica, l’aver ottenuto particolari riconoscimenti nazionali o internazionali; l’aver diretto o coordinato progetti di ricerca competitivi nazionali o internazionali e l’aver maturato almeno tre anni di esperienza, a qualsiasi titolo, in centri di ricerca, nazionali o internazionali, pubblici o privati”.
Da notare, innanzitutto, che il numero di nuovi Ricercatori previsti dal piano è davvero esiguo (rappresentando meno del 5% dei Ricercatori in servizio presso gli Enti MIUR e una piccola frazione dei tantissimi Ricercatori precari) e che il decreto penalizza incomprensibilmente i precari storici (titolari di contratto a tempo determinato o di assegni di ricerca) che da tanti anni non trovano, non per loro demerito, una sistemazione stabile nell’Ente in cui lavorano.
Infine, va sottolineato che il comma 249 della Legge di stabilità 2016 stabilisce che la ripartizione dei fondi, e quindi dei posti, va fatta “tenendo conto dei medesimi criteri di riparto del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca” e pertanto il criterio della “sostenibilità economico-finanziaria” invocato alla lettera a) è nuova farina del sacco MIUR introdotto extra legem.
La Segreteria Nazionale