Comunicato del 13 febbraio 2017. Illegittimi e privi di fondamento giuridico i pareri del dott. Preti sullo svolgimento dell’attività fuori sede dei R&T

Dopo tre anni dall’incontro avuto dall’ANPRI con l’allora DG del CNR, dott. Paolo Annunziato, nel corso del quale l’ANPRI aveva chiesto al CNR di disciplinare in modo chiaro, univoco e rispettoso della normativa vigente lo svolgimento dell’attività fuori sede dei Ricercatori e Tecnologi (vedi Comunicato dell’11 febbraio 2014), siamo costretti a tornare sull’argomento.
Infatti, in questi tre anni il CNR si è ben guardato dal fare chiarezza sull’argomento, “rinunciando” ad esprimersi formalmente sulla materia con eventuali integrazioni alla
vigente Circolare n. 26/1998.

La chiarezza era stata richiesta dall’ANPRI a seguito di un parere formulato, ad ottobre del 2013, dal Direttore Centrale, dott. Alessandro Preti, al RUOS di un Istituto del CNR, che intendeva introdurre limiti e restrizioni allo svolgimento dell’attività svolta fuori sede dai R&T. Reinterpretando in maniera arbitraria e illegittima la norma contrattuale riguardante lo svolgimento dell’attività fuori sede dei R&T (comma 3, art. 35 del CCNL 5/3/1998, ripreso integralmente dal comma 3, art. 58 del successivo CCNL 21/2/2002), tale parere intendeva in particolare:1) limitare ai confini comunali della sede di lavoro l’attività fuori sede, 2) obbligare i R&T a dare comunicazione preventiva dell’attività da svolgere fuori sede, e 3) impedire che l’attività fuori sede venisse svolta presso la propria abitazione, tutte limitazioni non previste né nel Contratto vigente, né nella succitata Circolare n. 26/1998 la quale invece riporta in forma integrale il testo contrattuale: “Lo svolgimento dell’attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente”.

La subdola “rinuncia” dell’Ente a fare chiarezza sulla materia ha fatto sì che il parere del dott. Preti (palesemente privo di alcuna valenza giuridica, in quanto l’applicazione delle norme contrattuali è oggetto di Circolari di competenza del solo DG) sia diventato per alcuni Direttori di Istituto del CNR una sorta di testo sacro che li fa sentire autorizzati a limitare ed ostacolare lo svolgimento dell’attività fuori sede dei R&T, ledendone così i diritti contrattuali e ostacolandone l’accrescimento professionale.

Eppure, l’illegittimità del parere del dott. Preti, e delle conseguenti limitazioni ed obblighi che taluni Direttori impongono o vogliono imporre ai R&T, è palesemente evidente in quanto la normativa vigente:

  1. non limita al comune in cui ha sede la struttura di afferenza lo svolgimento dell’attività fuori sede, cosa che tra l’altro creerebbe una ingiustificata e forte discriminazione tra chi lavora in grandi città come Roma o Napoli e chi lavora in piccoli centri quali Capo Granitola o Tito Scalo. Affermare, come fa il dott. Preti, che un Ricercatore o Tecnologo, per svolgere attività fuori dal comune della propria sede di lavoro, debba far ricorso all’istituto della missione è d’altronde limitativo dell’attività del R&T dato che la missione richiede tempi più lunghi ed una specifica autorizzazione dal parte del Direttore.

  2. non prevede alcuna comunicazione preventiva ma solo una autocertificazione mensile. Giustificare la necessità della comunicazione preventiva con la certezza di godere della copertura assicurativa contro eventuali infortuni avvenuti nel corso dell’attività fuori sede è falso in quanto la Circolare INAIL n. 52/2013 in materia di “Infortunio sul lavoro” stabilisce che gli infortuni “avvenuti in missione e in trasferta”, compresi quelli avvenuti nei tragitti per e da la sede di missione e nel luogo di missione, vanno considerati come verificatisi “in attualità di lavoro” in quanto la missione e/o trasferta è “accessorio all’attività lavorativa a alla stessa funzionalmente connesso”. Tale copertura assicurativa sussiste senza che il Direttore abbia l’obbligo di inoltrare all’INAIL una comunicazione preventiva contenete gli estremi (luogo e giorni) della missione o trasferta. Ne consegue che medesima copertura assicurativa persiste anche in occasione dell’attività svolta fuori sede, pur in assenza di comunicazione preventiva al Direttore;

  3. non pone limiti al luogo ove può svolgersi l’attività “al di fuori della sede di servizio”. Tale luogo può pertanto essere qualsiasi luogo compatibile con l’attività da svolgere: può essere la strada, se il R&T è ad esempio impegnato in attività di misure e raccolta di dati di campo (opinioni di utenti, rilevazione livelli traffico,….), così come può essere la propria abitazione se necessaria per il migliore svolgimento di una particolare e contingente attività o se il R&T è impossibilitato, per motivi oggettivi, a raggiungere la sede di lavoro. Confondere, poi, l’attività svolta presso la propria abitazione ai sensi del comma 3 dell’art. 58 del CCNL del 21/2/2002 con il Telelavoro, come fa il dott. Preti, è palesemente sbagliato: il Telelavoro è un istituto ben identificato a livello normativo, distinto dalla norma contrattuale riguardante l’attività fuori sede dei R&T che, invece, si riferisce allo svolgimento dell’attività lavorativa non solo presso l’abitazione del dipendente, ma presso qualsiasi luogo diverso dalla sede della struttura di afferenza. Il Telelavoro ha, inoltre, finalità ben diverse da quelle previste dalla normativa contrattuale sull’attività fuori sede, poiché disciplina attività svolte con regolarità fuori la sede di lavoro e concordate con il datore di lavoro, prevede una procedura di selezione, una graduatoria, l’attivazione di un apposito contratto di telelavoro e la predisposizione di una postazione di lavoro rispettosa della normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro, mentre l’attività svolta a casa normata dal contratto ha un evidente carattere di saltuarietà e di non prevedibilità. Qualora l’attività fuori sede, ad esempio in campo, possa comportare l’esposizione a particolari rischi, sarà compito del Documento di Valutazione dei Rischi prevedere e fornire i protocolli di sicurezza da rispettare.

Segnaliamo inoltre che anche il parere pro veritate formulato sull’argomento dall’avv. Gaetano Natullo, parere disponibile sul sito web di Articolo 33, è del tutto concordante con quanto da noi affermato, qui e in precedenti Comunicati.

L’ANPRI, quindi, diffida chiunque, all’interno dell’Ente, intenda porre illegittime e immotivate limitazioni e restrizioni allo svolgimento dell’attività fuori sede dei R&T, pronta ad agire legalmente nelle sedi competenti a tutela dei diritti del personale Ricercatore e Tecnologo.

.

Gianpaolo Pulcini

Segretario Nazionale, Responsabile CNR

 

 

.