In previsione dell’incontro di mercoledì 15 febbraio con il Presidente della SZN, una sigla sindacale, nota per la sua continua e strenua difesa delle prerogative e degli interessi dei Ricercatori e Tecnologi, ha inviato una lettera al Presidente della SZN in merito alla sua proposta di avviare, in via sperimentale, nuove modalità di registrazione dell’orario di lavoro per i Ricercatori e Tecnologi che, in ottemperanza al dettato contrattuale (art. 58 del CCNL del 21/02/2002), superino il sistema automatico di rilevazione dell’orario di lavoro dei Ricercatori e Tecnologi.
In tale lettera, questa sigla sindacale afferma che il superamento del sistema automatico di rilevazione dell’orario di lavoro dei Ricercatori e Tecnologi e l’adozione di quanto proposto dalla Presidenza dell’Ente non è materia di competenza del Presidente della SZN ma, ai sensi del succitato art. 58, di “un apposita Commissione paritetica con il compito di esaminare la possibilità di introduzione in via sperimentale di ulteriori modalità di gestione dell’orario di lavoro”.
A nostro avviso ciò non è corretto.
Infatti, è ben noto che sia il giudice del lavoro di Bologna che la Corte di Appello della stessa città hanno già sentenziato in merito all’utilizzo di sistemi automatici di rilevazione della presenza e dell’orario di lavoro dei Ricercatori e Tecnologi, affermando che, ai sensi della sentenza n. 11025/2006 della Cassazione Civile, sez. lavoro, tali sistemi automatici (tutt’oggi in vigore presso la SZN) sono illegittimi in quanto non previsti esplicitamente né in alcuna norma di legge specifica, né nelle norme contrattuali riguardanti i Ricercatori e i Tecnologi (si veda, ad esempio, il Comunicato CNR del 24 marzo 2016), a differenza di quanto avviene per il personale tecnico e amministrativo il cui orario di lavoro è normato dall’art. 48 del CCNL del 21/02/2002 che, al comma 4, stabilisce che per tale personale “l’osservanza dell’orario di lavoro […] è accertata mediante controlli di tipo automatico”.
Anzi, i giudici di Bologna sono entrati anche nel merito dei compiti della succitata “commissione paritetica” sentenziando che solo tale commissione paritetica, avendo la possibilità di introdurre ulteriori modalità di gestione dell’orario di lavoro dei R&T, potrebbe prevedere l’utilizzo di sistemi automatici di rilevazione dell’orario di lavoro anche per i Ricercatori e Tecnologi. Esattamente l’opposto di quanto affermato dalla sigla sindacale!
Va inoltre ricordato che, in sede di definizione del CCNL del 2002, la costituzione della commissione paritetica fu ipotizzata allo scopo di sostituire all’orario di lavoro “di 36 ore medie settimanali nel trimestre”, stabilito al comma 1 dell’ stesso art. 58, un impegno di lavoro forfettario annuo, ad esempio pari a 1500 ore, dando quindi ai R&T ancor maggiore flessibilità e autodeterminazione del loro orario di lavoro.
Non ci resta che sperare che la suddetta sigla sindacale approfondisca gli aspetti del CCNL attualmente in vigore per i Ricercatori e Tecnologi e consideri di schierarsi in difesa dei loro diritti, che non sono affatto in contrapposizione con quelli del personale tecnico ed amministrativo, ben tutelato dalla sigla sindacale, ma riflettono invece le sane differenze di ruoli e funzioni all’interno di un Ente di ricerca.
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Raffaella Casotti
Gianpaolo Pulcini
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