Anche successivamente all’adozione da parte del CdA dei criteri generali sulla riorganizzazione degli Istituti, illustrati nella relazione per il CdA dell’1 marzo 2018 ricevuta per informativa il 2 marzo 2018, sono sempre più allarmanti le perplessità che i Ricercatori e Tecnologi degli Istituti, sempre più numerosi, interessati manifestano in merito alle modalità ed alle scelte che vengono di fatto rigidamente imposte, sia riguardo gli indirizzi scientifici sia concernenti gli schemi organizzativi.
Pur delineandosi, in linea di principio, il rispetto di imprecisati margini di libertà per i singoli ricercatori che non intendano aderire alle nuove formazioni, rimane indefinita l’effettiva portabilità dei progetti di ricerca, delle eventuali apparecchiature di pertinenza e dei contratti collegati agli stessi progetti, come previsto anche dal D.lgs. n. 218/2016. Ma l’aspetto ancora più grave è rappresentato dalle conseguenze estremamente negative che avranno sull’efficacia dell’azione dell’Ente le scelte scientifiche che unilateralmente si stanno definendo e, di fatto, si stanno imponendo a ricercatori e tecnologi.
Volendo dare effettiva valorizzazione e responsabilità al ruolo professionale di ricercatori e tecnologi nei processi di riorganizzazione che si rendono effettivamente opportuni, per come è in qualche misura delineato nella relazione per il CdA dell’1 marzo 2018, si ritiene necessario e non più rinviabile precisare i criteri formulati nella richiamata relazione per dare concretezza al generico “coinvolgimento del personale” e, in particolare, di procedere con l’immediata attuazione di detti criteri, anche per gli Istituti già interessati dalla riorganizzazione.
Uno schema di integrazione dei criteri già delineati nella relazione per il CdA dell’1 marzo 2018 per favorire il rapido superamento delle criticità evidenziate può assumere quanto di seguito prospettato.
La procedura operativa da adottare per la riorganizzazione della rete scientifica (efficacia e semplificazione organizzativa, contenimento dei costi, visione strategica, ottimizzazione degli investimenti strumentali e infrastrutturali, relazioni con il territorio) deve compiutamente rispettare la Carta europea dei ricercatori e le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 218/2016.
Fase 00. il percorso di attuazione della riorganizzazione degli istituti, ove ritenuto necessario e adeguatamente supportato da riscontri documentali, è avviato dal Direttore del Dipartimento interessato che, sentito ed acquisito un parere preliminare del Consiglio scientifico del Dipartimento, comunica le sue considerazioni e preliminari ipotesi di soluzione, opportunamente strutturate (motivazioni dell’ipotesi di riorganizzazione, istituti e sedi secondarie interessati, personale interessato per i diversi livelli, punti di debolezza da superare, punti di forza da valorizzare, ecc.), al Consiglio di Amministrazione (CdA), ai Direttori, ai Ricercatori e Tecnologi ed al Personale tecnico e amministrativo di tutti gli Istituti interessati.
Fase 01. I Ricercatori e Tecnologi, il Personale tecnico e amministrativo di tutti gli Istituti interessati, ognuno per quanto di competenza e per il tramite dei rispettivi Consigli di Istituto, formulano considerazioni e preliminari ipotesi di soluzione ad integrazione o in alternativa a quanto prospettato dal Direttori del Dipartimento, motivandole adeguatamente. La fase 01 deve essere ultimata entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione da parte del Personale e dovrà prevedere non meno di sette giorni per il lavoro di sintesi da parte dei Consigli di istituto.
Fase 02. Contestualmente alla comunicazione da parte del Direttore del Dipartimento al CdA dell’avvio del percorso di riorganizzazione, il Presidente, sentito il Consiglio Scientifico del CNR, istituisce un Comitato di coordinamento, composto dai Direttori degli istituti coinvolti, dal Direttore del Dipartimento o dai Direttori dei Dipartimenti convolti e da una personalità di alto profilo scientifico del settore, esterna al CNR, con lo scopo di guidare il processo di riorganizzazione, esaminando tutta la documentazione che gli sarà trasmessa, informando il Consiglio Scientifico e tenendone in considerazione le raccomandazioni. Il Comitato, al termine del percorso di attuazione della riorganizzazione ed entro trenta giorni dal completo recepimento della documentazione e dei pareri previsti, trasmette al Presidente ed al Consiglio Scientifico del CNR una relazione di sintesi descrittiva della struttura e delle finalità scientifiche del nuovo Istituto o dei nuovi Istituti, sulla base della documentazione e dei pareri che gli saranno pervenuti.
Fase 03. Il Consiglio Scientifico del CNR, sentiti i Consigli di Istituto degli Istituti interessati, formula il parere, di cui all’art. 14 dello Statuto, riguardo la proposta trasmessa dal Comitato di coordinamento.
Fase 04. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta trasmessa al Presidente dal Comitato di coordinamento considerando il parere del Consiglio Scientifico CNR. Nei casi di particolare complessità o criticità dell’istruttoria, il CdA può deliberare l’attuazione della proposta accompagnandola con un’ulteriore istruttoria al fine di predisporre un piano di modulazione del percorso attuativo.
In definitiva, nel termine complessivo di sessanta giorni e con l’effettivo contributo dei Ricercatori e Tecnologi degli Istituti interessati, la proposta di riorganizzazione dovrà coerentemente definire i seguenti obiettivi primari: la promozione del progetto scientifico che guida la riorganizzazione a tutta la comunità scientifica dell’ente, anche al fine di arricchirlo e integrarlo; l’individuazione degli istituti che daranno vita alla prima fase di attuazione del processo di riorganizzazione; l’identificazione delle successive fasi in termini di tempi e procedure al fine di completare la costituzione del/i nuovo/i istituto/i.
Al personale afferente agli istituti direttamente coinvolti nel processo di riorganizzazione, individualmente e/o in gruppi, nonché eventualmente al personale afferente a istituti diversi comunque interessati ad aderire al percorso del/i costituendo/i istituto/i, è riconosciuto l’esercizio del diritto di opzione in entrata e in uscita da esercitarsi entro 60 giorni dall’approvazione della proposta da parte del CdA.
L’indicazione della sede del nuovo istituto deve essere contenuta nella proposta trasmessa al CdA, esplicitamente indicata nella delibera dello stesso CdA ed individuata tenendo conto: della numerosità del personale presente nelle diverse sedi, per come previste nella proposta; delle infrastrutture di ricerca presenti nelle sedi; di particolari opportunità e vantaggi che possano essere collegati alla scelta effettuata.
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FGU-Dipartimento ricerca-Sezione ANPRI CNR
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