Dieci anni dopo la sentenza della Cassazione n. 11025 del 12 maggio 2006 e le prime azioni dell’ANPRI per la corretta applicazione della normativa vigente in merito all’accertamento della presenza in sede e dell’orario di lavoro dei Ricercatori e Tecnologi (R&T), anche la CGIL riconosce che, a differenza del personale tecnico e amministrativo, i R&T degli EPR non sono soggetti a sistemi di rilevazione della presenza.
Infatti, come si legge nel Comunicato del 18 luglio scorso e nella acclusa lettera inviata ai vertici dell’ISPRA, la CGIL riconosce che per i R&T “la timbratura stessa [del cartellino] non è prevista dal contratto” e che “una nota sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna (Trib. Bologna Est. Benassi Ord. 20-3-2013), confermata in appello, ha stabilito che il sistema di rilevazione a badge per verificare i tempi di presenza nella sede di servizio dei tecnologi e ricercatori è palesemente in contrasto con la disciplina contrattuale”.
Siamo ovviamente contenti della dichiarazione fatta, seppur con 10 anni di ritardo, dalla CGIL. Ma siamo profondamente perplessi davanti alle ben diverse posizioni assunte dalle molte delegazione della CGIL che, nelle riunioni sindacali sull’orario di lavoro presso numerosi Istituti del CNR, la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” ed altri Enti, continuano a chiedere l’utilizzo di sistemi di rilevazione e controllo della presenza e dell’orario di lavoro di tutti i dipendenti, Ricercatori e Tecnologi compresi.
Perché la CGIL chiede il rispetto della normativa vigente solo per i R&T dell’ISPRA e non anche per i R&T degli altri Enti di Ricerca?
La Segreteria Nazionale
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