Comunicato del 21 gennaio 2015
Stamani, 21 gennaio, si è svolto un incontro tra il Presidente della SZN, prof. Danovaro, e l’ANPRI in merito alla regolamentazione dell’orario di lavoro.
La discussione si è sviluppata sulla proposta inviata dalla SZN il 16 gennaio scorso che già accoglieva le prime richieste fatte dall’ANPRI ad ottobre scorso.
Nel corso della riunione di stamani, il Presidente della SZN ha illustrato gli aspetti più innovativi della proposta regolamentazione dell’orario di lavoro, in particolare la possibilità, per i Ricercatori e Tecnologi (R&T), di superare il sistema automatico di rilevazione delle presenza utilizzando in sua vece, in via sperimentale e su base volontaria, una autocertificazione mensile dell’orario di lavoro svolto anche presso la sede della SZN.
L’ANPRI ha espresso il suo apprezzamento per tale proposta che, oltre ad essere pienamente rispettosa della normativa vigente in merito al sistema di rilevazione delle presenze dei R&T, riconosce l’autonomia e il grado di responsabilità dei R&T. L’ANPRI ha avuto conferma che l’utilizzo della autocertificazione in sostituzione del badge consentirà di accumulare le ore in eccesso (rispetto alle 36 ore medie settimanali nel trimestre) da recuperare attraverso un massimo di 22 giorni annui di assenza compensativa qualora le ore in eccesso siano svolte al di fuori dell’orario di servizio (8.00 – 20.00) o durante i giorni festivi, purché preventivamente comunicate. Pertanto, solo per chi sceglierà il sistema automatico di rilevazione delle presenze, le ore in eccesso svolte durante l’orario di servizio saranno contabilizzate.
Ovviamente, anche per chi volesse utilizzare il sistema automatico, le ore di lavoro svolte al di fuori dell’orario di servizio o durante i giorni festivi saranno contabilizzate, purché preventivamente comunicate.
L’ANPRI ha quindi chiesto, ed ottenuto, che venissero cassate le ultime due righe del comma 5 dell’art. 5 (“In ogni caso per ogni trimestre potranno essere attribuiti massimo 6 giorni di riposi compensativi da utilizzare entro il primo trimestre dell’anno successivo”) in quanto contrarie alle vigenti norme contrattuali (art. 58 del CCNL del 21/2/2002) e fortemente lesive dei diritti dei R&T. Di conseguenza, i 22 giorni di assenza compensativa possono essere goduti anche in un solo trimestre (e non vanno più distribuiti sull’intero anno) e, cosa ancor più importante, le ore in eccesso si cumuleranno con quelle dei periodi precedenti senza alcuna “scadenza” sul loro utilizzo. In altre parole, le ore in eccesso svolte nel corso del 2015 potranno, ad esempio, trasformarsi in giorni di assenza compensativa da godere nel 2025.
Altre modifiche di minor conto richieste dall’ANPRI sono state accolte dalla Presidenza della SZN che vogliamo ringraziare formalmente per l’apertura dimostrata nei confronti delle osservazioni e delle richieste dell’ANPRI.
L’ANPRI ha anche chiesto informazioni in merito alla richiesta dell’ANPRI che ai R&T venisse riconosciuto il rimborso delle spese di taxi e di trasporto urbano sostenute nel corso di missioni all’estero (vedi lettera ANPRI del 22 luglio 2014). Il Presidente ha dato piena assicurazione che la SZN ha accolto tale richiesta dell’ANPRI, adeguandosi così alla normativa vigente.
Infine, l’ANPRI ha sollecitato la SZN a trovare una soluzione al problema del mancato riconoscimento dell’anzianità maturata nel corso di contratti a tempo determinato antecedenti l’assunzione in ruolo, sia per i R&T attualmente di ruolo che per i futuri assunti. Per questi ultimi, la soluzione più semplice è data da una apposita norma da inserire nel nuovo Regolamento del personale in via di definizione.