Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1079 del 16 marzo scorso, ha confermato la condanna inflitta al CNR in primo grado dal TAR del Lazio (vedi Newsletter 20/2014) per i ritardi con i quali si era pervenuti alla graduatoria definitiva del concorso ex art. 64 per Dirigente di Ricerca in “Scienze della terra”, ritardi che avevano provocato la esclusione dalla graduatoria dei vincitori di una collega deceduta nel 2012 prima dell’approvazione della graduatoria definitiva (del 25 luglio 2013) ma ancora in servizio alla data della decorrenza giuridica ed economica del concorso.
Il Consiglio di Stato ha, infatti, sentenziato che “la lunghissima procedura” concorsuale, iniziata il 9 giugno 2004 con la pubblicazione del bando di concorso e conclusasi più di 9 anni dopo con la pubblicazione della graduatoria dei vincitori, “sembra dovuta proprio ad errori dell’Amministrazione”, giudicando infondato il motivo di appello del CNR in quanto “non è assistito da prove concrete e si limita solamente ad affermazioni generiche e sostanzialmente qualificabili come postulati”.
Per il Consiglio di Stato, però, il risarcimento stabilito dal TAR in misura pari alla differenza piena tra la retribuzione di Primo Ricercatore percepita dalla ricorrente e quella di Dirigente di Ricerca, a far data dal 31 dicembre 2001 e fino alla cessazione dal servizio, con maggiorazione degli interessi e della rivalutazione monetaria, è eccessivo e va invece quantificato equitativamente nella misura pari al 50% della suddetta differenza, da calcolare inoltre a partire dal 1° gennaio 2006, e non già dal 31 dicembre 2001, in quanto la posizione in graduatoria della collega (20° posto) le avrebbe consentito di diventare Dirigente di Ricerca solo per effetto del successivo ripescaggio, avvenuto con decorrenza 1° gennaio 2006.