Il Consiglio di Stato annulla il ripescaggio di idonei dei concorsi ex art. 15 deliberato nel 2011 dall’ISS
Con la sentenza n. 3284 del 2 luglio scorso, la terza sezione del Consiglio di Stato ha annullato una delibera dell’ISS del novembre 2011 con la quale l’Istituto intendeva effettuare progressioni di carriera per Primo Ricercatore utilizzando le graduatorie di idonei di concorsi ex art. 15 espletati nel 2009.
Per il Consiglio di Stato, la procedura concorsuale di cui all’art. 15 del CCNL 2002-2005 “deve ritenersi definitivamente superato dalla normativa sopravvenuta da fonte legislativa con gli articoli 24 e 62 del d.lgs. n. 150 del 2009 in tema di progressioni verticali”.
Pertanto, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, non si può procedere “allo svolgimento di nuove procedure selettive con le modalità previste dall’art. 15 del CCNL e tanto meno può procedersi allo scorrimento di graduatorie risultanti dalle procedure selettive precedentemente svoltesi”.
Ricordiamo (vedi Newsletter 10/2015) che a fine maggio anche la quinta sezione del Consiglio di Stato si era espressa in merito ai concorsi ex art. 15. In quell’occasione, il Consiglio di Stato aveva accolto un ricorso del CNR contro l’annullamento stabilito dal TAR del bando di concorso ex art. 15 per primo Ricercatore (con decorrenza economica e giuridica 1° gennaio 2010). Il Consiglio di Stato aveva infatti stabilito che, a meno di “speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto”, “lo scorrimento delle graduatorie deve essere la regola delle «modalità di reclutamento» del personale pubblico” ma al termine «reclutamento» bisogna dare il “significato di prima ammissione nei ruoli dell’impiego pubblico”. Poiché le selezioni ex art. 15 non danno origine alla “nascita di nuovi rapporti di lavoro”, l’obbligo di ricorrere alle graduatorie di idonei di precedenti selezioni ex art. 15 non sussiste e, quindi, il CNR può “legittimamente emanare un ulteriore bando, con la finalità di rinnovare all’attualità le valutazioni concernenti le attività dei ricercatori”. E, in effetti, nessun nuovo contratto di lavoro era stato stipulato tra il CNR e i vincitori dei precedenti concorsi ex art. 15.
La sentenza del 2 luglio sembra mettere la parola fine al dibattito che si è aperto in merito alla possibilità per gli Enti di ricerca di continuare ad utilizzare lo strumento contrattuale 6/11 dell’art. 15 per effettuare progressioni di carriera per i Ricercatori e Tecnologi.
In base a quanto sentenziato il 2 luglio dal Consiglio di Stato, sembrerebbe, quindi, che oramai l’unica strada percorribile siano i concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno. La differenza non è di poco conto, dato che lo strumento dell’art. 15 consente di impegnare risorse pari alle sole differenze retributive risultanti dai passaggi di livello, mentre il concorso pubblico, con riserva massima del 50%, costringe ad impegnare risorse economiche pari alle retribuzioni piene dei posti non riservati e agli incrementi retributivi dei posti riservati.
In poche parole, con le risorse sufficienti per bandire 70 progressioni di carriera ex art. 15 si potranno bandire solo 20 posti con concorso pubblico con riserva del 50%. Un gran brutto colpo, quindi per le legittime aspettative di carriera dei tantissimi Ricercatori e Tecnologi ancor oggi “sottoinquadrati”.
Ovviamente, in presenza di vacanze in organico, si potrà ricorrere al ripescaggio di eventuali idonei di detti concorsi pubblici se il numero di vincitori esterni dovesse essere inferiore al numero di posti non riservati.
Vedremo nei prossimi mesi come gli Enti e la Funziona Pubblica si comporteranno alla luce di questa nuova sentenza.