La Corte dei Conti – Sezione del controllo sugli enti – ha recentemente pubblicato la Relazione sugli esercizi 2013 e 2014 dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).
La recente riforma del mercato del lavoro e dei servizi per l’impiego attuata con il D.Lgs. 150/2015 “ha confermato – rileva la Corte – l’ISFOL quale primario ente nazionale addetto alle funzioni di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro”, pur prevedendone, a seguito della istituzione dell’ANPAL (vedi Newsletter 16/2015 e 21/2015), una “razionalizzazione” con la riduzione del Consiglio di Amministrazione a tre membri e, di conseguenza, con un taglio di centomila euro del contributo istituzionale a decorrere dal 2016.
Per quanto riguarda la gestione finanziaria, l’Istituto ha chiuso gli esercizi 2013 e 2014 con un avanzo finanziario, rispettivamente, di 4,45 milioni di euro e di 4,81 milioni di euro, nonostante la diminuzione delle entrate e in particolare del contributo ordinario da parte dello Stato che è passato da 33,12 milioni di euro nel 2012 a 27 milioni di euro nel 2014.
Si mantengono alti sia i residui attivi, pari a 67,51 milioni di euro nel 2013 e 87,07 milioni di euro nel 2014, sia i residui passivi, pari a 77,62 milioni di euro nel 2013 e 89,5 milioni di euro nel 2014. Il patrimonio netto del-l’ISFOL è risultato pari a 6,48 milioni di euro nel 2013 e a 6,49 milioni di euro nel 2014.
Ampia parte della relazione è dedicata al contenzioso, che risulta cospicuo e in aumento, sia come numero di cause sia come valore delle stesse, e che deriva prevalentemente da rapporti di lavoro e contratti di locazione. Infatti, l’importo totale stimato del valore delle cause nel biennio 2013-2014 è aumentato da 8,4 milioni di euro nel 2012 a 12,8 milioni di euro nel 2014, costringendo l’Istituto a effettuare al 31 dicembre 2014 accantonamenti per 11,2 milioni di euro.
Tra le questioni di maggior possibile impatto finanziario, vi è la soccombenza nel giudizio di appello riguardante l’illegittimità del recesso ante tempus dal contratto di locazione della precedente sede istituzionale dell’ISFOL di via Morgagni, 33. Il recesso fu motivato dal-l’ISFOL con “gravi motivi” dovuti all’esigenza “di dare corso ad un processo di razionalizzazione delle risorse umane e degli assetti organizzativi con l’unificazione delle varie strutture ed uffici, di contenimento della spesa e di ottimizzazione del lavoro”. Il Giudice d’Appello, confermando la sentenza di primo grado del 2012 e l’insussistenza dei “gravi motivi” addotti, ha condannato l’ISFOL al pagamento di 2,3 milioni di euro oltre alle spese di lite; il Giudice ha infatti rilevato che i gravi motivi che abilitano al recesso dal contratto di locazione devono avere carattere oggettivo e devono collegarsi a fatti relativi al rapporto locativo, escludendo che l’esigenza di contenimento della spesa possa essere compresa tra di essi.
La Corte evidenzia poi il contenzioso, che espone l’Istituto per oltre 500 mila euro, relativo al licenziamento dell’ex direttore del personale dell’ISFOL, dopo che una recente pronuncia della Corte di Appello Roma ha dichiarato nullo il licenziamento disciplinare e ha intimato all’Ente il reintegro e il risarcimento dei danni. In proposito la relazione segnala che la dirigente in questione è già stato condannata dalla Corte dei Conti in primo grado (sentenza n. 864 del 2012) per indebita percezione di emolumenti relativi ad un incarico di livello dirigenziale generale svolto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in assenza del prescritto titolo di laurea “falsamente dichiarato dall’interessata”.
Sono pendenti anche 113 ricorsi (per un valore complessivo stimato in oltre 4,5 milioni di euro) intentati da lavoratori assunti dall’ISFOL con contratto co.co.co. nel 2011 e nel 2012, per ottenere il riconoscimento della natura subordinata del loro rapporto di lavoro.
È inoltre pendente un ricorso dell’ISFOL contro l’intimazione da parte dell’Inps del pagamento di 1,4 milioni di euro, oltre sanzioni ed interessi, a titolo di contributi omessi per errata qualificazione dei rapporti co.co.co stipulati sino al 2007 con 209 collaboratori.
Altro contenzioso di valore significativo (3 milioni di euro nel 2013) è quello che vede circa 70 dipendenti dell’Ente, attualmente stabilizzati, in causa per ottenere il riconoscimento dell’anzianità pregressa maturata presso l’Istituto con altre forme contrattuali.
Sempre di rilievo per valore complessivo di causa, oltre 1 milione di euro, è la causa di risarcimento intentata in sede civile da un dirigente dell’ex Istituto Affari Sociali (IAS), soppresso e confluito nell’ISFOL con il decreto-legge n. 78/2010, a seguito della sentenza del TAR del Lazio, non appellata, che aveva annullato il suo licenziamento disposto dai vertici dell’ex IAS.
Sono, infine, ancora pendenti due giudizi per il presunto svolgimento di mansioni superiori (valore complessivo 400 mila euro) che potrebbero chiamare in causa la responsabilità del dirigente che ha disposto l’assegnazione.
Nel corso del 2013 e del 2014, a seguito di verifiche amministrative, sono state dichiarate inammissibili spese per oltre 1,5 milioni di euro, effettuate nell’ambito della programmazione comunitaria 2000-2006 ma ritenute non conformi alle disposizioni normative e/o regolamentari nazionali e comunitarie.
Anche per la programmazione comunitaria 2007-2013 sono emerse contestazioni da parte del Ministero del lavoro, dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione europea per l’applicazione parzialmente erronea delle disposizioni di legge in materia di appalti, per un importo di circa 3 milioni di euro per la sola parte di pertinenza del Fondo sociale europeo.
Il personale in servizio alla fine del 2013 e del 2014 è risultato rispettivamente pari a 614 unità (di cui n. 362 a t.i. e n. 252 a t.d.) e 606 unità (di cui n. 356 a t.i. e n. 249 a t.d.). La tabella che segue evidenzia la dotazione organica e il personale in servizio.
Nel biennio 2013-2014 una significativa parte di personale è stato autorizzata a svolgere temporaneamente la propria attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (66 unità), presso alcune Regioni (5 unità) e presso la Commissione europea (1 unità) con oneri integralmente a carico dell’ISFOL. Altre quattro unità di personale sono state comandate rispettivamente presso il Ministero dei beni culturali, il CNEL, il MISE e il Senato della Repubblica.
Al riguardo, considerati i costi a carico del bilancio dell’ISFOL, la Corte ritiene che le assegnazioni temporanee debbano avvenire solo in via eccezionale, per riconosciute e comprovate esigenze di servizio e in presenza di una effettiva necessità di reperire specifiche competenze presso l’Ente di assegnazione.
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