È stata pubblicata lo scorso luglio la Determinazione e relazione sul controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’ENEA 2015 (Determinazione del 20 giugno 2017, n. 66). Nelle considerazioni conclusive, la Corte dei Conti fa notare che: …”Successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2017, è stato approvato, con le modalità previste dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, lo Statuto dell’Agenzia, il cui testo, prevedendo l’attribuzione al Presidente anche di compiti gestori, non appare in linea con il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico amministrativo e gestionali (art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001)”.
Il rilievo della Corte dei Conti è un ulteriore elemento di critica nei confronti dello statuto. Ricordiamo a questo proposito che è in atto un ricorso da parte di ANPRI, in quanto nel nuovo statuto, approvato per dare esecuzione al D. lgs. n. 218/2016 di riordino della normativa vigente in tema di Enti pubblici di ricerca, difatti, l’ENEA nega il diritto dei ricercatori e tecnologi interni ad avere un proprio rappresentante di natura elettiva all’interno del Consiglio di Amministrazione, diritto espressamente sancito dall’art. 2 del citato decreto 218 (vedi Comunicato del 20 giugno).
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Questa notizia è stata pubblicata nella Newsletter ANPRI n. 12 del 30 ottobre 2017
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