Il Consiglio di Stato (Cons. St., comm. spec., 21 aprile 2017, n. 916) ha reso parere favorevole con osservazioni allo schema di decreto legislativo di riforma del pubblico impiego sopra richiamato, manifestando apprezzamento per “la particolare attenzione … nel perseguire i fondamentali obiettivi della riforma”. Di seguito riassumiamo i punti più rilevanti del parere.
Rilievi generali
Il Consiglio segnala:
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la mancata attuazione di alcune parti della delega: ad esempio, in materia di prove concorsuali che privilegino i casi pratici, o di soppressione del voto minimo di laurea, o di svolgimento dei concorsi;
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il ricorso a “linee guida ministeriali”, che dovrebbero in realtà essere meglio denominate “linee di indirizzo”, e la necessità di chiarire la loro natura giuridica. Il consiglio in questo senso richiama il possibile rischio che tali linee introducano direttamente una parte della disciplina delegata, al di fuori del controllo del Parlamento;
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l’esigenza di una migliore valorizzazione del titolo di dottore di ricerca;
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la necessità di un maggiore raccordo con le recenti riforme del lavoro privato;
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l’importanza di un adeguato monitoraggio sul funzionamento della riforma.
Il Consiglio raccomanda di vigilare sul rispetto dei confini tra legislazione e contrattazione, per evitare di introdurre limitazioni all’autonomia collettiva o meccanismi di regolazione autoritativa.
Dotazione organica
Il superamento della tradizionale dotazione organica e l’introduzione di un piano del fabbisogno effettivo del personale costituisce, per il Consiglio di Stato, “un punto fondamentale del disegno riformatore”. Il parere raccomanda un attento monitoraggio al Dipartimento per la funzione pubblica, cruciale per il buon funzionamento del nuovo meccanismo.
Lavoro flessibile
Per quanto riguarda il ricorso al cd. lavoro flessibile. Il Consiglio di Stato ritiene utile l’introduzione di eventuali misure “sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive”, in caso di ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato per mascherare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, si suggerisce l’introduzione del risarcimento di cui all’art. 28, comma 2, del d. lgs. n. 81 del 2015 a favore del lavoratore, in caso di ricorso illegittimo al lavoro flessibile.
Precari
In merito alla stabilizzazione del personale precario, il parere rileva che la previsione di assunzioni dirette: “costituisce una rilevante eccezione al principio del concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost.”; a tale “eccezionale possibilità” si può tuttavia ricorrere in casi, come quello in esame, in cui si introduce una disciplina più restrittiva per il futuro, poiché è necessario, secondo il Consiglio, farsi “carico della posizione di quanti, per anni e magari per decenni, hanno prestato attività lavorativa in favore della pubblica amministrazione con contratti di lavoro flessibile”.
Pertanto il Consiglio da una parte raccomanda un attento monitoraggio “al fine di evitare che la norma finalizzata all’eliminazione del precariato si trasformi in una surrettizia – e inammissibile – sanatoria generale”; inoltre lo strumento delle procedure concorsuali riservate viene ritenuto comunque preferibile rispetto a un’immissione “affidata al mero fatto di aver svolto dei compiti in favore dell’amministrazione”.
Responsabilità disciplinare
Il Consiglio esprime una valutazione sostanzialmente positiva sulle modifiche di forme e termini del procedimento disciplinare e sulla previsione dell’estinzione del procedimento disciplinare in caso di estinzione del rapporto di lavoro;
tra gli altri rilievi sul tema si segnala il suggerimento a introdurre possibili correttivi all’inerzia e a eventuali tecniche dilatorie, e la raccomandazione di puntualizzare e precisare le fattispecie di illeciti che conducono al licenziamento disciplinare e che sembrano maggiormente generiche.
Il Consiglio inoltre si esprime in favore delle novità in tema di visite fiscali.
Licenziamento
Il Consiglio si esprime favorevolmente rispetto alla previsione della tutela reale del pubblico dipendente in caso di illegittimo licenziamento. Il decreto del resto consolida uno degli orientamenti giurisprudenziali già affermatisi a diritto vigente.
Misurazione della performance
Il Consiglio di Stato ha inoltre espresso un parere anche sullo schema di decreto legislativo recante la riforma del ciclo della misurazione e della valutazione della performance, ossia il rendimento del lavoro pubblico, per commisurare una parte rilevante della retribuzione dei pubblici dipendenti ai risultati raggiunti in termini di efficienza in rapporto alla qualità del servizio reso ai cittadini. (Cons. St., comm. spec., 21 aprile 2017, n. 917). Il parere è sostanzialmente positivo rispetto alle norme contenute del Decreto, ma si sottolinea la necessità di potenziare l’effettiva indipendenza degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) e di dotarli degli strumenti necessari ad una conoscenza non soltanto formale dell’operato dell’amministrazione che devono valutare.
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