COMUNICATO 4 AGOSTO 2017
Il Consiglio riconosce che l’ISTAT è un “Ente Pubblico di Ricerca per la produzione dell’informazione statistica ufficiale” ed apre -senza però esserne molto convinto- alla partecipazione dei ricercatori e tecnologi agli organi scientifici e di governo
Recependo, sia pure con una certa reticenza, i dettami del d.lgs. 218/2016 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca” che attribuisce agli EPR autonomia statutaria e regolamentare, il Consiglio dell’Istat ha approvato il primo Statuto dell’ISTAT, che stabilisce i principi e le regole fondamentali in materia di organizzazione e funzionamento dell’Istituto nel rispetto dei principi fondamentali della Carta Europea dei Ricercatori. Lo Statuto sarà poi integrato con i regolamenti di organizzazione, del personale e di amministrazione, finanza e contabilità che disciplineranno in dettaglio le singole materie.
Rimandiamo una valutazione più approfondita e puntuale del complesso delle norme statutarie alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva, e ci limitiamo, per il momento, a segnalare quelle che ci sembrano le novità più rilevanti per i ricercatori e tecnologi. Integrando i principi del d.lgs. n. 218/2016 con la disciplina normativa in materia di statistica ufficiale stabilita sia a livello europeo che nazionale, lo schema di “Statuto dell’Istituto nazionale di statistica” definisce l’Istat “ente pubblico di ricerca per la produzione dell’informazione statistica ufficiale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989”. Il Consiglio ha quindi accettato la principale delle richieste sindacali che chiedeva di definire l’ISTAT in modo chiaro ed inequivocabile anzitutto come un Ente pubblico di ricerca. Con l’intento di adeguarsi ai principi fondamentali della Carta Europea dei Ricercatori, come chiede il decreto 218, lo Statuto istituisce il “Comitato scientifico”, organo deputato a svolgere “funzioni consultive nei confronti del Presidente e del Consiglio relativamente agli aspetti scientifici dell’attività di ricerca dell’Istituto”. Del Comitato faranno parte un ricercatore e un tecnologo eletti, rispettivamente, dai ricercatori e tecnologi dell’Istituto. Sono quindi state respinte le proposte delle OO.SS. che chiedevano di valorizzare il nuovo organismo inserendolo tra gli organi dell’Istituto con compiti anche propositivi (come accade in altri EPR).
Sempre per adeguarsi al dettato del d.lgs. 218, lo Statuto prevede la presenza di un rappresentante dei ricercatori e tecnologi nel Consiglio di Istituto. E’ questo uno dei punti più qualificanti del decreto 218 a cui l’ISTAT ha cercato di adeguarsi senza però, evidentemente, condividerne lo spirito. Nel tentativo di ridurre e circoscrivere il ruolo del rappresentante della comunità scientifica interna, infatti, lo Statuto prevede che il rappresentante eletto dai ricercatori e tecnologi partecipi alle Sedute del Consiglio solo per la “trattazione degli argomenti riguardanti l’attività di ricerca”, i quali, non essendo definiti a priori nello Statuto, saranno decisi in totale libertà dallo stesso Consiglio di volta in volta (!).
Si tratta di un’evidente distorsione del diritto alla rappresentanza di ricercatori e tecnologi negli organi di governo riconosciuta dall’art. 2, comma 1, lettera n) del d.lgs. 218, in palese contrasto con la Carta Europea dei ricercatori che, tra i suoi principi, comprende quello della partecipazione dei ricercatori agli organismi decisionali: “I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero riconoscere che è del tutto legittimo, nonché auspicabile, che i ricercatori siano rappresentati negli organi consultivi, decisionali e d’informazione delle istituzioni per cui lavorano, in modo da proteggere e promuovere i loro interessi individuali e collettivi in quanto professionisti e da contribuire attivamente al funzionamento dell’istituzione”.
L’ANPRI chiederà al Dipartimento della Funzione Pubblica (cui spetta il controllo di legittimità e di merito sullo Statuto in quanto struttura delegata dalla P.C.M. alla vigilanza dell’ISTAT) di non avallare alcuna limitazione del ruolo del ricercatore/tecnologo che sarà eletto nel Consiglio (limitazione prevista dal c. 4 dell’art. 8 dello Statuto) al fine di salvaguardare il diritto dei Ricercatori e Tecnologi dell’ISTAT ad essere realmente e pienamente rappresentati negli organi di governo dell’Ente.
FGU – ANPRI ISTAT