Legge di stabilità 2016 avara con gli Enti di ricerca

ddl Stabilità 2016

 

 

Il DDL 2111 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, meglio noto come Legge di stabilità 2016, ha iniziato l’iter di approvazione in Senato. A seguito dell’esame di compatibilità con la legge di contabilità e di finanza pubblica, è stato stralciato l’art. 33, comma 45, riguardante l’osservatorio per i servizi pubblici locali.

L’iter prevede l’esame in 5a Commissione (Bilancio), che si protrarrà fino al 13 novembre, con termine per la presentazione degli emendamenti fissato per sabato 7 novembre, mentre le altre commissioni competenti trasmetteranno i loro pareri consultivi entro il 4 novembre. La discussione in Aula è prevista dal 16 al 20 novembre, con termine per la presentazione degli emendamenti fissato alle ore 13 di sabato 14 novembre. Da lunedì 2 a mercoledì 4 novembre è prevista, inoltre, una serie di audizioni da parte delle Commissioni Bilancio di Senato e Camera, in seduta congiunta.

Le novità positive per la ricerca riguardano al momento le sole università. Si tratta dell’art. 15 (Merito) e dell’art. 17 (Università), commi 1-4, che prevedono l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università, rispettivamente:

  • di 38 milioni di euro nel 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dal 2017, per il reclutamento per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia secondo procedure nazionali e criteri di valorizzazione dell’eccellenza e della qualificazione scientifica dei candidati, da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  • di 55 milioni di euro per l’anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi del comma 3, lettera b) dell’art. 24 della legge n. 240/ 2010 e per la conseguente eventuale stabilizzazione nella posizione di professore associato.

Per gli Enti di ricerca, il DDL 2111 prevede invece alcune “limature” delle dotazioni ordinarie. Dall’esame della Tabella C (vedi la Scheda di lettura Art. 51, Tabella C, del Dossier predisposto dall’Ufficio studi del Senato) relativa ai finanziamenti la cui determinazione è demandata annualmente alla Legge di stabilità, risultano le seguenti riduzioni rispetto a quanto in precedenza previsto:

  • di 2,5 milioni annui a decorrere dal 2016 del contributo al CREA, cap. 2083 (previsti per il 2016 5,4 milioni);
  • di 1,5 milioni annui dal 2018 delle risorse destinate all’ENEA, cap. 7630/P (previsione per ciascuno degli anni 2016-2018: 16,3 milioni);
  • di circa 1,1 milioni nel 2016, di circa 7 milioni nel 2017 e 6,4 milioni dal 2018 del Fondo per il finanziamento della ricerca sanitaria, cap. 3392 (previsione 2016: 254,2 milioni);
  • di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 del FOE, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca MIUR, cap. 7236 (previsione 2016: 1.706,9 milioni), che per il 2015 è ammontato a € 1.701.267.125 (vedi Newsletter 17/2015); a differenza di quanto riportato dalle bozze circolate dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri, non è previsto nel testo definitivo il raddoppio del prelievo dal FOE, come pure dal FFO, per il finanziamento dell’ANVUR;
  • di 300.000 euro annui a decorrere dal 2016 delle somme da assegnare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi da parte del MIUR, cap. 1261 (previsione 2016: 1,3 milioni);
  • di 10 milioni annui a decorrere dal 2016 delle somme destinate alle spese di funzionamento dell’Istat, cap. 1680 (previsione 2016: 32,6 milioni).

Inoltre, la Tabella D, relativa ai finanziamenti disposti da leggi pluriennali di spesa (vedi Scheda di lettura Art. 51, Tabella D), prevede un taglio di 6 milioni dal 2016 del contributo MIUR per il Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), che concorre al finanziamento del CIRA e che a legislazione vigente è previsto pari a € 21.907.076.

Quanto alle temute limitazioni al turn over, il comma 8 dell’art. 16, sotto l’allettante titolo “Giovani eccellenze nella Pubblica Amministrazione”, dispone che gli Enti di ricerca, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, possono assumere, per ciascuno degli anni 2016-2018, personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. La drastica riduzione riguarda, però, solo il personale tecnico e amministrativo, in quanto per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali previste dal comma 2 dell’art. 3 del DL 90/2014: 60% nel 2016, 80% nel 2017, 100% nel 2018. Per i dirigenti è assicurato nell’anno 2016 il turn over nei limiti delle capacità assunzionali delle amministrazioni, al netto però delle vacanze organiche alla data del 15 ottobre 2015.

Il trattamento accessorio nel 2016 non potrà superare il corrispondente importo del 2015 (vedi comma 11 del già citato art. 16) e sarà automaticamente ridotto in proporzione alla riduzione del personale in servizio, ma tenendo conto del personale assumibile in base alla normativa vigente.

Ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle amministrazioni statali sono assegnati 219 milioni di euro per il personale contrattualizzato e 81 milioni di euro per quello non contrattualizzato (vedi art. 27, commi 1-3), per un totale quindi di 300 milioni di euro da dividere tra circa 1.800.000 unità di personale, con un incremento medio annuo lordo pro-capite di 167€ (più del cappuccino con brioche al mese che avevamo ipotizzato nella precedente Newsletter, ma non molto di più!); gli EPR, come le altre amministrazioni non statali, dovranno destinare ai rinnovi contrattuali del proprio personale importi simili, ma a carico dei propri bilanci.

Una qualche semplificazione delle procedure di acquisto, per le quali vige attualmente l’obbligo di ricorso al MEPA indipendentemente dall’importo, è introdotta dall’art. 28, comma 8, che prevede che l’obbligo di ricorrere al MEPA scatterà solo per acquisti al di sopra di 1.000 euro.

L’altra faccia della medaglia in materia di acquisti è però rappresentata dall’art. 29 che obbliga ad acquistare beni e servizi in materia informatica esclusivamente tramite Consip SpA nel limite massimo del 50% della media della spesa annuale media 2013-2015; eventuali deroghe saranno possibili previa “apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio [proposto da Consip, NdR] non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa”.

Ancora una volta, in definitiva, nessuna attenzione alle esigenze degli Enti di Ricerca, specie per quanto riguarda un piano straordinario di assunzioni e di carriera dei suoi Ricercatori e Tecnologi, come invece previsto, seppur in misura ridotta, per le Università.

 

 

Questa notizia è stata pubblicata nella newsletter ANPRI n. 19 del 5 novembre 2015.

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