L’ANPRI fa innanzitutto presente che il Regolamento in oggetto non recepisce correttamente il Decreto del Ministero degli Esteri del 23 marzo 2011 “Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all’estero”, in particolare per quanto riguarda:
1. La possibilità (a scelta del dipendente) di optare per il “Trattamento alternativo di missione” (vedi art. 4 del citato Decreto) per il rimborso delle missioni all’estero secondo la Tabella C (Classe 1 per Dirigenti, Ricercatori e Tecnologi, Classe 2 per il restante personale) del decreto stesso, in funzione della località (vedi Tabella A: Classificazione per Aree Paesi Esteri del citato Decreto).
2. Il rimborso delle spese relative al vitto nelle missioni estere non ha un limite massimo giornaliero di € 61 ma un limite compreso tra € 60 ed € 95, a seconda della località, come riportato nella Tabella B (Classe 1 per Dirigenti, Ricercatori e Tecnologi, Classe 2 per il restante personale) del citato Decreto.
3. Ai sensi del combinato disposto dall’art. 25 comma 2 del DPR 171/1991, che testualmente dispone: “Per i livelli I, II e III il trattamento di missione è stabilito nella stessa misura e con le stesse modalità vigenti rispettivamente per il dirigente generale, per il dirigente superiore e per il primo dirigente dell’Amministrazione dello Stato” e all’art. 64 del CCNL 2002/2005 dell’Area I della Dirigenza, ai Ricercatori e ai Tecnologi, nonché all’eventuale personale al seguito, ai sensi dell’art. 1 del citato Decreto spetta:
- il “rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o del taxi per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti, in Italia ed all’Estero, verso le sedi di svolgimento delle missioni, nei casi previsti dai contratti collettivi …OMISSIS…,”
- il “rimborso delle spese di taxi, nei casi previsti dai contratti collettivi …OMISSIS…, per gli spostamenti nell’area urbana di svolgimento delle missioni nel limite massimo giornaliero di euro 25,00”.
Il rimborso dei taxi non è quindi limitato alla “continuità di viaggio”, come erroneamente indicato all’art. 6, comma 2, lettera c) del Regolamento in oggetto.
Per quanto riguarda tutti i rimborsi di cui hanno diritto i Ricercatori e Tecnologi (in particolare il rimborso delle spese di taxi) e che non sono stati loro riconosciuti dal marzo 2011 ad oggi a seguito di mancata applicazione del citato Decreto del Ministero degli Esteri da parte della Stazione Zoologica, l’ANPRI ribadisce ancora l’obbligo da parte della SZN di procedere a detti rimborsi, previa richiesta degli interessati.
L’ANPRI chiede inoltre ulteriori modifiche al testo del Regolamento Missioni come segue:
1. Art. 3, comma 2. Inserire alla fine del comma la seguente frase: “a meno di particolari e giustificati motivi”.
2. Art. 3 comma 8. Riscrivere così detto comma: “Il personale di qualifica inferiore, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, alla liquidazione della missione con le stesse modalità previste per i colleghi di cui sono al seguito”.
3. Art. 8 comma 1. È auspicabile che si precisi che, poiché il citato Decreto del Ministero degli Esteri ha eliminato la distinzione tra “pasto singolo” e “pasto giornaliero”, lasciando invariato il limite massimo giornaliero di documenti di spese presentabili per il vitto, pari a due, il dipendente potrà richiedere il rimborso anche di un singolo pasto di importo minore o uguale al valore inserito in Tabella B.
4. Art. 14 comma 3. Aumentare ad almeno 60 giorni il termine ultimo per la presentazione della richiesta di rimborso missioni.
5. Allegato 1 di pag. 11. La classe Business è consentita solo in casi di voli intercontinentali con singola tratta di durata maggiore di 5 ore, non di 8 ore (vedi legge 296/2006, art. 1, comma 468).
L’ANPRI segnala inoltre che:
- L’anticipo di spese per missioni con preventivo inferiore ai 100 euro viene verbalmente rifiutato dagli uffici addetti, senza che tale limite minimo sia fissato nel Regolamento Missioni.
- In fase di rendicontazione viene richiesta una relazione, a discrezione dell’impiegato addetto, non prevista nel Regolamento Missioni e pertanto illegittima.
- Il rimborso delle spese in valuta diversa dall’euro viene convertito ancora secondo le tabelle ufficiali anche in caso di presentazione dell’estratto della carta di credito, ciò in difformità a quanto scritto nell’art. 13, comma 13, del Regolamento Missioni che testualmente recita “Nel caso in cui la spesa sia stata pagata con carta di credito, sarà possibile applicare il tasso di cambio riportato sull’estratto conto della carta medesima”. Ovviamente, la scelta dipende dal dipendente che potrà allegare o no l’estratto conto della propria carta di credito.
- I rimborsi vengono ancora subordinati alla elaborazione degli statini-paga e per questa ragione non perviene prima di 1 mese nel migliore dei casi.
L’ANPRI chiede quindi che l’Amministrazione dia indicazioni chiare al Responsabile delle pratiche missioni affinché la vigente normativa e il Regolamento Missioni siano applicati correttamente.
L’ANPRI chiede inoltre che sia inviata a ciascun interessato, entro tre giorni dalla richiesta missione, una comunicazione che specifichi se la missione sia stata autorizzata o no.
.
.