Gli organismi di ricerca, sono enti no profit indipendenti, pubblici o privati, il cui fine statutario consiste nello svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e diffusione della conoscenza. Con maggiore precisione si tratta di “soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal loro status giuridico o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento; le imprese in grado di esercitare un’influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell’ente medesimo né ai risultati prodotti.” [Comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01].
Alcuni enti di ricerca appartenenti al sistema della ricerca pubblica, istituiti e regolamentati attraverso leggi dello Stato, controllati e/o prevalentemente finanziati dallo Stato, sono attualmente ordinati in maniera diversa rispetto ad un’amministrazione pubblica centrale. Tipici ordinamenti, mutuati dal privato, possono essere: Fondazioni, Associazioni con personalità giuridica, Società Consortili.
Tali enti sono tutti organismi di diritto pubblico. Risponde a tale definizione “qualsiasi ente, anche in forma societaria: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; b) dotato di personalità giuridica; c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico” [Consiglio di Stato, sez. V, 09 gennaio 2013, n. 66].
Negli organismi di ricerca, anche se si tratta di organismi di diritto pubblico, il contratto di lavoro può essere di tipo privato e dunque diverso da quello dei ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca.