L’ANPRI, che ha tra le sue mission fondanti la definizione per legge del ruolo e status dei Ricercatori e Tecnologi degli Enti pubblici di ricerca, con questo contributo finalizza il lavoro avviato sin dalla sua costituzione, la cui cornice di riferimento è stata di recente illustrata nell’audizione presso la VII Commissione del Senato della Repubblica, nell’ambito dell’affare assegnato alla stessa Commissione in ordine agli Enti pubblici di ricerca (n. 235).
Dalla successiva risoluzione, approvata all’unanimità dalla VII Commissione del Senato, hanno poi tratto origine, pur tra mille difficoltà e con il determinante contributo propositivo dell’ANPRI, i provvedimenti normativi che oggi mettono il Governo nelle condizioni di redigere gli strumenti normativi indispensabili per allineare il Sistema ricerca del Paese agli standard internazionali.
L’ANPRI auspica che uno dei punti più critici del Sistema della ricerca, determinato, per ormai diffusa convinzione anche ai vertici del MIUR, dalla mancanza di una normativa di ruolo e status dei ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca, trovi a breve soluzione nei termini suggeriti e proposti dall’ANPRI, determinando in tal modo la condizione necessaria, ma non sufficiente, per avviare a soluzione le “strozzature” che impediscono al Sistema ricerca italiano, nel suo complesso, di dare al Paese l’impulso per lo sviluppo e la crescita di cui ha assoluta necessità.
Art… – Recepimento della Carta Europea dei Ricercatori negli Enti Pubblici di Ricerca
Ruolo dei ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca
Illustrazione. I successivi principi costituitivi del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca definiscono una cornice comune per i ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca, volta a favorire la circolarità tra gli Enti pubblici di ricerca, con le università e le istituzioni di ricerca nazionali e internazionali, assicurando le specificità professionali che caratterizzano gli stessi Enti pubblici di ricerca. Gli statuti, i regolamenti ed i contratti collettivi nazionali di lavoro degli Enti pubblici di ricerca si conformano a quanto stabilito nei commi del presente articolo al fine di garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all’autonomia professionale, e consentire la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli Enti pubblici di ricerca.
1. Sono istituiti il ruolo nazionale dei ricercatori degli Enti pubblici di ricerca e il ruolo nazionale dei tecnologi degli Enti pubblici di ricerca, nei quali confluiscono, rispettivamente, i ricercatori e i tecnologi degli Enti pubblici di ricerca. Il ruolo dei ricercatori è articolato nelle tre fasce: ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca; Il ruolo dei tecnologi è articolato nelle tre fasce: tecnologo, primo tecnologo, dirigente tecnologo. Alle tre fasce corrispondono, rispettivamente, crescenti livelli di maturazione delle competenze scientifiche e di ricerca e delle competenze tecnico-professionali per come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Ogni ricercatore e ogni tecnologo degli Enti pubblici di ricerca è inquadrato, rispettivamente, in una delle aree scientifiche o in uno dei settori tecnologici di cui al comma 7). I titoli di ricercatore, primo ricercatore e dirigente di ricerca e i titoli di tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo qualificano nei rapporti di servizio e nelle pubblicazioni ufficiali e possono essere utilizzati anche nei rapporti privati. Le disposizioni di cui ai successivi commi si applicano ai ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca, tenendo conto delle rispettive caratteristiche professionali.
2. Il regime di impegno dei ricercatori e dei tecnologi degli Enti pubblici di ricerca è a tempo pieno o a tempo definito. Ai ricercatori e tecnologi è riconosciuta l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. Essi assicurano la presenza in servizio correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all’orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell’Ente. La quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca e di studio, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e di insegnamento, ove svolto a titolo gratuito, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori e tecnologi a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori e tecnologi a tempo definito. L’effettivo svolgimento delle attività è autocertificato dai ricercatori e tecnologi secondo modalità definite con regolamento dell’ente, che stabilisce anche le relative procedure di verifica. Ai ricercatori e tecnologi è riconosciuta l’autonomia professionale nello svolgimento delle attività di ricerca e tecnologiche e nella gestione delle risorse assegnate, siano esse finanziarie, strumentali o di personale, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento sanciti dalla Costituzione (art. 33).
3. I ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca: concorrono all’indicazione dei membri del Consiglio di Amministrazione dell’ente pubblico di ricerca in cui operano, compreso il presidente; hanno diritto a essere valutati, per quanto attiene alla produttività scientifica, solo da esperti di comprovata competenza ed esperienza scientifica negli specifici settori disciplinari, i quali devono essere definiti in ciascun Ente in modo da dare giusta collocazione a tutta la comunità scientifica interna; possono svolgere, su richiesta, attività didattica, di arricchimento professionale e di formazione continua fatta salva l’attività di ricerca istituzionale. I ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca devono: rispettare le norme etiche e le buone pratiche relative al proprio specifico campo di ricerca sancite dalle leggi e dai regolamenti in vigore, nonché dalla Convenzione di Singapore sull’Integrità della Ricerca; pubblicare e diffondere i risultati della loro attività, sia presso la comunità scientifica sia presso l’opinione pubblica in generale.
4. La posizione di ricercatore e tecnologo degli Enti pubblici di ricerca è incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up di ente di ricerca o universitario, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell’ente di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Si applica ai ricercatori e tecnologi quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I ricercatori e tecnologi a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali e con riferimento alle loro competenze, possono svolgere liberamente, al di fuori dell’impegno previsto per il tempo pieno e anche con retribuzione, attività di insegnamento, di valutazione, di referaggio, di collaborazione scientifica, di consulenza, di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali, dandone preventiva comunicazione all’ente. I ricercatori degli Enti pubblici di ricerca a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del presidente dell’ente, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso università, altri Enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l’ente di appartenenza, a condizione comunque che l’attività non rappresenti detrimento delle attività scientifiche e dei compiti gestionali loro affidati dall’ente di appartenenza. I ricercatori e tecnologi a tempo pieno possono svolgere attività didattica, di ricerca e tecnologica anche presso un ateneo, sulla base di una convenzione tra l’ente di appartenenza e l’ateneo, finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l’accordo dell’interessato, le modalità dell’impegno tra le due istituzioni e degli eventuali oneri stipendiali. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l’impegno può essere totalmente svolto presso l’ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l’interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso l’ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento dell’ateneo, l’apporto dell’interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell’impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro IUR, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l’attivazione delle convenzioni tra Enti e università.
5. I ricercatori e tecnologi a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all’ente di appartenenza. La condizione di ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca a tempo definito è incompatibile con l’esercizio di cariche negli organi previsti nello statuto e nei regolamenti dell’ente di appartenenza. Gli statuti di ente disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica, di ricerca e tecnologica presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del presidente dell’ente di appartenenza che valuta la compatibilità con l’adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e tecnologica e delle politiche di reclutamento degli enti, l’apporto dell’interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell’impegno reso nell’ente di appartenenza.
6. I ricercatori e tecnologi possono fruire di periodi sabbatici per motivi di studio e ricerca. I periodi sabbatici possono essere retribuiti, nell’ambito delle disponibilità di bilancio dell’ente di appartenenza o nell’ambito di finanziamenti definiti a seguito di accordi con altre istituzioni di ricerca nazionali o estere, oppure non retribuiti. La durata dei periodi sabbatici potrà essere al massimo di due anni, non consecutivi, in un decennio. I ricercatori e tecnologi possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento economico e previdenziale. L’aspettativa presso un soggetto privato ha una durata massima di 5 anni, anche consecutivi.
7. Gli Enti pubblici di ricerca provvedono alla definizione delle aree scientifiche (da correlare ai settori scientifico disciplinari universitari) e dei settori tecnologici di cui al comma 1 e delle relative procedure di revisione periodica. Gli statuti e i regolamenti degli Enti pubblici di ricerca sono opportunamente modificati al fine di assicurare la rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi delle comunità scientifiche di ciascun ente negli organi collegiali di governo, di programmazione e di consulenza scientifica dell’ente. In tali organi, la rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi non potrà essere inferiore al 50% dei componenti.
8. L’accesso a ciascun livello dei ruoli di cui al comma 1 avviene con concorso pubblico nazionale e limitatamente all’accesso al terzo livello anche tramite i percorsi di “tenure track” di cui al comma 9). I concorsi sono banditi da ciascun ente indicando le aree scientifiche o i settori tecnologici di cui al comma 7 ai quali si riferiscono. Gli Enti provvedono con propri regolamenti alla definizione delle procedure concorsuali. Tali regolamenti, che devono avere adeguata stabilità nel tempo, si conformano ai princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e dal Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, nonché dal Codice Minerva (approvato a Bruxelles nel giugno 2005 dal Gruppo di Helsinki per “Donne e Scienza” e dalla Conferenza dell’Unione Europea sulle Risorse Umane nel giugno 2006). Specificamente, i suddetti regolamenti rispettano i seguenti criteri:
a) pubblicità dei curricula dei vincitori e degli eventuali idonei sul sito dell’ente;
b) estrazione a sorte dei componenti le commissioni di concorso da appositi elenchi, uno per ciascuna area scientifica o settore tecnologico e per ciascun livello, cui appartengono di diritto i ricercatori e tecnologi dell’ente, e nei quali sono inseriti ricercatori e tecnologi di altri Enti pubblici di ricerca, ricercatori e professori universitari, ed esperti di elevata e comprovata qualificazione.
Per i ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca l’accesso al primo livello avviene con concorso pubblico per soli titoli, al secondo livello con concorso pubblico per titoli ed esame, oppure per concorso interno a ciascun Ente riservato al personale del livello immediatamente inferiore da svolgersi con le medesime modalità del concorso pubblico equivalente. L’accesso al terzo livello dei ruoli di ricercatore e tecnologo degli Enti pubblici di ricerca avviene con concorso pubblico per titoli ed esame oppure attraverso contratti a tempo determinato della tipologia c) di cui al comma 9). Le graduatorie di tutti i concorsi per l’accesso al ruolo di ricercatore o tecnologo sono valide due anni.
9. I ricercatori e i tecnologi degli Enti pubblici di ricerca possono usufruire di contratti di lavoro a tempo determinato rinnovabili fino a un massimo di cinque anni. Tali contratti possono avere tre distinte tipologie: a) il reclutamento in base all’art. 35 del D.L. 165 del 2001, per lo svolgimento di programmi di ricerca e la gestione di infrastrutture tecniche complesse; b) la chiamata diretta per specifici progetti di ricerca di ricercatori e tecnologi, italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca, secondo le disposizioni dell’art. 20, comma 3 del D.lgs. 127/2003; c) il reclutamento in base all’art.35 del D.L. 165 del 2001, tramite concorso pubblico per titoli ed esami riservato a quanti abbiano già svolto per almeno tre anni, anche non continuativi, attività di ricerca o tecnologica documentata presso istituzioni o organismi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali, finalizzato all’accesso al ruolo di ricercatore e tecnologo degli Enti pubblici di ricerca e con durata di tre anni, rinnovabili una sola volta, trascorsi i quali gli Enti pubblici di ricerca, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valutano l’attività di ricerca svolta e la professionalità conseguita e, in caso di esito positivo, immettono il titolare del contratto nel ruolo di ricercatore o tecnologo terzo livello a tempo indeterminato. Gli Enti pubblici di ricerca devono programmare i contratti di tipologia c) nell’ambito del piano triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale di cui all’art.5 del D.L. n.213 del 2009, in una percentuale non inferiore al 50% dei posti programmati.
10. Presso ogni ente pubblico di ricerca è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da ricercatori e tecnologi dell’Ente a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto dell’Ente, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità. L’avvio del procedimento disciplinare spetta al presidente dell’ente che, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
11. Per la formazione e l’aggiornamento dei ricercatori e tecnologi, nei bilanci degli Enti sono previsti appositi stanziamenti commisurati al monte retributivo pari, indicativamente e compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei bilanci di ciascun Ente, alla misura del 2% del monte retributivo riferito a ricercatori e tecnologi, e comunque non inferiore all’1% del monte retributivo stesso. Gli Enti concordano e programmano con i ricercatori e tecnologi interessati, sulla base delle proposte presentate dagli stessi, la partecipazione ad iniziative di aggiornamento e formazione professionale a carico degli Enti, durante le quali sono considerati in servizio a tutti gli effetti. I fondi finalizzati alla formazione e aggiornamento, ove non utilizzati nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento, restano vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari.
12. Per i livelli I, II e III, il trattamento di missione è stabilito nella stessa misura e con le stesse modalità vigenti per il personale dei ruoli dirigenziali.
13. Al fine di valorizzare le professionalità degli addetti alla ricerca pubblica e la specificità del modello contrattuale del sistema degli Enti pubblici di ricerca, all’ articolo 40 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono aggiunte le seguenti parole:
“In conformità ai principi dell’autonomia degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 33 comma 6 della Costituzione come attuato dall’articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, è altresì istituito, in aggiunta ai comparti di cui al primo paragrafo del presente comma un comparto per l’università e le istituzioni ed Enti pubblici di ricerca e sperimentazione. Il rapporto di lavoro dei ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca, per gli aspetti non già definiti e disciplinati dal presente decreto, viene definito all’interno di una sezione separata nell’ambito dell’area dirigenziale di tale comparto”.
14. Con riferimento alla tabella 1 del D.P.R. 171/1991 (dotazione organica del personale) gli Enti adottano una programmazione triennale del Piano di fabbisogno del personale dei profili ricercatore e tecnologo, coerente con la seguente distribuzione del personale nei tre livelli di ciascun profilo:
Livelli |
Profili |
|
I |
Dirigente Ricerca (20%) |
Dirigente Tecnologo (20%) |
II |
Primo Ricercatore (40%) |
Primo Tecnologo (40%) |
III |
Ricercatore (40%) |
Tecnologo (40%) |
15. E’ fatto obbligo agli Enti pubblici di ricerca di riconoscere al momento dell’assunzione ed ai fini della collocazione stipendiale, l’intera anzianità maturata con contratti a tempo determinato nel ruolo di ricercatore o tecnologo presso lo stesso Ente, in altri Enti ed anche con diverso profilo. Tale riconoscimento si applica anche ai ricercatori e tecnologi già di ruolo.
16. In caso di mobilità, temporanea o definitiva, i ricercatori e tecnologi responsabili scientifici di progetti finanziati da soggetti diversi dall’Ente di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, previo accordo dell’Istituzione ricevente e del committente.
17. Gli Enti assicurano a ciascun ricercatore e tecnologo la disponibilità di una dotazione ordinaria individuale annuale per svolgere attività di ricerca libera, purché in linea con gli obiettivi di ricerca dell’Ente.
18. Rimane in vigore la normativa contrattuale vigente ove non modificata dal presente decreto. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano ai ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca eventuali nuove norme relative ai pubblici dipendenti per le quali non è prevista l’che non siano dichiaratamente da applicare ai ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca.