Sembrava che il diritto dei Ricercatori e Tecnologi degli Enti di ricerca di vedersi riconosciuta l’anzianità maturata nel corso di eventuali contratti a tempo determinato antecedenti l’assunzione in ruolo (in attuazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE) stesse trovando il suo giusto riconoscimento presso gli Enti di appartenenza, senza dover ricorrere alla giustizia.
Infatti, con grande soddisfazione, avevamo accolto la decisione dei vertici dell’INAF di inserire nel nuovo Regolamento del personale, approvato un anno fa, una norma specifica (comma 5 dell’art. 4) con la quale “al personale assunto a tempo indeterminato con profilo di ricercatore o tecnologo, all’atto della costituzione del rapporto di lavoro, sono riconosciuti, ai fini dell’anzianità di servizio e dell’ attribuzione della fascia stipendiale ai sensi delle relative disposizioni del CCNL di comparto, i periodi di servizio prestati a tempo determinato presso l’INAF nel medesimo profilo”.
Analoga decisione aveva preso il CNR il cui CdA, a dicembre 2015, aveva approvato il nuovo Regolamento del personale con il quale (vedi art. 27) sarebbero stati riconosciuti, “fino ad un massimo di 5 anni, i periodi di servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato presso il CNR, gli altri enti pubblici di ricerca e le università”.
Questo riconoscimento da parte del CNR, seppur limitando a cinque il numero di anni riconoscibili, avrebbe potuto avere un effetto a cascata su gli altri Enti ma il neo Presidente, Massimo Inguscio, non appena insediatosi a febbraio scorso, ha provveduto a “bloccare” l’iter di approvazione del Regolamento del personale (ed anche del nuovo Regolamento di contabilità) da parte del MIUR nella previsione che il decreto attuativo della Legge Madia avrebbe imposto a breve modifiche agli Statuti e ai Regolamenti degli Enti.
Le speranze di non dover ricorrere alla giustizia si erano poco dopo riaccese quando era diventata pubblica una bozza del suddetto decreto attuativo proposta dal COPER (la Conferenza dei Presidenti degli Enti di ricerca) che prevedeva il riconoscimento “al momento dell’assunzione ed ai fini della collocazione stipendiale”, della “intera anzianità maturata con contratti a tempo determinato nel ruolo di ricercatore o tecnologo presso lo stesso Ente”. Questa speranza però è durata poco tempo dato che la successiva bozza del decreto, elaborata dal MIUR, ha cassato del tutto questa norma proposta del COPER.
A meno che la versione definitiva del decreto attuativo della legge Madia (che tra breve sarà presentata in Consiglio dei Ministri) non ricomprenda la proposta del COPER, l’unica strada percorribile per il riconoscimento dell’anzianità pregressa (ad eccezione dei R&T dell’INAF, per i quali l’Ente sta dando applicazione al nuovo Regolamento) torna quindi ad essere quella giudiziaria.
Per tale motivo l’ANPRI, che nel corso degli ultimi anni ha fornito supporto (anche economico) e consulenza legale ai propri soci collezionando, grazie all’abilità del suo legale di fiducia, tantissime sentenze favorevoli alla ricostruzione della carriera e, ove non prescritti, al rimborso degli arretrati, ha deciso di rilanciare il proprio sostegno e assistenza ai Ricercatori e Tecnologi beneficiari di contratti a tempo determinato antecedenti l’assunzione in ruolo.
In particolare, oltre a garantire assistenza e consulenza legale, l’ANPRI ha deciso di erogare un contributo individuale di 250 € per le spese legali necessarie per presentare un ricorso contro l’Ente di appartenenza per il riconoscimento dell’anzianità maturata nel corso di contratti a tempo determinato a tutti i Ricercatori e Tecnologi che si iscriveranno all’ANPRI entro il 2016.