Riforma PA approda in aula al Senato: approvato odg su ruolo di ricercatori e tecnologi

La Riforma della Pubblica Amministrazioe passa l’esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato e approda all’aula per l’approvazione finale. Passa un ordine del giorno, accolto dal Governo come raccomandazione, per definire il ruolo di ricercatori e tecnologi degli EPR

 

In questi giorni infuocati la Commissione affari costituzionali del Senato, presieduta dal Sen. Finocchiaro, ha concluso l’esame del testo del DDL riguardante la Pubblica Amministrazione licenziato dalla Camera, che ha fortemente depotenziato i contenuti dell’ex art. 10 (ora art. 13) riguardante gli enti di ricerca ed i ricercatori e tecnologi degli stessi enti.

Purtroppo dobbiamo registrare che i due emendamenti (13.1 e 13.3) presentati dal Sen. Bocchino (il primo era in sostanza l’emendamento originale, il secondo reintroduceva il riferimento allo stato giuridico di R&T nell’attuale formulazione) sono stati dichiarati inammissibili dalla Commissione bilancio del Senato. Sembra che la Commissione abbia chiesto una relazione tecnica (la solita) al Governo (probabilmente al MIUR), relazione che non è arrivata (molto probabile) oppure è stata negativa.

L’ANPRI ritiene comunque importante per i successivi passaggi affidati al Governo questa ulteriore iniziativa del Sen. Bocchino per indirizzare meglio l’ex art. 10 (ora art. 13). Altrettanto importanti sono state le analoghe iniziative proposte alla Camera dei Deputati, prima in Commissione ad opera di Deputati del M5S e del PD e poi in aula ad opera di Deputati del M5S (primo firmatario l’On. D’Uva).

Segnaliamo invece il positivo riscontro avuto dall’Ordine del Giorno B/12/1, sempre presentato dal Sen. Bocchino, approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato ed accolto dal Governo come raccomandazione.

La chiarezza dei contenuti dell’OdG accolto dal Governo ed i robusti richiami alla risoluzione della VII Commissione del Senato sull’Affare Enti Pubblici di Ricerca, costituiranno dei riferimenti per il Governo nella stesura dei decreti delegati di interesse per gli EPR e per i Ricercatori e Tecnologi degli stessi EPR.

L’ANPRI continuerà nel suo impegno per far si che i decreti delegati che interessano gli EPR ed i loro R&T equilibrino opportunamente semplificazione burocratica e autonomia degli EPR con stato giuridico e autogoverno scientifico di R&T.

In questo lavoro di sensibilizzazione dei politici, e di sempre più ampi settori della Società, sarà essenziale il supporto attivo delle Comunità scientifiche degli EPR, che sollecitiamo vivamente.

 

[toggle_box title=”Clicca per vedere l’ordine del giorno B/12/1 approvato dal Senato” width=”Width of toggle box”]

Ordine del giorno accolto dal Governo come raccomandazione:

G/1577-B/12/1

BOCCHINO

La Commissione,

in sede di esame dell’atto Senato n. 1577-B,

premesso che:

l’articolo 13, comma 1, come modificato alla Camera, afferma che « …. Al fine di favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l’autonomia e la terzietà di cui essi godono, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all’autonomia professionale; consentire la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca; … »;

visto che:

la delega al Governo relativa alla sola «semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca» pur rappresentando un significativo passo in avanti per la ricerca pubblica, recepisce solo in parte le proposte innovative contenute nella Risoluzione della VII Commissione Senato sull’affare Enti di Ricerca approvata il 7 ottobre 2014 e rischia, paradossalmente, di introdurre ulteriori distorsioni nel sistema ricerca, ampliando la «libertà di manovra» dei vertici degli Enti, fortemente condizionabili dalle contingenze e «sganciati» dalle comunità scientifiche interne che non hanno alcun ruolo nell’effettivo governo dell’Ente;

la delega, inoltre, non esplicita con sufficiente chiarezza i principi e i criteri direttivi per la definizione del ruolo dei Ricercatori e Tecnologi degli EPR come invece fortemente richiesto ed auspicato dal mondo della Ricerca;

tenuto conto inoltre che:

ancora permangono posizioni miopi e conservatrici, cui torna utile relegare Ricercatori e Tecnologi degli EPR a ruoli meramente esecutivi, riproponendo schemi ormai desunti e anacronistici per lo svolgimento della loro attività e che i richiami all’attuazione della Carta europea dei ricercatori rimangono mere enunciazioni di principio;

le comunità scientifiche degli EPR hanno dimostrato piena maturità e capacità di governo dell’attività scientifica degli Enti;

impegna il governo:

a definire il ruolo di ricercatori e tecnologi degli EPR, sulla base dell’ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e relativi elementi di stato giuridico con particolare riferimento a:

  • il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, con quantificazione figurativa del tempo da dedicare per l’adempimento di quanto di competenza;
  • lo svolgimento delle attività di ricerca in piena autonomia professionale, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento sanciti dalla Costituzione;
  • lo svolgimento di attività didattiche nelle sue diverse possibili articolazioni;
  • le modalità di autocertificazione e verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività di competenza definite con regolamento di ente sulla base di comuni criteri di indirizzo;
  • la valutazione delle attività sulla base di criteri e modalità, preventivamente definiti, riferiti ad una cornice generale omogenea e considerando le specificità degli enti nonché le risorse effettivamente rese disponibili per svolgere le attività di competenza, prevedendo inoltre: che gli esiti della valutazione siano da considerare per finalità premiali correlate allo svolgimento di specifiche attività per definiti periodi; che per la valutazione delle attività, con cadenza triennale, debba essere prodotta una relazione sul complesso delle attività di competenza svolte, da reiterare dopo un anno in caso di valutazione negativa;
  • l’incompatibilità dei ruoli di ricercatore e di tecnologo con l’esercizio del commercio e dell’industria. Sono consentite in regime di tempo definito attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative che non determinino conflitto di interesse;
  • la compatibilità, al di fuori dell’impegno istituzionale, con attività di valutazione e di recensione, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza tecnico-scientifica, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicistiche ed editoriali, attività didattica e di ricerca anche sulla base di convenzioni tra l’ente di appartenenza e l’istituzione interessata;
  • la fruizione di periodi sabbatici.

 

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