Il 15 marzo, si è svolto un incontro con la Presidenza e la Direzione della SZN avente all’ordine del giorno l’Orario di lavoro e il Contratto Collettivo Integrativo relativo al 2015.
In merito all’accordo sull’orario di lavoro, l’ANPRI ha premesso che, ai sensi di recenti sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Bologna, “deve ritenersi non solo che i ricercatori e tecnologi abbiano l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro ma che sia, correlativamente, esclusa l’introduzione di forme di disciplina dell’orario di lavoro e di controllo sull’osservanza dello stesso, salve le eventuali determinazioni di una costituenda commissione paritetica” prevista a livello di intero comparto Ricerca. Di conseguenza, come affermato nella sentenza della Corte di Appello, “il sistema di rilevazione a badge previsto […] per verificare i tempi di presenza in sede è palesemente in contrasto con la disciplina contrattuale”.
L’ANPRI ha anche fatto presente che la stessa sentenza ha anche rigettato la giustificazione addotta da parte datoriale (il CNR) che il sistema di rilevazione “a badge” avesse lo scopo di “verificare i tempi di presenza in sede anche al fine di consentire una regolare applicazione delle norme in materia di tutela del lavoro”. Di conseguenza, l’ANPRI ha chiesto il pieno rispetto delle norme vigenti così come affermate dai giudici di Bologna e che, pertanto, i Ricercatori e Tecnologi della SZN non siano soggetti ad alcuna forma “di disciplina dell’orario di lavoro e di controllo sull’osservanza dello stesso” non prevista dalle norme contrattuali vigenti.
In risposta a tale richiesta dell’ANPRI, il Presidente della SZN ha proposto di inserire, a chiusura dell’accordo sull’orario di lavoro, un articolo che faccia decadere ogni forma di disciplina e di controllo sull’osservanza dell’orario di lavoro dei R&T non appena la sentenza della Corte di Bologna diventa definitiva. Senza però dimenticare che, ai sensi del vigente CCNL, la presenza in servizio dei R&T deve essere assicurata correlandola in modo flessibile all’orario di servizio dell’Istituto e ad eventuali incarichi loro affidati.
L’ANPRI, nell’accogliere positivamente tale soluzione proposta dal Presidente, ha chiesto di apportare alcune modifiche alla bozza di accordo sull’orario di lavoro. In particolare, l’ANPRI ha chiesto che:
- L’assenza per malattia vada comunicato di norma entro le 10 del mattino dato che l’insorgenza della malattia può avvenire anche dopo le 10.00 quando il R/T non si è ancora recato sul lavoro.
- La durata massima della pausa psicomotoria dei R&T non sia limitata alla 2 ore dato che i R&T hanno autonoma determinazione del proprio orario di lavoro.
- La durata massima dell’attività svolta fuori sede dai R&T non può essere fissata in 7 ore e 12 minuti in quanto il vigente CCNL non pone limiti alla durata dell’attività svolta fuori sede.
- Ai sensi del vigente CCNL, i giorni di riposo compensativo maturati in ciascun anno solare dai R&T per effetto delle ore fatte in eccesso non hanno “scadenza” e possono, quindi, essere goduti senza alcun limite temporale, e non entro il 31 agosto dell’anno successivo. L’unico vincolo posto nel contratto riguarda il numero massimo di giorni di assenza compensativa annui, pari a 22.
La Presidenza ha mostrato di voler accogliete tutte le suddette proposte di modifica.
Per quanto riguarda il Contratto Collettivo Integrativo relativo al 2015, l’Ente ha inviato ieri una copia dell’ultima bozza di proposta sulla quale l’ANPRI si è impegnata ad inviare a breve commenti e proposte.
L’ANPRI ha infine chiesto al Presidente delucidazioni in merito alla Circolare n. 3 del 4 marzo 2016 i cui contenuti non erano molto chiari e avevano suscitato non poche perplessità tra i R&T. Il Presidente ha spiegato che, volendo procedere con il reclutamento, con contratto a tempo determinato, di personale addetto alle attività di ricerca ed istituzionali dell’Ente, la SZN intende utilizzare a tale scopo i finanziamenti derivanti dai bandi PON, POR, Progetti premiali, Progetti Bandiera,… ma che le attività di ricerca previsti in tali progetti saranno regolarmente finanziati con fondi ordinari (con i quali, invece, non è possibile stipulare contratti a tempo determinato).
L’ANPRI resta a disposizione per qualsiasi richiesta di informazione e chiarimento.
Cordiali saluti,
La Delegazione dell’ANPRI