Il 2 agosto il MIUR ha approvato il nuovo Regolamento del Personale della Stazione Zoologica A. Dohrn. Il nuovo Regolamento rappresenta un importante intervento migliorativo, realizzato anche grazie al contributo dell’ANPRI, nella disciplina delle diverse attività e nelle modalità di reclutamento e di progressione e in tutti gli aspetti non regolati dal Contratto e/o da specifici accordi (quali ad esempio, quello sull’Orario di Lavoro).
Per effetto delle proposte dell’ANPRI, tra l’altro, la valorizzazione del personale diventa una delle finalità della SZN, si aumenta la trasparenza delle procedure concorsuali con la pubblicazione online dei curricula dei membri delle commissioni di concorso e si semplificano le procedure per svolgere incarichi di insegnamento presso le Università, eliminando il nulla osta (non previsto nella normativa contrattuale).
Purtroppo, contrariamente al buon senso e al rispetto del “Principio di non discriminazione” stabilito dalla normativa europea con la Direttiva 1999/70/CE, non è stata accolta la richiesta dell’ANPRI di inserire nel Regolamento una norma che prevedesse il riconoscimento dell’anzianità maturata in contratti a tempo determinato antecedenti l’assunzione in ruolo.
L’ANPRI aveva infatti chiesto, in diversi incontri con la Dirigenza dell’Ente, che fosse inserita una specifica norma che recepisca quanto previsto all’art. 5 del CCNL 2002-2005, ossia che “il servizio prestato a tempo determinato […] è titolo valutabile ai fini dell’assunzione a tempo determinato o indeterminato, fino ad un massimo di dieci anni”. Su tale diritto si è in precedenza anche espresso il Garante dei Diritti dell’Università di Firenze (Parere n. 9/2014) affermando di ritenere che tali periodi debbano essere riconoscibili ai fini del-l’anzianità di servizio, “a tutti gli effetti normativi e retributivi” e su tale orientamento si sono negli ultimi anni adeguate numerosissime sentenze di primo e di secondo grado dei tribunali italiani.
Il mancato inserimento di questa norma nel nuovo Regolamento del Personale della SZN è in assordante contrasto con quanto fatto dall’INAF, che ha inserito all’art. 4 del proprio Regolamento del Personale una norma per il riconoscimento della suddetta anzianità maturata presso il solo INAF, e con quanto si apprestava a fare il CNR che, nella proposta di nuovo Regolamento del Personale (al momento “bloccata” al MIUR in attesa degli esiti del decreto attuativo dell’art. 13 della legge Madia), ha previsto il riconoscimento della anzianità pregressa maturata presso qualsiasi EPR, benché limitata ad un massimo di 5 anni.
Va inoltre ricordato che, a fine 2015, la Commissione Europea, a causa della palese violazione del succitato “Principio di non discriminazione” da parte della normativa italiana, ha annunciato la “apertura di una procedura di infrazione unica nei confronti dell’Italia”, cosa che ha indotto il Ministero della Funzione Pubblica a chiedere agli Enti di valutare l’impatto economico conseguente al riconoscimento della suddetta anzianità (vedi Newsletter 20/2015).
L’ANPRI ovviamente continuerà a chiedere ai vertici della SZN di modificare il Regolamento del Personale nel rispetto della normativa europea e delle sentenze dei tribunali italiani. In attesa che la richiesta dell’ANPRI venga accolta (ma se sì, quando?), ai Ricercatori e Tecnologi della Stazione Zoologica non resta che ricorrere alla Magistratura, supportati dall’assistenza e consulenza dell’ANPRI (se soci) e confortati dal fatto che in quasi tutte le sentenza gli Enti sono stati condannati non solo a riconoscere l’anzianità pregressa (anche ai fini dell’attribuzione della fascia stipendiale) ma anche a pagare le spese legali. Ciò provoca una spesa aggiuntiva per gli Enti, spesa che sottrae risorse economiche alle attività di ricerca cui l’Ente è invece preposto e che potrebbe essere evitata adeguando i propri Regolamento alla normativa europea.